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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11356/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Gomenizza n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2021 della Corte di appello di Torino depositata il 29 gennaio 2021 e notificata in pari data.

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo in data 13 settembre 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che il contribuente aveva comunque inserito nella dichiarazione il reddito assoggettabile a contribuzione e ciò, fra l’altro, escludeva la configurabilità di una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, invero sormontabile con gli ordinari controlli;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per Data pubblicazione 07/04/2022 cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile, per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. Sez.

L., 31/10/2018, n. 27950; Cass.6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049);

4. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez.

L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez.

L. 13/10/2014, n. 21567);

5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito (sia pure in riferimento a fattispecie sovrapponibile), all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;

6. l’accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez.

L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez.

U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici;

7. i rilievi dell’I.N.P.S. criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull’erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo» che Data pubblicazione 07/04/2022 questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

8. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

9. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Gomenizza n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2021 della Corte di appello di Torino depositata il 29 gennaio 2021 e notificata in pari data. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo in data 13 settembre 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che il contribuente aveva comunque inserito nella dichiarazione il reddito assoggettabile a contribuzione e ciò, fra l’altro, escludeva la configurabilità di una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, invero sormontabile con gli ordinari controlli;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per Data pubblicazione 07/04/2022 cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR; 2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile, per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. Sez. L., 31/10/2018, n. 27950; Cass.6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049); 4. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567); 5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito (sia pure in riferimento a fattispecie sovrapponibile), all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; 6. l’accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici; 7. i rilievi dell’I.N.P.S. criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull’erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9039/2021 Numero sezionale 1762/2022 Numero di raccolta generale 11356/2022 dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo» che Data pubblicazione 07/04/2022 questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 8. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 9. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R
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