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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08558/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 1 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Torino di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 186 comma 7 e all'art. 187 comma 8 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commessi in Torino il 29.6.2018 Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto non necessario l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un di fiducia, è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Invero si è ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 1 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Torino di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 186 comma 7 e all'art. 187 comma 8 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commessi in Torino il 29.6.2018 Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto non necessario l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un di fiducia, è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero si è ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il C