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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29864/2026

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ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CANNARIATO Giuseppe - imputato, come meglio specificato in rubrica, dei delitti di cui all'art. 648 cod. pen. e 171-ter n. 633 del 1941 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, alla ritenuta configurabilità del concorso tra i reati contestati e alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, quanto al primo motivo, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il secondo motivo sia manifestamente infondato, alla luce del risalente, ma tuttora attuale insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistaresupporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione» (Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 -

01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400 - 01); ritenuto infine che l'esame della residua censura sia precluso dalla sua mancata deduzione in appello, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CANNARIATO Giuseppe - imputato, come meglio specificato in rubrica, dei delitti di cui all'art. 648 cod. pen. e 171-ter n. 633 del 1941 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, alla ritenuta configurabilità del concorso tra i reati contestati e alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, quanto al primo motivo, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure dedotte non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - del tutto generica e comunque anch'essa preclusa in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il secondo motivo sia manifestamente infondato, alla luce del risalente, ma tuttora attuale insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistaresupporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione» (Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400 - 01); ritenuto infine che l'esame della residua censura sia precluso dalla sua mancata deduzione in appello, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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