CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2019 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia dell'Il settembre 2017, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., in quella di mesi otto di reclusione, con contestuale riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'egual misura di mesi otto. Oggetto del giudizio è un sinistro stradale, verificatosi in Foggia il 5 gennaio 2015, da cui era scaturito il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato che, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, e per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141 e 149 C.d.S., mentre era alla guida della sua autovettura, a causa della velocità non commisurata alle circostanze di tempo ed omettendo di mantenere una distanza di sicurezza, tamponava un veicolo che lo precedeva condotto dalla persona offesa, per cui entrambi gli automezzi venivano proiettati in avanti a causa del forte urto, facendo riportare al Petrarulo imponenti lesioni toracico-addominali e osteoscheletriche, a causa delle quali decedeva. 2. La Corte territoriale, nel conferire risposta alle doglianze eccepite dall'appellante, ha compiutamente rappresentato le risultanze emerse dal giudizio di primo grado, in particolar modo desunte dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico di parte, dai rilievi svolti dalla Polizia stradale e dalle deposizioni rese dallo stesso imputato, attraverso le quali è stato possibile pervenire alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. E' stato, infatti, accertato che: le due vetture procedevano nello stesso senso di marcia e che il veicolo condotto dal Meli, posizionato quasi del tutto all'interno della carreggiata, aveva attinto violentemente sul retro il mezzo guidato dalla vittima; il conseguente decesso del Petrarulo era stato determinato da un violento impatto del suo corpo con superfici rigide ed anelastiche poste all'interno dell'abitacolo; non era veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato (presenza dell'auto della persona offesa ferma sulla corsia di emergenza, impatto dell'autovettura del Meli determinato dall'assenza di un'idonea visuale in conseguenza dell'improvviso scoppio del suo airbag); il Petrarulo era alla guida della sua autovettura senza avere allacciato la cintura di sicurezza; l'imputato aveva frenato solo nell'istante dell'urto, non essendo state rinvenute tracce di frenata nel tratto di strada antecedente; il tamponamento non era stato causato da una repentina manovra con cui la vittima aveva posizionato improvvisamente la sua auto dinanzi a quella del Meli; la vettura della vittima era risultata ben visibile all'imputato prima dell'impatto. In ragione di tutti gli indicati elementi, la Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, tuttavia ritenendo eccessiva l'entità della pena inflittagli in primo grado, che ha, pertanto, ridotto nei termini sopra indicati nella ritenuta prevalenza delle I attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, stante l'incensuratezza dell'imputato e l'attività di soccorso prestata nell'immediato alla vittima. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, in primo luogo eccependo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, totale o parziale, della motivazione in merito alla ricostruzione del nesso di causalità tra l'impatto e l'evento morte. La Corte di appello, pur riconoscendo il concorso causale della vittima nella verificazione dell'evento per non aver allacciato la cintura di sicurezza, avrebbe errato nel non ricostruire, sulla base di leggi scientifiche di copertura, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, in particolar modo non esplicando quale incidenza avrebbe avuto l'indicato concorso del Petrarulo nella causazione dell'accadimento letale. Il ricorrente lamenta, cioè, che non si sarebbe verificato correttamente - con adeguata prova di resistenza - se l'impatto, così come avvenuto, avrebbe comunque comportato la morte della vittima ove questa si fosse premurata di allacciare la cintura di sicurezza. Si tratterebbe di aspetto di immediato rilievo anche ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto e della percentualizzazione del grado di colpa rispettivamente imputabile al Meli ed alla vittima. Con il secondo motivo l'imputato deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello, pur ritenendo inattendibili le sue dichiarazioni ed infondate le conclusioni fornite dal consulente di parte, non avrebbe espresso motivazione alcuna attraverso cui offrire prova di resistenza rispetto a quanto dedotto dalla difesa. Sarebbe, in particolare, generica la maniera con cui il giudice di secondo grado avrebbe alternativamente imputato la verificazione dell'evento a distrazione, velocità eccessiva o colpevole sottovalutazione della velocità mantenuta dall'altro veicolo. La dinamica del sinistro configurata dalla Corte di merito risulterebbe, poi, del tutto inverosimile, risultando ben più plausibile la ricostruzione dell'evento operata, su basi tecnico- scientifiche, dal consulente di parte. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Priva di pregio, in primo luogo, è la doglianza con cui il Meli ha lamentato carenza di motivazione per non essere stata accertata in sentenza l'esatta ricostruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso della vittima, in particolar modo verificando quale nI incidenza abbia avuto, ai fini della causazione dell'evento letale, la negligente condotta del Petrarulo di non aver indossato la cintura di sicurezza. Rileva, infatti, il Collegio come la dedotta circostanza implichi una valutazione di mero fatto, da ritenersi comunque del tutto irrilevante. Deve concordarsi, infatti, con la corretta osservazione resa dal giudice di secondo grado, per il quale «tale circostanza di fatto - oggetto di motivo d'appello - non è comunque idonea ad escludere la colpa dell'imputato, ma al più la può qualificare quale fattore concorrente, nel determinare l'evento mortale, risultando provato ... che la violazione di regole cautelari, da parte del Meli, ha provocato l'urto del veicolo che lo procedeva». La circostanza, cioè, che il Petrarulo non abbia allacciato la cintura di sicurezza non vale ad escludere, comunque, la penale responsabilità dell'imputato, apparendo di tutta evidenza - come motivatamente affermato dai giudici di merito - la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta (in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, contestati, con riferimento alle norme della circolazione stradale violate) e l'evento, non potendo di certo considerarsi quale comportamento abnorme, né del tutto imprevedibile, il mancato uso della cintura di sicurezza. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio, cui il Collegio intende dare seguito, per cui in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (così, espressamente, Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269975-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 4, n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737-01). Il concorso di colpa della persona offesa, in ogni modo, è stato oggetto di compiuto vaglio da parte della Corte territoriale, che ha correttamente ritenuto di tenerne conto, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato al Meli, riducendogli la pena inflitta in esito ad un diffuso e ben argomentato esame della dinamica del sinistro. 3. Stesso giudizio di infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita carenza motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi fattuali dedotti dalla difesa rappresentativi di un'alternativa e differente ricostruzione delle modalità di svolgimento del sinistro. Relativamente ad esso, infatti, rilevano questioni relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, invero non valutabili da parte di questa Corte.In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. In modo diffuso, infatti, la sentenza di appello ha dato conto delle diverse emergenze processuali, da cui è stato possibile desumere come, nel procedere nella stessa direzione di marcia, l'automezzo dell'imputato avesse attinto violentemente da dietro quello guidato dal Petrarulo, che, non indossando la cintura di sicurezza, aveva urtato contro superfici rigide ed anelastiche - quali quelle interne dell'abitacolo dell'auto, peraltro deformate a causa del forte impatto - arrecando importanti lesioni al suo corpo, determinative del conseguente decesso.s(ìgo La sentenza gravata ha, del pari, fornito adeguata rappresentazione della diversa ricostruzione del sinistro ipotizzata dalla difesa dell'imputato, dando ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto inverosimili, e perciò inattendibili, diverse sue dichiarazioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'incidente - in particolare concernenti: la asserita presenza dell'auto della persona offesa ferma sulla corsia di emergenza; la causa dell'impatto, da individuarsi nell'assenza di visibilità conseguente all'improvviso scoppio dell'airbag della sua autovettura; l'adozione di un'inattesa e repentina manovra da parte della vettura della persona offesa -. Orbene, in ragione della dedotta motivazione, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate e la dinamica del sinistro ritenuta maggiormente verosimile. Ne consegue che le censure mosse dal ricorrente in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità delle motivazioni rese con riguardo a tale materiale nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, appare del tutto infondato, non ricorrendovi spazio alcuno per poter accogliere le doglianze eccepite dall'imputato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget