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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 33066/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato intercorso tra il Procuratore Generale e il difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminando la pena e modificando l'applicazione delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di cui agli artt. 223 cpv n. 1 e 2, 216 n. 1 e 2 e 219 R.D. n. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio quanto alla durata, contenuta in anni quattro, delle pene accessorie irrogate, è manifestamente infondato, in quanto - con particolare riferimento alla modulazione del trattamento sanzionatorio - è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che il difensore delle parti civili costituite, curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire in data 9 giugno 2023 "comparsa conclusionale" con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, con allegata nota spese; che, tuttavia, nell'ambito del presente giudizio camerale non partecipato, non reputa il collegio che la parte civile abbia fornito un contributo rilevante e significativo ai fini della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, di tal che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino); P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciq il 14 giugno 2023 Il consiglie katensore [OSCURATO:PERSONA] Rosa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato intercorso tra il Procuratore Generale e il difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminando la pena e modificando l'applicazione delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di cui agli artt. 223 cpv n. 1 e 2, 216 n. 1 e 2 e 219 R.D. n. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio quanto alla durata, contenuta in anni quattro, delle pene accessorie irrogate, è manifestamente infondato, in quanto - con particolare riferimento alla modulazione del trattamento sanzionatorio - è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che il difensore delle parti civili costituite, curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire in data 9 giugno 2023 "comparsa conclusionale" con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, con allegata nota spese; che, tuttavia, nell'ambito del presente giudizio camerale non partecipato, non reputa il collegio che la parte civile abbia fornito un contributo rilevante e significativo ai fini della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, di tal che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino); P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciq il 14 giugno 2023 Il consiglie katensore [OSCURATO:PERSONA] Rosa
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