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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12430/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con atto depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rimessione nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce, innanzi alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Giudice di pace, in riferimento al procedimento penale n. 24550/2020 R.G.T.

In data 31/08/2021 la Cancelleria del Giudice di pace comunicava che la predetta istanza non risultava notificata alle altre parti, come previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità.

Alla inammissibilità dell'istanza ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con atto depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rimessione nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce, innanzi alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Giudice di pace, in riferimento al procedimento penale n. 24550/2020 R.G.T. In data 31/08/2021 la Cancelleria del Giudice di pace comunicava che la predetta istanza non risultava notificata alle altre parti, come previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità dell'istanza ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris