Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00306/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso iscritto al n. 23677/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisticci n. 15 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore «ex lege»di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 6894/2019 depositata il 12 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma quattro distinte cartelle esattoriali notificate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate, con le quali gli era stato intimato il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’Ufficio a sèguito del disconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia indicate da esso impugnante nelle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’IRPEF per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva solo in parte il ricorso.

Il gravame successivamente esperito dal contribuente era dichiarato inammissibile dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con sentenza n. 6894/2019 del 12 dicembre 2019, sulla scorta del rilievo che l’impugnante non aveva depositato l’attestazione di conformità della copia dell’atto di appello notificata all’agente della riscossione, rimasto contumace.

Avverso tale sentenza il Coppola ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo si rimprovera alla CTR di aver a torto dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in errata applicazione della norma di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Con il secondo si contesta al collegio regionale di non aver esaminato i motivi di gravame articolati dal contribuente, sull’infondato presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], successore «ex lege»della litisconsorte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto osservato che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la rinuncia al mandato da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, rimane priva di effetto e non impedisce, pertanto, l’esame dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 19968/2024).

2. Tanto premesso, in via pregiudiziale, deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. 2.1 A norma dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione è sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. 2.2 Nel caso di specie, la procura utilizzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione del ricorso per cassazione è stata rilasciata su foglio separato, congiunto materialmente all’atto, recante in calce una data palesemente anteriore a quella di pubblicazione della sentenza qui impugnata (12 dicembre 2019).

Né potrebbe essere diversamente, ove si consideri che tale procura era stata espressamente conferita al prefato legale per proporre appello avverso la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Roma, in un momento in cui non poteva evidentemente essere noto l’esito dell’instaurando giudizio di gravame. 2.3 Dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2024, acquisita al fascicolo processuale, emerge, inoltre, che l’unica procura conferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] è quella apposta in calce al ricorso per cassazione, depositato in data 25/09/2020 . 2.4 Ciò posto, giova rammentare che, con sentenza n. 2075/2024, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza, intorno alla quale era insorto un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». 2.5 Alla stregua della surriferita «regula iuris», dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il ricorso non può trovare ingresso.

3. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che: - l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede; - l’ADER, successore «ex lege» di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata.

4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 23677/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisticci n. 15 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore «ex lege»di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 6894/2019 depositata il 12 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma quattro distinte cartelle esattoriali notificate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate, con le quali gli era stato intimato il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’Ufficio a sèguito del disconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia indicate da esso impugnante nelle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’IRPEF per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva solo in parte il ricorso. Il gravame successivamente esperito dal contribuente era dichiarato inammissibile dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con sentenza n. 6894/2019 del 12 dicembre 2019, sulla scorta del rilievo che l’impugnante non aveva depositato l’attestazione di conformità della copia dell’atto di appello notificata all’agente della riscossione, rimasto contumace. Avverso tale sentenza il Coppola ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo si rimprovera alla CTR di aver a torto dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in errata applicazione della norma di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo si contesta al collegio regionale di non aver esaminato i motivi di gravame articolati dal contribuente, sull’infondato presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], successore «ex lege»della litisconsorte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto osservato che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la rinuncia al mandato da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, rimane priva di effetto e non impedisce, pertanto, l’esame dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 19968/2024). 2. Tanto premesso, in via pregiudiziale, deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. 2.1 A norma dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione è sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. 2.2 Nel caso di specie, la procura utilizzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione del ricorso per cassazione è stata rilasciata su foglio separato, congiunto materialmente all’atto, recante in calce una data palesemente anteriore a quella di pubblicazione della sentenza qui impugnata (12 dicembre 2019). Né potrebbe essere diversamente, ove si consideri che tale procura era stata espressamente conferita al prefato legale per proporre appello avverso la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Roma, in un momento in cui non poteva evidentemente essere noto l’esito dell’instaurando giudizio di gravame. 2.3 Dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2024, acquisita al fascicolo processuale, emerge, inoltre, che l’unica procura conferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] è quella apposta in calce al ricorso per cassazione, depositato in data 25/09/2020 . 2.4 Ciò posto, giova rammentare che, con sentenza n. 2075/2024, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza, intorno alla quale era insorto un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». 2.5 Alla stregua della surriferita «regula iuris», dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il ricorso non può trovare ingresso. 3. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che: - l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede; - l’ADER, successore «ex lege» di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata. 4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d
Sentenza Cassazione n. 00306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris