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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 32507/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23850/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società semplice di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio, giusta procura speciale redatta su foglio separato unito in calce al ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2119/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13/4/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società semplice impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e ipocatastale, oltre agli interessi di mora sulle maggiori imposte, che scaturiva dall'affermata decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l'imprenditore agricolo professionale, giusta l'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in considerazione dell'affitto del fondo, acquistato con le agevolazioni fiscali, ad altra società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato facendo leva, in fatto, sui vincoli di parentela fra tutti i componenti delle società affittante ed affittuaria e, in diritto, sull'art. 11, d.lgs. n. 228 del 2001.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza, affidandolo ad un unico motivo, cui la società semplice ha resistito con controricorso.

La Corte, con ordinanza n. 11002/2014, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

La indicata CTR, innanzi alla quale la società semplice ha riassunto il giudizio, ha respinto l'appello della contribuente, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della costituita Agenzia delle Entrate, rilevando la infondatezza dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria, "posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato circa l'assenza nella società affittuaria di almeno un socio in possesso della qualifica di IAP", "elemento essenziale, ai sensi del d.lgs. n. 99 del 2004, per poter beneficiare dell'agevolazione richiamata". [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione degli artt. 19, 23, 30, 31, 43, d.lgs. 546 del 1992, 24 Cost., 170, 84, 136 e ss., 141, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata è stata pronunciata senza che la società semplice abbia mai avuto notizia della fissazione della udienza di discussione del 2/3/2016, in quanto, dopo l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della contribuente, quest'ultima aveva presentato, in data 30/12/2015, istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio con costituzione di nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e relativa procura notarile, tuttavia, la Segreteria della CTR del Lazio ha comunicato la fissazione della predetta udienza, via pec, all'indirizzo ([OSCURATO:EMAIL] ) del precedente difensore.

Evidenzia parte ricorrente che, ai sensi degli artt. 23 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 170 cod. proc. civ., la comunicazione della fissata udienza di discussione avrebbe dovuto essere effettuata nel domicilio eletto del nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]).

Preliminarmente, va dato atto che il ricorso per revocazione proposto dalla società semplice avverso l'ordinanza n. 11002/2014 di questa Corte è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 12046/2018 sempre di questa Corte.

Con istanza datata 7/6/2019 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e quietanza del versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata (su 20 rate) Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).Poiché risulta, che la società contribuente ha eseguito il primo versamento dovuto e che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione, la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23850/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società semplice di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio, giusta procura speciale redatta su foglio separato unito in calce al ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2119/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13/4/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società semplice impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e ipocatastale, oltre agli interessi di mora sulle maggiori imposte, che scaturiva dall'affermata decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l'imprenditore agricolo professionale, giusta l'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in considerazione dell'affitto del fondo, acquistato con le agevolazioni fiscali, ad altra società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato facendo leva, in fatto, sui vincoli di parentela fra tutti i componenti delle società affittante ed affittuaria e, in diritto, sull'art. 11, d.lgs. n. 228 del 2001. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza, affidandolo ad un unico motivo, cui la società semplice ha resistito con controricorso. La Corte, con ordinanza n. 11002/2014, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. La indicata CTR, innanzi alla quale la società semplice ha riassunto il giudizio, ha respinto l'appello della contribuente, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della costituita Agenzia delle Entrate, rilevando la infondatezza dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria, "posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato circa l'assenza nella società affittuaria di almeno un socio in possesso della qualifica di IAP", "elemento essenziale, ai sensi del d.lgs. n. 99 del 2004, per poter beneficiare dell'agevolazione richiamata". [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione degli artt. 19, 23, 30, 31, 43, d.lgs. 546 del 1992, 24 Cost., 170, 84, 136 e ss., 141, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata è stata pronunciata senza che la società semplice abbia mai avuto notizia della fissazione della udienza di discussione del 2/3/2016, in quanto, dopo l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della contribuente, quest'ultima aveva presentato, in data 30/12/2015, istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio con costituzione di nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e relativa procura notarile, tuttavia, la Segreteria della CTR del Lazio ha comunicato la fissazione della predetta udienza, via pec, all'indirizzo ([OSCURATO:EMAIL] ) del precedente difensore. Evidenzia parte ricorrente che, ai sensi degli artt. 23 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 170 cod. proc. civ., la comunicazione della fissata udienza di discussione avrebbe dovuto essere effettuata nel domicilio eletto del nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]). Preliminarmente, va dato atto che il ricorso per revocazione proposto dalla società semplice avverso l'ordinanza n. 11002/2014 di questa Corte è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 12046/2018 sempre di questa Corte. Con istanza datata 7/6/2019 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e quietanza del versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata (su 20 rate) Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).Poiché risulta, che la società contribuente ha eseguito il primo versamento dovuto e che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione, la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi,
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