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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32750/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Vercelli e condannato i ricorrenti alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno per il reato di furto pluriaggravato (artt. 110, 624 e 625, secondo comma, nn. 4-5-7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge, erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen. e 90 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nonché vizio di motivazione - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte di appello ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità ed ha ampiamente motivato sul temadella sospensione con messa alla prova, evidenziando che la sospensione non può essere disposta previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).

In tal senso consolidato è l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., Rv. 281832 - 01, per il quale in tema di messa alla prova è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (in motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati; conf.: N. 14112 del 2015 Rv. 263125 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 64, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché dell'art. 6 CEDU, per travisamento delle prove e non corretta applicazione dei principi sovranazionali - non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo.

Con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e ha fornito una motivazione solida e specifica sul punto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), che resiste alle doglianze anche senza il riferimento al silenzio dell'imputato, oggetto di censura.

Pertanto la doglianza non è decisiva, il che rileva ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, che implica che la doglianza contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

La Corte, inoltra, motiva adeguatamente anche in ordine alla sussistenza del concorso di persone, in quanto oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche le imputate contribuirono sia al prelievo della refurtiva sia con lo scambio di sguardi, così contribuendo ad agevolare l'azione furtiva, contributo non sostanziatosi nella sola presenza; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione ed erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen. e travisamento della prova - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza 2impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio: i Giudici di appello hanno senza manifeste illogicità valutato le dichiarazioni dell'imputato giudicandole non verosimili (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso riguardante tutti i ricorrenti - che lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte di appello ha offerto una motivazione non manifestamente illogica, evidenziando che il fatto non può ritenersi di lieve entità considerate anche le condotte degli imputati (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) che hanno agito in concorso per sottrarre la merce, con il fine ultimo di rivendita; Rilevato, pertanto, che it ricorsi develiéssere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.Mn e e-- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] T sa Belmonte \ DEPOSIT E NL'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat7 ente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Vercelli e condannato i ricorrenti alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno per il reato di furto pluriaggravato (artt. 110, 624 e 625, secondo comma, nn. 4-5-7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge, erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen. e 90 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nonché vizio di motivazione - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità ed ha ampiamente motivato sul temadella sospensione con messa alla prova, evidenziando che la sospensione non può essere disposta previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). In tal senso consolidato è l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., Rv. 281832 - 01, per il quale in tema di messa alla prova è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (in motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati; conf.: N. 14112 del 2015 Rv. 263125 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 64, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché dell'art. 6 CEDU, per travisamento delle prove e non corretta applicazione dei principi sovranazionali - non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. Con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e ha fornito una motivazione solida e specifica sul punto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), che resiste alle doglianze anche senza il riferimento al silenzio dell'imputato, oggetto di censura. Pertanto la doglianza non è decisiva, il che rileva ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, che implica che la doglianza contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). La Corte, inoltra, motiva adeguatamente anche in ordine alla sussistenza del concorso di persone, in quanto oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche le imputate contribuirono sia al prelievo della refurtiva sia con lo scambio di sguardi, così contribuendo ad agevolare l'azione furtiva, contributo non sostanziatosi nella sola presenza; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione ed erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen. e travisamento della prova - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza 2impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio: i Giudici di appello hanno senza manifeste illogicità valutato le dichiarazioni dell'imputato giudicandole non verosimili (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso riguardante tutti i ricorrenti - che lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha offerto una motivazione non manifestamente illogica, evidenziando che il fatto non può ritenersi di lieve entità considerate anche le condotte degli imputati (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) che hanno agito in concorso per sottrarre la merce, con il fine ultimo di rivendita; Rilevato, pertanto, che it ricorsi develiéssere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.Mn e e-- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] T sa Belmonte \ DEPOSIT E NL'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat7 ente 3
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