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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17849/2026

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di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]’, il quale ha insistito neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2026, confermaval’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliche aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di associazione adelinquere finalizzata alla commissione di truffe e ricettazione, la misura dellacustodia cautelare in carcere; avverso tale ultima ordinanza propone ricorso percassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dellagravità indiziaria in relazione alla contestata fattispecie associativa di cui al capodi incolpazione n. 1, nonché vizio della motivazione sul punto; il Tribunale avevaritenuto che dal mero compendio indiziario relativo a due soli reati fine si potessedesumere una diretta interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con l’asserito capo del presuntosodalizio, peraltro concentrati in un mese, malgrado l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] darilevazioni investigative tanto prima del primo episodio che dopo il secondo; adeccezione di un’unica conversazione citata nell’ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] eradel tutto avulso sia dal circuito delle contestate truffe ai danni di soggetti anzianiche da qualsiasi apporto o contributo logistico alla relativa asserita organizzazionee strutturazione, essendosi limitati gli inquirenti ad ipotizzare un ruolo di merovettore o trasportatore a Napoli di asseriti proventi di reati a lui in alcun modoascritti o ascrivibili; peraltro, in un caso, [OSCURATO:PERSONA] era stato addirittura sospettatodi avere “raggirato” il sodalizio;1.2 inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 275 commi 1,2,3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché vizio dellamotivazione sul punto: l’ordinanza impugnata era errata nella parte in cui avevanegato al ricorrente la subordinata richiesta difensiva di sostituzione della misuradella custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arrestidomiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., nonavendo spiegato perché la misura richiesta non sarebbe stata idonea a soddisfarele esigenze cautelari; a differenza di altri indagati, [OSCURATO:PERSONA] non era mai statosottoposto ad alcuna misura cautelare, senza contare che, come comprovato dallaRelazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’UIEPE di Palermo (che si allegava), prodromicaad una eventuale messa alla prova, nell’unico procedimento penale pendente acarico del ricorrente per un furto di minima quantità di energia elettrica, Cozzolinoaveva tempestivamente preso contatto con l’UIEPE, dimostrando totaledisponibilità ad eventuali attività di pubblica utilità, dando ampia prova dimeritevolezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare naturadel giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'attoimpugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessutoargomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato sulla appartenenza di Cozzolinoall’associazione a pag. 19 dell’ordinanza impugnata, ritenendo che la direttainterlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con il capo D’Errico non potesse ritenersi indice di unapporto episodico, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione ècontenuta a pag. 21 dell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolineano il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] di indispensabile tramite tra la sede principale e la filiale, la suadisponibilità a sovrintendere all’operato del coindagato Marchese e del gruppo digiovani che questi controllava, così denotando una allarmante pericolosità sociale.Relativamente alla lamentata assenza di motivazione sulla richiesta difensivadi sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella menoafflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275cod. proc. pen, si deve rilevare che nell’istanza di riesame non era stato specificatoalcun motivo al riguardo, e che nel verbale di udienza, chiuso alle ore 11.25 del 5gennaio 2026, vi è soltanto una generica richiesta di “sostituzione della misuracarceraria con altra meno afflittiva”; la documentazione di cui il ricorrente lamentail mancato esame da parte del Tribunale risulta invece spedita via PEC alle ore13.24 del 5 gennaio 2026, quindi successivamente alla chiusura dell’udienza;pertanto, deve ritenersi inammissibile la pretesa di fondare in tutto od in parte leproprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, maisottoposti al previo vaglio del tribunale procedente; né può essere consideratanella presente sede la documentazione allegata con il ricorso per cassazione, postoche “nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documentiche l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez.2, n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609).2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att.cod. proc. pen.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]’, il quale ha insistito neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2026, confermaval’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliche aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di associazione adelinquere finalizzata alla commissione di truffe e ricettazione, la misura dellacustodia cautelare in carcere; avverso tale ultima ordinanza propone ricorso percassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dellagravità indiziaria in relazione alla contestata fattispecie associativa di cui al capodi incolpazione n. 1, nonché vizio della motivazione sul punto; il Tribunale avevaritenuto che dal mero compendio indiziario relativo a due soli reati fine si potessedesumere una diretta interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con l’asserito capo del presuntosodalizio, peraltro concentrati in un mese, malgrado l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] darilevazioni investigative tanto prima del primo episodio che dopo il secondo; adeccezione di un’unica conversazione citata nell’ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] eradel tutto avulso sia dal circuito delle contestate truffe ai danni di soggetti anzianiche da qualsiasi apporto o contributo logistico alla relativa asserita organizzazionee strutturazione, essendosi limitati gli inquirenti ad ipotizzare un ruolo di merovettore o trasportatore a Napoli di asseriti proventi di reati a lui in alcun modoascritti o ascrivibili; peraltro, in un caso, [OSCURATO:PERSONA] era stato addirittura sospettatodi avere “raggirato” il sodalizio;1.2 inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 275 commi 1,2,3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché vizio dellamotivazione sul punto: l’ordinanza impugnata era errata nella parte in cui avevanegato al ricorrente la subordinata richiesta difensiva di sostituzione della misuradella custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arrestidomiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., nonavendo spiegato perché la misura richiesta non sarebbe stata idonea a soddisfarele esigenze cautelari; a differenza di altri indagati, [OSCURATO:PERSONA] non era mai statosottoposto ad alcuna misura cautelare, senza contare che, come comprovato dallaRelazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’UIEPE di Palermo (che si allegava), prodromicaad una eventuale messa alla prova, nell’unico procedimento penale pendente acarico del ricorrente per un furto di minima quantità di energia elettrica, Cozzolinoaveva tempestivamente preso contatto con l’UIEPE, dimostrando totaledisponibilità ad eventuali attività di pubblica utilità, dando ampia prova dimeritevolezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare naturadel giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'attoimpugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessutoargomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato sulla appartenenza di Cozzolinoall’associazione a pag. 19 dell’ordinanza impugnata, ritenendo che la direttainterlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con il capo D’Errico non potesse ritenersi indice di unapporto episodico, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione ècontenuta a pag. 21 dell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolineano il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] di indispensabile tramite tra la sede principale e la filiale, la suadisponibilità a sovrintendere all’operato del coindagato Marchese e del gruppo digiovani che questi controllava, così denotando una allarmante pericolosità sociale.Relativamente alla lamentata assenza di motivazione sulla richiesta difensivadi sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella menoafflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275cod. proc. pen, si deve rilevare che nell’istanza di riesame non era stato specificatoalcun motivo al riguardo, e che nel verbale di udienza, chiuso alle ore 11.25 del 5gennaio 2026, vi è soltanto una generica richiesta di “sostituzione della misuracarceraria con altra meno afflittiva”; la documentazione di cui il ricorrente lamentail mancato esame da parte del Tribunale risulta invece spedita via PEC alle ore13.24 del 5 gennaio 2026, quindi successivamente alla chiusura dell’udienza;pertanto, deve ritenersi inammissibile la pretesa di fondare in tutto od in parte leproprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, maisottoposti al previo vaglio del tribunale procedente; né può essere consideratanella presente sede la documentazione allegata con il ricorso per cassazione, postoche “nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documentiche l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez.2, n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609).2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att.cod. proc. pen.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]