CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1972
Cassazione n. 30981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di travisamento della prova laddove la Corte di appello dichiara non prodotte le denunce querele per usura che invece si trovano agli atti del fascicolo, è inammissibile, perché l'errore percettivo deve cadere su una circostanza decisiva, mentre quella in oggetto non è in grado di incidere sull'affermazione di responsabilità sotto nessun aspetto, come già aveva osservato il giudice di primo grado, in perfetta consonanza con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: « Non sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di bancarotta preferenziale nel caso in cui i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere membri di una organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 04); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M