CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2019
Cassazione n. 21245/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8313-2019 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. [OSCURATO:PERSONA], (cod. fisc. 04510481007 ), rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro -[OSCURATO:PERSONA] srl i n persona del legale rappresentante pro tempore -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Procura della repubblica presso il Tribunale di Novara. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 8.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione la Corte di Appello diRoma ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art . 18 l. fall. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la sentenza emessa in data 4.4.2018 dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento. La corte del merito ha ritenuto che, in ordine allo stato di insolvenza, il “perdurante inadempimento delle obbligazioni da crediti di lavoro per importo superiore a euro 400.000 evidenziato dal tribunale” non era stato confutato nel reclamo e che “l’asserita continuità aziendale” era statasmentita “dalle stesse dichiarazioni, richiamate nella comparsa di costituzione del Fallimento, rese dall’amministratore della società il 23.4.2018”; ha inoltre osservato che l’amministratore “aveva affermato la non operatività della società, l’assenza di seguito ai contratti di appalto che erano stati conclusi con alcuni committenti”, così risultando priva di rilevanza “la rateizzazione dei debiti portati dalle cartelle esattoriali”. 2. La sentenza, pubblicata il 8.2.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Il [OSCURATO:PERSONA] s . r.l ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, intimati, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.160 e 161 c.p.c., sul rilievo che la mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto di reclamo al P.M., già parte istante nel giudizio prefallimentare, avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata.1.1 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ancheal di là del fondo della doglianza articolata da parte della ricorrente (che peraltro articola la censura in modo irrimediabilmente generico), la costituzione nel giudizio di reclamo della Procura generale presso la Corte di appello, come peraltro emerge pacificamente già dalla lettura del provvedimento impugnato, ha comunque sanato ogni eventuale ipotizzato profilo di nullità della vocatio in iusdella parte pubblica. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 15 e 16 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato le sue valutazioni in ordine alla sussistenza della insolvenza e del requisito di procedibilità di cui all’art. 15, u.c., l. fall., in quanto sarebbe stato erroneo l’apprezzamento di euro 400.000 quale debitoria dei crediti di lavoro. 2.1 La doglianza, così formulata, è all’evidenza inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si vorrebbe far ripetere a questa Corte di legittimità un diverso e più favorevole apprezzamento della quaestio facti, scrutinio,come noto, inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma