CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data eg/42/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per la parte civile INPS, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche, per il mese di /h dicembre 2012, per l'anno 2013 e per l'anno 2014, ha dichiarato l'estinzione del medesimo reato per prescrizione con riferimento alle mensilità di ottobre e novembre 2012, e ha rideterminato la pena in sette mesi di reclusione e 2.800,00 euro di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della ditta "Rossini", ha omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti, per un importo complessivo pari a 296.955,17 euro, considerando anche le mensilità di ottobre e novembre 2012, per le quali è stata dichiarata la prescrizione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancanza di qualunque argomentazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Si deduce che la difesa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui non estende il criterio di ragguaglio tra pena detentiva breve e pena pecuniaria previsto dal "nuovo" art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., al combinato disposto degli artt. 135 cod. pen. e 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, e che nessuna risposta è i stata fornita in proposito dalla Corte d'appello, salvo la generica affermazione secondo cui le scelte del legislatore in materia sanzionatoria sono caratterizzate da elevata discrezionalità. Si rappresenta che, come già evidenziato con l'atto di gravame, l'irragionevolezza è evidente perché l'operatività della deroga in bonam partem alla disciplina generale è rimessa alla scelta del pubblico ministero di esercitare l'azione penale mediante richiesta di decreto penale di condanna, e risalta anche perché il più favorevole criterio di ragguaglio non è applicabile nemmeno in ipotesi di c.d. "patteggiamento". Si chiede, in ogni caso, alla Corte di cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto alla censura concernente la non configurabilità del reato per difetto di dolo, determinato dall'impossibilità di adempiere per le perdite di esercizio, pari a 147.587,85 euro4.1 , ( per l'anno 2012 e a 744.925,68 euro per l'anno 2013, ma si è limitata ad un'affermazione di mero stile, secondo cui la fase di criticità dell'impresa non rileva ai fini dell'esclusione del dolo. Si citano, a conferma della rilevanza dell'impossibilità di adempiere quale causa di esclusione della responsabilità, Sez. 3, n. 20266 del 2014, Zanchi, Rv. 259190, e Sez. 3, n. 20725 del 27/03/2018. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo sia alla ritenuta inapplicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen., che la Corte d'appello ha omesso di considerare come l'omesso versamento delle ritenute previdenziali è avvenuto a causa di una grave perdita di esercizio non imputabile al ricorrente, e che inoltre è illegittima la valorizzazione del numero di mensilità interessate dalla condotta omissiva, siccome elemento sintomatico di un'abitualità del comportamento illecito, in quanto si tratta di vicenda invece indicativa della crisi d'impresa. Si deduce, poi, quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha tenuto conto solo dell'entità della somma non versata e dei precedenti penali, senza considerare la gravità della crisi di impresa. 3. Ha presentato memoria la costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nella memoria si replica analiticamente a ciascun motivo di ricorso. In particolare, si evidenzia: a) quanto alle censure esposte nel primo motivo, che la sentenza impugnata ha ricordato come la questione di costituzionalità sia stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione (si cita Sez. 3, n. 49602 del 2018) e dalla Corte costituzionale (si citano l'ordinanza n. 66 del 2020 e la sentenza n. 155 del 2019); b) quanto alle censure formulate nel secondo motivo, che la motivazione sulla sussistenza del dolo è effettiva ed è coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (si citano: Sez. 3, n. 36907 del 09/07/2015; Sez. 3, n. 618 del 2016; Sez. 3, n. 3705 del 2013, Sez. 3, n. 19671 del 2018; Sez. 3, n. 28672 del 15/10/2020); c) quanto alle censure enunciate nel terzo motivo, che la motivazione è effettiva, è coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (si cita, segnatamente, Sez. 3, 26579 del 20/05/2020), e si riferisce ad un'evasione elevatissima, venti volte maggiore della soglia di punibilità, e protratta per lunghissimo tempo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata proposizione della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui non estende il criterio di ragguaglio tra pena detentiva breve e pena pecuniaria previsto dal "nuovo" art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., al combinato disposto degli artt. 135 cod. pen. e 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza. La questione dedotta, infatti, come puntualmente evidenziato nella memoria della parte civile, è stata ritenuta manifestamente infondata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia dalla giurisprudenza costituzionale. Nella giurisprudenza di legittimità, precisamente, si è osservato che, in materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma 1-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n. 103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (così Sez. 4, n. 49602 del 19/10/2018, D., Rv. 274043-01). La Corte costituzionale, poi, nel condividere ripetutamente queste conclusioni, ha evidenziato che la previsione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto è volta ad incentivare il ricorso a tale rito speciale e che la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla disposizione censurata è insuscettibile di risolversi in un vulnus alla finalità rieducativa della pena (cfr., specificamente, Corte cost., ord. n. 66 del 2020, nonché Corte cost., sent. n. 155 del 2019). 3. Manifestamente infondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, e che criticano la ritenuta sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata del tutto formalisticamente ha escluso, nella specie, l'impossibilità di adempiere quale conseguenza della crisi di impresa.Invero, la Corte d'appello ha richiamato un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (così, per tutte, Sez, 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189-01, e Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827-01). Si può aggiungere, per completezza, e ad ulteriore spiegazione della irrilevanza della crisi di impresa ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che, come ripetutamente evidenziato, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279539-01, e Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01). 4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure esposte nel terzo motivo, le quali criticano sia il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione del trattamento sanzionatorio. Relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esaustivo deve ritenersi il riferimento alla gravità del fatto, sia per la entità delle somme non versate, pari a 296.955,17 euro, sia per l'elevato numero delle mensilità in cui si è protratta la condotta omissiva, ritenuto sintomatico di abitualità del comportamento illecito, posto l'inadempimento nel dicembre 2012 e in tutte le mensilità del 2013 e del 2014. Parimenti esaustivo è il richiamo ai precedenti penali e all'entità delle somme non versate ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione dell'entità della pena, tra l'altro irrogata in misura nettamente inferiore alla media edittale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché ancora alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p