CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39904/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77r N. 29654/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare — a fronte di una sentenza che era stata pronunciata in sede di rinvio dopo che con la sentenza 42496/2019 questa Corte di legittimità aveva pronunciato un annullamento delle precedente pronuncia limitatamente al solo trattamento sanzionatorio — che la sentenza im- pugnata sarebbe carente di motivazione laddove il giudice del gravame del merito non avrebbe verificato l'innocenza dell'imputato o la sussistenza di condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I motivi in questione. Pertanto, non si coniugano alla enunciazione di specifi- che richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos