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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:238
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CJ0277_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-277/00, Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig.

W.-D.

Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig.

M. Schütte, Rechtsanwalt, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

K.-D.

Borchardt e

V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull'Oder ([OSCURATO:PERSONA]) (GU L 238, p. 50), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig.

V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg.

C. Gulmann, J.-P.

Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.

A. Tizzano cancelliere: sig.ra M.-F.

Contet, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 novembre 2002, nel corso della quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal sig.

M. Lumma, in qualità di agente, assistito dal sig.

M. Schütte, e la [OSCURATO:PERSONA] dai sigg.

K.-D.

Borchardt e

V. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 giugno 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con atto depositato in cancelleria l’11 luglio 2000 la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE, proponeva alla Corte un ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull’Oder ([OSCURATO:PERSONA]) (GU L 238, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Antefatto

2. Dalla decisione impugnata risulta che prima della riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], la VEB/[OSCURATO:PERSONA], con sede in Francoforte sull’Oder, deteneva, con i suoi 8 500 addetti, la leadership di mercato nell’area del Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon).

La società, situata nel [OSCURATO:PERSONA], era principalmente attiva nella fabbricazione su misura di circuiti.

Alla VEB/[OSCURATO:PERSONA] succedeva l’impresa Mikroelektronik und Technologie GmbH (in prosieguo: la «MTG»).

La MTG, che apparteneva inizialmente ad una Treuhandanstalt, un ente di diritto pubblico tedesco costituito al fine di ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca, il 1° marzo 1993 modificava la sua denominazione in [OSCURATO:PERSONA] (O) GmbH (in prosieguo: la «HEG»).

La HEG doveva proseguire l’attività della MTG nei settori più importanti.

Lo stesso giorno veniva costituita un’impresa comune («joint venture») con la società statunitense [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che acquisiva il 49% del capitale della MTG.

Nel gennaio 1993 la MTG aveva ceduto il restante 51% del suo capitale alla Treuhandanstalt.

Il 1° dicembre 1993, la HEG cambiava denominazione sociale in [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «SMI»).

Il 28 giugno 1994, la Treuhandanstalt trasferiva il 51% del capitale della SMI di cui era proprietaria al [OSCURATO:PERSONA].

3. Nel corso degli anni 1993‑1997 la SMI otteneva un sostegno finanziario sia dal [OSCURATO:PERSONA], sia dalla Treuhandanstalt e dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS»), l’ente succeduto alla Treuhandanstalt.

Le sovvenzioni di questi ultimi ammontavano a 64,8 milioni di marchi tedeschi (DEM) e venivano destinate ad investimenti per un totale di DEM 63 milioni, e a spese di trasferimento, per un ammontare di DEM 1,8 milioni.

I DEM 70,3 milioni concessi, sotto forma di prestiti, dal [OSCURATO:PERSONA] servivano a ripianare le perdite registrate dal 1993 al 1997.

L’importo complessivo dei contributi finanziari era pari quindi a DEM 135,1 milioni.

4. Il 25 aprile 1997, la SMI depositava una richiesta di apertura della procedura fallimentare ed assumeva pertanto la denominazione di SMI in Gesamtvollstreckung (SMI in liquidazione; in prosieguo: la «SMI iG»).

La SMI iG cessava la propria attività il successivo 30 giugno ed il 1° luglio 1997 veniva avviata la procedura fallimentare.

Lo stesso giorno il curatore fallimentare costituiva a Francoforte sull’Oder una società di salvataggio, la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «SiMI»), con un capitale di DEM 50 000, al fine di proseguire le attività della SMI iG con un effettivo di 105 dipendenti utilizzando a titolo oneroso gli impianti di quest’ultima.

Il capitale complessivo della SiMI era detenuto dalla SMI iG.

Il 1° luglio 1997 il curatore creava una filiale detenuta al 100% dalla SiMI, la società [OSCURATO:PERSONA] & Development GmbH (in prosieguo: la «MD & D»), avente ad oggetto attività di consulenza, di marketing, studio e creazione di prodotti di microelettronica e di prestazione di servizi.

5. Il 29 luglio 1997, il [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla SiMI un prestito per l’importo di DEM 4 milioni per consentire a tale impresa di proseguire l’attività della SMI iG.

Inoltre, la BvS versava alla SiMI una sovvenzione di DEM 1 milione per ripianare le perdite del periodo compreso tra la sua creazione e il mese di giugno 1998.

6. In seguito il [OSCURATO:PERSONA] e il curatore si attivavano per trovare alla SiMI un acquirente privato.

Nonostante alcuni infruttuosi tentativi, le autorità tedesche informavano la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee in merito a nuove trattative intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede negli [OSCURATO:PERSONA].

Tali trattative si concludevano con successo con la vendita della SiMI e della MD & D alla [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, in base al contratto del 28 giungo 1999, quest’ultima acquistava l’80% del capitale della MD & D, mentre il restante 20% veniva acquistato da tre dipendenti di quest’ultima società.

Il 14 luglio 1999, la MD & D acquisiva sia le quote societarie della SiMI, al loro complessivo valore nominale, pari a DEM 50 000, sia i beni mobili della SMI iG, per la somma di DEM 1,7 milioni.

7. A seguito della pubblicazione, nell’edizione del 22 agosto 1996 del quotidiano Handelsblatt , di un articolo in cui si riferiva del progetto del [OSCURATO:PERSONA] di concedere alla SMI un aiuto per un importo di DEM 10 milioni, la [OSCURATO:PERSONA], con lettere del 2 settembre 1996 e del 23 gennaio 1997, chiedeva alle autorità tedesche di fornirle informazioni supplementari.

Malgrado tali richieste la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non le inviava alcuna comunicazione ufficiale.

8. Con lettera del 5 agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] informava le autorità tedesche della sua decisione di avviare, in ordine a tale aiuto, la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE.

In quell’occasione, i terzi interessati furono invitati a presentare le loro osservazioni.

Nel corso degli anni 1997‑2000 le autorità tedesche reagivano all’avvio di tale procedura inviando numerose lettere alla [OSCURATO:PERSONA], ma gli elementi forniti non erano considerati da quest’ultima soddisfacenti.

Tra gli altri interessati, uno soltanto comunicava osservazioni a sostegno della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la detta procedura.

9. In tale contesto di fatto e procedurale la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, i cui artt. 1‑3 sono formulati come segue: « Articolo 1 La sovvenzione pagata dalla Treuhandanstalt, per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM, e il prestito accordato dal [OSCURATO:PERSONA] per complessivi 70,3 milioni di DEM a favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [Francoforte] sull’Oder i.G. (SMI) sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2 La sovvenzione accordata dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, per un importo di 1 milione di DEM, e il prestito concesso dal [OSCURATO:PERSONA], pari a 4 milioni di DEM, a favore della società di salvataggio [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [Francoforte] sull’Oder (SIMI) sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

1. [OSCURATO:PERSONA] prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario gli aiuti illegalmente concessi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il recupero viene eseguito secondo le norme del diritto tedesco.

Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell’aiuto illegale fino alla data dell’effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del presente articolo il concetto di “beneficiario” comprende la SMI, la SIMI e la [OSCURATO:PERSONA] & Development GmbH (MD & D), così come ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione».

Conclusioni delle parti

10. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

11. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sul ricorso

12. A sostegno del proprio ricorso la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] adduce quattro motivi, relativi rispettivamente a: – una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, per il motivo che l’ordine di recupero è diretto sia contro la SiMI e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato nei loro confronti un procedimento d’indagine; – una violazione delle forme sostanziali, dovuta a: – un erroneo accertamento dei fatti relativi alla privatizzazione della SMI, alla questione se il prestito concesso a quest’ultima dal [OSCURATO:PERSONA] potesse o meno rientrare in un regime di aiuti autorizzato, e al trasferimento dei vantaggi concorrenziali alla SiMI, alla MD & D o ad imprese terze, ed a – carenze nella motivazione in ordine alla privatizzazione della SMI e alla possibilità di beneficiare di una deroga ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE; – un erroneo accertamento, ai sensi delle disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE, della compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune; – un’illegittimità dell’ordine di recupero dei detti aiuti nei confronti di imprese diverse dalla SMI.

Sui motivi secondo e terzo

13. Con i motivi secondo e terzo, che occorre esaminare congiuntamente, il governo tedesco sostiene, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE in quanto essa negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata ha dichiarato incompatibili con il mercato comune l’insieme della sovvenzioni e dei prestiti a favore della SMI e della SiMI.

Inoltre esso sostiene che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme sostanziali, a causa di un erroneo accertamento dei fatti e di carenze nella motivazione.

Sulle sovvenzioni concesse alla SMI dalla Treuhandanstalt e dalla BvS

14. Con riferimento, in primo luogo, alla sovvenzione di DEM 63 milioni concessa dalla Treuhandanstalt alla [OSCURATO:PERSONA] per la privatizzazione della SMI, il governo tedesco sostiene che essa trovava il proprio fondamento nel regime disciplinante le attività del detto ente e, in particolare, nella lettera SG(92) D/17613 della [OSCURATO:PERSONA], inviata l’8 dicembre 1992 al detto governo (in prosieguo: il «secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt»); in altri termini, tale sovvenzione sarebbe stata basata su un regime di aiuti esistente.

15. Tuttavia, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente negato l’applicabilità di tale regime, poiché essa avrebbe accertato l’esistenza di una privatizzazione in modo manifestamente erroneo.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a dedurre, dal fatto che la parte del capitale della SMI acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] era pari al 49% dello stesso, che la Treuhandanstalt aveva conservato il controllo della SMI e che, conseguentemente, non aveva avuto luogo una privatizzazione di tale società.

Ora, secondo il governo tedesco, malgrado il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito soltanto una partecipazione minoritaria nella SMI, gli accordi conclusi tra la Treuhandanstalt e la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale operazione hanno consentito a quest’ultima di assumere la direzione della SMI ed acquisire sulla stessa estesi diritti di controllo.

16. Il governo tedesco aggiunge che l’amministratore nominato per gestire le quote societarie della Treuhandanstalt nella SMI disponeva soltanto di poteri di controllo secondari e limitati.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, a motivo della sua partecipazione del 49%, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un controllo congiunto degli atti più importanti della SMI, poiché, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società, occorreva una maggioranza dell’85% di tutti i voti per le decisioni relative a questioni essenziali.

17. Infine il governo tedesco sostiene che, in ogni caso, l’acquisizione di quote societarie da parte di autorità pubbliche, quali rappresentate, nella fattispecie, dal [OSCURATO:PERSONA], soddisfa i requisiti di fatto di una privatizzazione, in modo tale che la privatizzazione della SMI ha avuto luogo, al più tardi, al momento di tale acquisizione.

18. Riguardo, in secondo luogo, alla sovvenzione corrispondente all’importo di DEM 1,8 milioni concessa dalla BvS alla SMI per coprire i suoi costi di ristrutturazione e trasferimento, il governo tedesco rileva che tali spese sono state causate dalla necessità di concentrare gli impianti dell’impresa su una superficie più piccola a seguito dello smantellamento del vecchio complesso industriale.

Tali costi sarebbero state assunti in base alla lettera SG(95) D/1062 della [OSCURATO:PERSONA], inviata il 1° febbraio 19 95 al detto governo (in prosieguo: il «terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt»).

19. In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto allo specifico argomento secondo il quale l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli accordi conclusi nell’ambito di tale operazione, soddisferebbe le condizioni di una privatizzazione ai sensi del regime di aiuti della Treuhandanstalt.

20. A tal riguardo occorre ricordare in via preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere oggetto d’interpretazione restrittiva (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6857, punto 49, e 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1139, punto 117).

21. Inoltre, come la Corte ha dichiarato, per l’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1051, punto 10, nonché sentenze 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 50, e 28 gennaio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 118, cit.).

22. Con riferimento alla presente fattispecie, è assodato che il regime disciplinante le attività della Treuhandanstalt, quale stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], prevede diverse deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE.

Adottando tali deroghe, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva facilitare il compito della Treuhandanstalt, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata ad un’economia di mercato.

23. Questa è la ragione per cui, ai sensi del secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, sovvenzioni quali quelle esaminate nel caso di specie, che costituiscono la forma più diretta di sostegno statale, erano autorizzate soltanto se concesse nell’ambito di una privatizzazione dell’impresa interessata.

24. Ne consegue che la nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt, quale condizione di applicazione di un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo.

In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza di una privatizzazione, secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce una quota di capitale tale da conferirgli il controllo dell’impresa interessata.

25. Così, non può escludersi che l’acquisizione di una parte minoritaria del capitale di un’impresa pubblica, accompagnata da una cessione del controllo effettivo di tale impresa, possa essere considerata come una «privatizzazione» ai sensi dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt.

26. Orbene, questo non si verifica nel caso di specie.

In primo luogo, anche se, come risulta dal fascicolo, l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA] era collegata ad una serie di accordi, con i quali quest’ultima aveva in particolare ottenuto il diritto di nominare due dei tre amministratori della SMI, nonché il presidente del consiglio di vigilanza di quest’ultima, resta il fatto che l’amministratore incaricato della gestione della quota maggioritaria di questo capitale detenuta dalla Treuhandanstalt aveva, secondo tali accordi, il diritto di opporsi, per importanti motivi, ad ogni nomina.

27. In secondo luogo, il governo tedesco stesso ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società, era necessaria una maggioranza dell’85% di tutti i voti per le decisioni relative a questioni essenziali riguardanti la SMI.

Pertanto ciò significa che nessuna decisione su una siffatta questione poteva essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso della Treuhandanstalt.

28. In terzo luogo, come il governo tedesco ha ammesso, l’amministrazione fiduciaria incaricata della gestione della quota maggioritaria del capitale della SMI detenuta dalla Treuhandanstalt era contrattualmente obbligata a cercare un nuovo investitore industriale per giungere ad una «privatizzazione completa».

Ne consegue che l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché gli accordi conclusi tra quest’ultima e la Treuhandanstalt costituivano solo un primo passo verso la privatizzazione completa della SMI.

29. In quarto luogo, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato, il trasferimento al [OSCURATO:PERSONA] del 51% delle quote della SMI detenute dalla Treuhandanstalt non poteva in nessun caso costituire una privatizzazione ai sensi dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt, in quanto si trattava di un trasferimento di quote di un’impresa da un ente pubblico ad un altro.

30. In tali circostanze si deve concludere che le operazioni in questione non costituivano una «privatizzazione», ai sensi del secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che le sovvenzioni concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI non rientrassero in questi regimi.

31. Per il resto, con riferimento al motivo relativo al difetto di motivazione in ordine a tale punto della decisione impugnata, è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 26 della motivazione di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali essa riteneva che l’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del 49% del capitale sociale della SMI non costituisse una privatizzazione.

32. Ne consegue che, con riferimento alle sovvenzioni concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI, i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sui prestiti concessi alla SMI dal [OSCURATO:PERSONA]

33. Il governo tedesco sostiene che, nel considerare che i prestiti per un ammontare di DEM 70,3 milioni accordati alla SMI dal [OSCURATO:PERSONA] non erano stati concessi nell’ambito di una privatizzazione e che pertanto non erano compatibili con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nella valutazione dei fatti e un errore di diritto.

Secondo lo stesso, tali prestiti sono stati concessi in conformità al secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt.

Infatti, il contratto di privatizzazione avrebbe comportato l’impegno del [OSCURATO:PERSONA] ad erogare un finanziamento per un importo di DEM 35 milioni alla SMI.

Tale impegno costituirebbe una parte del contratto di privatizzazione nonché una condizione preliminare alla conclusione di quest’ultimo e poca rilevanza avrebbe sapere quale sia la fonte statale di tali finanziamenti, che secondo il detto regime sono leciti.

34. Il governo tedesco aggiunge che, dopo l’acquisizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie del capitale della SMI detenute dalla Treuhandanstalt, tale [OSCURATO:PERSONA] ha concesso ancora ulteriori DEM 35,3 milioni a titolo di prestito, in quanto si era verificato che le esigenze finanziarie della SMI fossero maggiori rispetto a quanto previsto.

Questo costituirebbe un provvedimento di gestione del contratto di privatizzazione da parte del detto [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe intervenuto al posto della Treuhandanstalt.

Ne conseguirebbe che tale prestito sarebbe altresì lecito in base al secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato la compatibilità del detto prestito sotto tale aspetto.

35. Al riguardo, è sufficiente ricordare, da un lato, che, come risulta dai punti 20‑30 della presente sentenza, né l’acquisto del 49% delle quote del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA] né il conseguente acquisto del 51% del detto capitale dal parte del [OSCURATO:PERSONA] costituivano una privatizzazione in base ai regimi di aiuto della Treuhandanstalt.

36. D’altra parte, considerate la giurisprudenza ricordata ai punti 20 e 21 della presente sentenza e, in particolare, la necessità di un’interpretazione in senso restrittivo di qualsiasi regime di deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, il campo di applicazione dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt non può essere interpretato come comprensivo altresì degli aiuti concessi da enti pubblici diversi da quest’ultima.

37. Pertanto, in relazione ai prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] alla SMI, i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sul prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA]

38. Il governo tedesco sostiene che il prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Tale prestito, che sarebbe stato concesso al tasso di mercato, superiore del 3% al tasso di sconto della Bundesbank, sarebbe conforme alle condizioni della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] sulla concessione di risorse del fondo di consolidamento per il salvataggio delle piccole e medie imprese industriali.

Orbene, tale programma sarebbe stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] [v.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli artt. [87] e [88] del Trattato CE.

Casi contro i quali la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni (GU 1995, C 295, pag. 24)], e ciò significherebbe che questo prestito dovrebbe altresì essere considerato come un aiuto basato su un regime di aiuti esistente.

39. A tale proposito, occorre ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva quando ha adottato la decisione stessa.

Di conseguenza, per contestare la legittimità di una simile decisione, uno Stato membro non può avvalersi degli elementi che ha omesso di portare a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenze 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5163, punto 76).

40. Orbene, nel caso di specie, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato senza essere contraddetta sul punto dal governo tedesco, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non ha invocato, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione impugnata, il programma ricordato al punto 38 della presente sentenza come fondamento giuridico del detto prestito.

Infatti, il detto governo ha menzionato tale argomento per la prima volta nel ricorso.

41. Ne consegue che, in mancanza d’informazioni relative al fondamento giuridico del prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ipoteticamente avrebbe potuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a considerare tale prestito come appartenente ad un regime di aiuti autorizzato, quest’ultima poteva legittimamente valutare il provvedimento di cui trattasi in base alle sole disposizioni del Trattato.

42. Pertanto i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti anche con riferimento al detto prestito. Sull’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE

43. Il governo tedesco sostiene in via principale, con riferimento alla sovvenzione di DEM 1 milione accordata dalla BvS alla SiMI e, in subordine, per tutti gli aiuti controversi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto escludendo, senza effettuare al riguardo alcuna specifica valutazione, l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE.

Secondo lo stesso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare se, ai sensi di detta disposizione, la città di Francoforte sull’Oder, che si trova al confine con la Polonia, era una «regione» danneggiata dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA] e se le diverse misure adottate a favore della SMI e della SiMI, entrambe ubicate in questa regione, fossero necessarie per compensare lo svantaggio derivante dall’isolamento economico di quest’ultima.

Se correttamente effettuata, una tale valutazione avrebbe dovuto necessariamente condurre la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare la deroga di cui trattasi e, pertanto, a dichiarare gli aiuti controversi compatibili con il mercato comune.

44. Inoltre, il governo tedesco ritiene che il fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non abbia spiegato le ragioni per cui essa non ha preso in considerazione la deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE costituisca un difetto di motivazione.

45. Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che risentono della divisione della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».

46. Dopo la riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione non è stata abrogata né dal Trattato sull’Unione europea né dal Trattato di Amsterdam (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).

47. Tuttavia, come si è ricordato al punto 20 della presente sentenza, le deroghe al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, quale quella prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

48. Inoltre, come si è ricordato al punto 21 della presente sentenza, per l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

49. Peraltro, se, a seguito della riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], l’art. 87, n. 2, lett. c), CE è applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51).

50. A tal riguardo, l’espressione «divisione della [OSCURATO:PERSONA]» si riferisce storicamente alla demarcazione, nel 1948, della linea di separazione tra le due zone occupate.

Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l’isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l’interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell’interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).

51. Per contro, la tesi secondo cui l’art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l’incontestabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).

52. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 54).

53. Si deve pertanto rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare con i differenti regimi politico-economici attuati negli [OSCURATO:PERSONA] dell’una e dell’altra parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55).

54. Nel caso di specie il governo tedesco si è limitato, da un lato, a rilevare che la città di Francoforte sull’Oder è vicina al confine con la Polonia e, dall’altro, ad invocare in maniera astratta un presunto isolamento economico della regione in cui tale città si trova.

55. Pertanto si deve concludere che il governo tedesco non ha fornito alcun elemento atto a provare che gli aiuti controversi erano necessari per compensare uno svantaggio economico causato dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA].

56. Con riferimento, infine, al motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata, si deve sottolineare, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], che il governo tedesco ha invocato per la prima volta l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE nel suo ricorso.

Inoltre la detta decisione è stata emanata in un contesto ben noto al governo tedesco e che si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni relative all’interpretazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105).

57. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], non spiegando le ragioni per le quali essa ha considerato l’art. 87, n. 2, lett. c), CE non applicabile al caso di specie, non ha violato l’obbligo di motivazione previsto nell’art. 253 CE.

58. Di conseguenza, devono essere altresì respinti i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE.

59. Per tali circostanze, tenuto conto delle considerazioni che precedono, i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso devono essere respinti. Sui motivi primo e quarto

60. Con i suoi motivi primo e quarto, che è opportuno esaminare congiuntamente, e che si articolano in cinque censure, il governo tedesco rileva che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata è illegittimo, a causa di: – una violazione degli artt. 87, n. 1, CE, e 88, n. 2, CE, in quanto la qualità di beneficiario degli aiuti è stata estesa in maniera illegittima, in ragione di un presunto intento elusivo dell’obbligo di rimborso; – una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, in quanto l’ordine di recupero è diretto sia contro la SiMI e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato nei loro confronti uno specifico procedimento d’indagine; – un’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a determinare il modo in cui le autorità nazionali devono procedere per il recupero degli aiuti illegittimi; – una violazione delle forme sostanziali, dovuta ad un insufficiente accertamenteo dei fatti e a carenze nella motivazione della decisione impugnata, e – una violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità.

Sulla prima censura – Argomenti delle parti

61. Il governo tedesco sostiene anzitutto che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata viola gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 2, CE in quanto nessuna delle imprese ivi menzionate, vale a dire la SMI, la SiMI, la MD & D nonché altre imprese non nominate, ha ricevuto vantaggi per una somma pari a DEM 140,1 milioni e nessuna di esse ha ottenuto un vantaggio dai diversi provvedimenti adottati dal curatore.

Riferendosi a tali provvedimenti detto governo fa altresì valere, da un lato, che la SiMI non ha conseguito alcun vantaggio dall’utilizzo dei beni patrimoniali della SMI, dato che essa ha pagato a quest’ultima un prezzo pari a quello di mercato e, dall’altro, che la MD & D non ha ottenuto alcun vantaggio dall’acquisto dell’80% del capitale della SiMI e dai beni patrimoniali della SMI, tenuto conto che ha versato a quest’ultima il prezzo di mercato.

62. Su un altro piano il governo tedesco sostiene che la MD & D non può essere obbligata a restituire gli aiuti concessi alla SMI per il solo fatto che essa avrebbe acquisito beni patrimoniali di questa società.

Sarebbe infatti assurdo considerare che l’obbligo di restituzione doveva sempre accompagnare i beni patrimoniali della SMI, poiché, se così fosse, nessuno sarebbe disposto ad acquistarli, cosa che condurrebbe alla loro distruzione.

Esso rileva inoltre che la SiMI non è stata sciolta dopo la vendita delle sue azioni alla MD & D, ma ha continuato ad esistere, mantenendo intatti i suoi diritti e le sue obbligazioni.

Di conseguenza, anche gli eventuali debiti relativi al rimborso degli aiuti controversi dovrebbero dunque sussistere in capo alla SiMI, non potendo essere considerata responsabile per tali debiti la MD & D.

63. Il governo tedesco nega in seguito che le operazioni effettuate dal curatore siano state dirette a eludere l’obbligo di restituzione degli aiuti controversi.

Vendendo le attività della SMI al prezzo di mercato, il curatore non avrebbe infatti «messo al riparo» i beni di questa società, tenuto conto che la somma ottenuta grazie ad una tale vendita è stata versata nella massa fallimentare, sulla quale grava l’obbligo di restituzione.

Né tale obbligo sarebbe stato eluso per il fatto che i beni patrimoniali della SMI siano stati venduti «in blocco», dato che da tale vendita è stata ricavata una somma più elevata di quella che sarebbe stata ottenuta da una vendita separata dei beni in questione, la qual cosa ha avuto la conseguenza di aumentare le risorse disponibili per il recupero degli aiuti controversi.

Del resto, anche se non fossero state create la SiMI e la MD & D, nessun investitore sarebbe stato disposto ad acquisire la SMI, la quale, a causa di tutti i suoi debiti, era insolvente, cosicché il curatore non avrebbe potuto fare altrimenti che vendere i beni di tale società al prezzo di mercato.

64. Il governo tedesco contesta infine la tesi della Commisione secondo cui la distorsione della concorrenza generata dalla concessione di aiuti di Stato non verrebbe eliminata qualora colui che acquista i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria continui, con tali beni, l’attività economica esercitata da quest’ultima.

Secondo tale governo, infatti, le persone che acquistano al prezzo di mercato i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria non causano alcuna distorsione della concorrenza, dato che non hanno ottenuto alcun vantaggio anomalo rispetto ai loro concorrenti.

65. [OSCURATO:PERSONA] precisa anzitutto in termini generali il suo punto di vista circa l’individuazione dei soggetti tenuti a rimborsare gli aiuti in caso di cessione di azioni o di quote della società beneficiaria («share deal») o di beni patrimoniali di quest’ultima («asset deal»).

66. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] comincia con l’osservare che la questione non pone particolari difficoltà nel caso di «share deal», dato che la società beneficiaria continua a esistere, essendo modificata soltanto la proprietà di quest’ultima.

Come anche confermerebbe la giurisprudenza della Corte, in tale ipotesi l’obbligo di restituzione rimarrebbe a carico della società che ha ricevuto gli aiuti, indipendentemente dalle modificazioni relative alla proprietà della stessa e dall’eventuale considerazione dell’obbligo di recupero nella specificazione delle condizioni di vendita delle dette azioni o quote sociali.

Continuando ad esercitare l’attività sovvenzionata, tale società continuerebbe infatti a trarre vantaggio dagli aiuti, facendo così perdurare la distorsione della concorrenza.

67. Né difficoltà particolari si riscontrerebbero nel caso in cui i beni patrimoniali della società beneficiaria fossero trasferiti ad imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.

In questo caso, oltre alla società beneficiaria, sarebbero infatti obbligate a restituire gli aiuti di cui trattasi le imprese del gruppo, che, grazie al trasferimento dei beni patrimoniali, hanno potuto trarre profitto dagli effetti favorevoli derivanti dalla concessione di tali aiuti, ottenendo così un vantaggio economico.

68. Con riferimento, di contro, alla vendita ad imprese terze dei beni patrimoniali della società beneficiaria, la [OSCURATO:PERSONA] opera una distinzione tra quelli venduti separatamente e quelli venduti «in blocco».

69. Nell’ipotesi in cui tali beni siano stati venduti separatamente, al prezzo di mercato, gli acquirenti non sarebbero tenuti al rimborso degli aiuti.

Infatti, a causa di tale vendita separata, l’attività sovvenzionata sparirebbe, lasciando spazio ai concorrenti della società beneficiaria.

In tal modo, il recupero degli aiuti presso il venditore, sia quest’ultimo la stessa società beneficiaria, la massa fallimentare o della liquidazione, consentirebbe di eliminare la distorsione della concorrenza.

70. Problemi maggiori sorgerebbero di contro nell’ipotesi in cui i beni patrimoniali fossero stati venduti «in blocco», in modo da permettere all’acquirente di proseguire l’attività della società beneficiaria.

In questa ipotesi, la continuazione dell’attività sovvenzionata potrebbe rendere perenne la distorsione della concorrenza, cosicché sarebbe necessario un controllo particolare per evitare che la cessione dei beni della società beneficiaria consenta di eludere l’obbligo di restituzione mettendo «al riparo» le dette attività.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in una siffatta fattispecie, l’elusione viene esclusa soltanto quando la cessione «in blocco» dei beni della società beneficiaria, oltre ad essere intervenuta al prezzo di mercato, venga operata nell’ambito di un procedimento incondizionato e aperto a tutti i concorrenti di quest’ultima.

Così, soltanto in questo caso gli acquirenti non sarebbero tenuti al rimborso degli aiuti.

71. Precisata la sua posizione in linea generale, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alla presente fattispecie, sottolinea che: – le decisioni di avviare la procedura di liquidazione e di creare la SiMI e la MD & D sono state prese nel corso dei mesi di giugno e luglio 1997, vale a dire in un momento in cui le autorità tedesche erano certamente già informate dell’intento della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento d’indagine; – tra la metà del 1997 e i mesi di giugno e luglio 1999 l’attività della SMI è stata proseguita mediante la locazione dei suoi beni patrimoniali alla SiMI.

Non avendo ottenuto informazioni che le consentissero di valutare se il prezzo della locazione fosse conforme alle condizioni di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] poteva solo ritenere che, durante tale periodo, la SiMI nonché la MD & D, sua filiale al 100%, avessero tratto vantaggio dagli aiuti illegittimamente concessi alla SMI; – il 28 giugno 1999, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si apprestava ad adottare una decisione negativa accompagnata da un ordine di recupero, la MD & D è stata venduta a tre suoi dipendenti e alla [OSCURATO:PERSONA]; – il 14 luglio successivo le azioni della SiMI e tutte le attività della SMI sono state quindi vendute alla MD & D, senza che fosse stata seguita una procedura aperta e trasparente.

72. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] dal complesso di tali circostanze risulterebbe che le diverse transazioni siano state coordinate in modo da far gravare l’obbligo di restituzione sulla SMI e sulla SiMI, consentendo alla MD & D, libera da tale obbligo, di proseguire le attività economiche sovvenzionate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il nesso economico esistente tra la MD & D, da un lato, e la SMI e la SiMI, dall’altro, non sia stato interrotto, dato che le diverse transazioni avevano il solo scopo di consentire il proseguimento di tali attività, eludendo l’obbligo di recupero.

Pertanto l’estensione anche alla MD & D dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi sarebbe giustificata. – Giudizio della Corte

73. In via preliminare va ricordato che, in base al diritto comunitario, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che determinati aiuti sono incompatibili con il mercato comune, essa può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 813, punto 20, nonché 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4035, punto 65).

74. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante (v., in particolare, sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66).

75. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario (sentenza 4 aprile 1995, causa C‑350/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑699, punto 22) o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1433, punto 57).

Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (sentenza 4 aprile 1995, Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).

76. Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo.

77. La legittimità dell’ordine di recupero che figura nell’art. 3 della decisione impugnata va quindi esaminata alla luce di tali considerazioni di carattere generale.

78. Con riferimento anzitutto agli aiuti concessi alla SiMI, si deve ricordare che, dopo la loro concessione, questa società è stata venduta alla MD & D conservando la sua personalità giuridica.

In altri termini, si trattava di una cessione mediante vendita di azioni, vale a dire di uno «share deal».

79. Occorre inoltre ricordare che, come risulta dal punto 44 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli aiuti devono essere restituiti dalla MD & D in quanto acquirente della SiMI.

80. Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto.

In tali circostanze, non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6117, punto 77).

81. Con riferimento alla presente fattispecie, l’impresa alla quale gli aiuti di Stato illegittimi sono stati concessi conserva la sua personalità giuridica e continua ad effettuare, per suo conto, le attività sovvenzionate dagli aiuti di Stato.

Pertanto normalmente tale impresa conserva il vantaggio concorrenziale legato ai detti aiuti ed è quindi essa che dev’essere obbligata a rimborsare un importo pari a quello di questi ultimi.

Il rimborso di tali aiuti non può dunque essere chiesto all’acquirente.

82. E’ inoltre assodato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il prezzo di vendita delle azioni della SiMI alla MD & D e si è limitata a constatare, al punto 44 della motivazione della decisione impugnata, che «[p]er la parte di questa decisione che riguarda l’aiuto accordato alla SIMI, si rileva che il 14 luglio 1999 le quote di tale società furono vendute alla MD & D. Pertanto tale aiuto deve essere recuperato dalla MD & D».

83. Si deve pertanto concludere che, ordinando alla MD & D di restituire gli aiuti di Stato accordati alla SiMI, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato.

84. Per quanto riguarda in secondo luogo gli aiuti accordati alla SMI, si deve ricordare che, come risulta dai punti 50‑52 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato beneficiare dei detti aiuti sia la DMI, la SiMI e la MD & D sia ogni altra impresa la quale avesse acquisito i beni patrimoniali di una di queste tre società in una forma rivolta ad eludere gli effetti della detta decisione.

Inoltre, nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa considera, al riguardo, che l’obbligo di restituzione di tutte le società menzionate nell’art. 3, n. 3, della decisione impugnata ha carattere di solidarietà.

85. Con riferimento al fatto che, nel caso di specie, la SMI si trova in liquidazione dall’avvio del procedimento fallimentare in data 1° luglio 1997, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti sottoposte a procedura fallimentare, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati.

Infatti, secondo questa giurisprudenza, una tale iscrizione sarebbe sufficiente (sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, punto 14, e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], detta «Tubemeuse», [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑959, punti 60‑62).

86. Certamente, non si può escludere che, nell’ipotesi in cui vengano create società di salvataggio al fine di proseguire una parte delle attività dell’impresa beneficiaria degli aiuti, quando quest’ultima sia soggetta a procedura fallimentare, le dette società possano essere eventualmente anch’esse tenute al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esse continuano effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti.

Ciò potrebbe infatti accadere, in particolare, qualora tali società procedano all’acquisto dei beni patrimoniali della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di tali società ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti.

87. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, con riferimento anzitutto all’obbligo di restituzione imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SiMI, dal punto 71 della presente sentenza risulta che quest’ultima ha fondato la sua valutazione, da un lato, sulla circostanza che la SiMI aveva proseguito l’attività della SMI mediante la locazione degli impianti di quest’ultima e, dall’altro, sul fatto che essa non aveva ottenuto informazioni che le consentissero di stabilire se il prezzo di locazione fosse conforme alle condizioni di mercato.

88. Orbene, si deve rilevare che il solo fatto che gli impianti della SMI siano stati presi in locazione, per un determinato periodo, dalla SiMI non costituisce, da solo, un elemento sufficiente a stabilire che quest’ultima abbia beneficiato del vantaggio concorrenziale correlato agli aiuti accordati al locatore circa tre anni prima della creazione del conduttore.

D’altra parte, il governo tedesco ha sostenuto, senza essere contraddetto sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il prezzo di locazione in questione era conforme alle condizioni di mercato.

89. Pertanto, nella parte in cui ordina la restituzione da parte della SiMI degli aiuti concessi alla SMI, la decisione impugnata viola i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

90. Riguardo, in seguito, all’obbligo di restituzione degli aiuti concessi alla SMI posto a carico della MD & D, dalla motivazione della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente fondato la sua valutazione sull’esistenza di un intento elusivo degli effetti di questa decisione, il quale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta oggettivamente dal fatto che tutte le operazioni di compravendita di cui trattasi, vale a dire la vendita della MD & D alla [OSCURATO:PERSONA], la vendita delle quote sociali della SiMI alla MD & D e la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI, erano strettamente correlate e hanno avuto come conseguenza che tutti i beni patrimoniali posseduti dalla SMI e utilizzati dalla SiMI fossero posti sotto il controllo dei soci della MD & D, di modo che questi ultimi risultassero tutelati nei confronti dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi.

91. Questa argomentazione non può essere accolta.

92. In primo luogo, come il governo tedesco ha rilevato, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], sia la vendita delle quote sociali della SiMI alla MD & D sia la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI sono state effettuate al prezzo di mercato.

Ne consegue che tali operazioni non hanno sottratto risorse alla massa fallimentare.

93. In secondo luogo, tutte queste operazioni non sono state condotte dalla SMI, ma sono state realizzate per iniziativa del curatore fallimentare, il quale, agendo sotto il controllo giudiziario, aveva il compito di operare al fine della massima soddisfazione dei creditori.

Orbene, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 99 delle proprie conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento che consentisse di stabilire che, nel caso di specie, fossero stati compiuti atti fraudolenti tali da impoverire il patrimonio dell’impresa in liquidazione in danno dei creditori di quest’ultima, né essa ha fatto valere una violazione del principio di uguaglianza dei creditori in danno dei creditori pubblici.

Pertanto, se i crediti relativi al recupero degli aiuti controversi sono stati correttamente iscritti al passivo fallimentare, la vendita dei beni patrimoniali della SMI al prezzo di mercato non ha potuto comportare un’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti.

94. In terzo luogo, non può nemmeno essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la distorsione della concorrenza non può nel caso di specie essere eliminata dall’iscrizione del relativo credito al passivo della massa fallimentare della SMI in quanto la vendita dei beni patrimoniali di quest’ultima alla MD & D è stata effettuata, da un lato, «in blocco» e, dall’altro, senza ricorrere ad una procedura aperta e trasparente, consentendo così a quest’ultima società di proseguire le attività sovvenzionate.

95. Oltre al fatto che tale argomentazione non è riportata nella motivazione della decisione impugnata a fondamento dell’obbligo della MD & D di restituire gli aiuti accordati alla SMI, risulta sia dalla detta motivazione sia dagli atti del fascicolo che detta vendita si è svolta sotto il controllo di un tribunale e che essa non ha avuto luogo immediatamente, ma è stata preceduta da tentativi infruttuosi con un’altra società americana.

Ora, tali elementi costituiscono indizi tali da far ritenere la procedura seguita sufficientemente aperta e trasparente.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento che attesti che concorrenti della SMI si siano lamentati della mancanza di trasparenza che secondo la [OSCURATO:PERSONA] ha caratterizzato tale operazione.

96. Tenuto conto di tali circostanze, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esistenza di un’operazione elusiva degli effetti della decisione impugnata, atta a fondare un obbligo di restituzione a carico della MD & D degli aiuti illegittimi concessi alla SMI.

97. Di conseguenza la decisione impugnata, nella parte in cui ordina alla MD & D di restituire gli aiuti concessi alla SMI, viola i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

98. Con riguardo, infine, all’estensione di tale obbligo di restituzione ad «ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione», si deve rilevare che, come risulta dal fascicolo, tale estensione può riguardare soltanto la [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, tenuto conto del fatto che né la MD & D né la SiMI possono nel caso di specie essere tenute a procedere alla restituzione degli aiuti illegittimi concessi alla SMI, a maggior ragione lo stesso deve valere per la [OSCURATO:PERSONA], la quale, nella fattispecie, si è limitata ad acquisire l’80% delle quote sociali della MD & D.

99. Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura dei motivi primo e quarto fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolta e la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla SMI nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla SiMI nei confronti di imprese diverse da quest’ultima.

100. Per quanto premesso, non occorre esaminare le altre censure dei motivi primo e quarto. Decisione relativa alle spese Sulle spese

101. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti.

La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste parzialmente soccombenti, quindi si decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull’Oder ([OSCURATO:PERSONA]), è annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH nei confronti di imprese diverse da quest’ultima. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0277_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-277/00, Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Schütte, Rechtsanwalt, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull'Oder ([OSCURATO:PERSONA]) (GU L 238, p. 50), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 novembre 2002, nel corso della quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Schütte, e la [OSCURATO:PERSONA] dai sigg. K.-D. Borchardt e V. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 giugno 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con atto depositato in cancelleria l’11 luglio 2000 la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE, proponeva alla Corte un ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull’Oder ([OSCURATO:PERSONA]) (GU L 238, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Antefatto 2. Dalla decisione impugnata risulta che prima della riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], la VEB/[OSCURATO:PERSONA], con sede in Francoforte sull’Oder, deteneva, con i suoi 8 500 addetti, la leadership di mercato nell’area del Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon). La società, situata nel [OSCURATO:PERSONA], era principalmente attiva nella fabbricazione su misura di circuiti. Alla VEB/[OSCURATO:PERSONA] succedeva l’impresa Mikroelektronik und Technologie GmbH (in prosieguo: la «MTG»). La MTG, che apparteneva inizialmente ad una Treuhandanstalt, un ente di diritto pubblico tedesco costituito al fine di ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca, il 1° marzo 1993 modificava la sua denominazione in [OSCURATO:PERSONA] (O) GmbH (in prosieguo: la «HEG»). La HEG doveva proseguire l’attività della MTG nei settori più importanti. Lo stesso giorno veniva costituita un’impresa comune («joint venture») con la società statunitense [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che acquisiva il 49% del capitale della MTG. Nel gennaio 1993 la MTG aveva ceduto il restante 51% del suo capitale alla Treuhandanstalt. Il 1° dicembre 1993, la HEG cambiava denominazione sociale in [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «SMI»). Il 28 giugno 1994, la Treuhandanstalt trasferiva il 51% del capitale della SMI di cui era proprietaria al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nel corso degli anni 1993‑1997 la SMI otteneva un sostegno finanziario sia dal [OSCURATO:PERSONA], sia dalla Treuhandanstalt e dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS»), l’ente succeduto alla Treuhandanstalt. Le sovvenzioni di questi ultimi ammontavano a 64,8 milioni di marchi tedeschi (DEM) e venivano destinate ad investimenti per un totale di DEM 63 milioni, e a spese di trasferimento, per un ammontare di DEM 1,8 milioni. I DEM 70,3 milioni concessi, sotto forma di prestiti, dal [OSCURATO:PERSONA] servivano a ripianare le perdite registrate dal 1993 al 1997. L’importo complessivo dei contributi finanziari era pari quindi a DEM 135,1 milioni. 4. Il 25 aprile 1997, la SMI depositava una richiesta di apertura della procedura fallimentare ed assumeva pertanto la denominazione di SMI in Gesamtvollstreckung (SMI in liquidazione; in prosieguo: la «SMI iG»). La SMI iG cessava la propria attività il successivo 30 giugno ed il 1° luglio 1997 veniva avviata la procedura fallimentare. Lo stesso giorno il curatore fallimentare costituiva a Francoforte sull’Oder una società di salvataggio, la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «SiMI»), con un capitale di DEM 50 000, al fine di proseguire le attività della SMI iG con un effettivo di 105 dipendenti utilizzando a titolo oneroso gli impianti di quest’ultima. Il capitale complessivo della SiMI era detenuto dalla SMI iG. Il 1° luglio 1997 il curatore creava una filiale detenuta al 100% dalla SiMI, la società [OSCURATO:PERSONA] & Development GmbH (in prosieguo: la «MD & D»), avente ad oggetto attività di consulenza, di marketing, studio e creazione di prodotti di microelettronica e di prestazione di servizi. 5. Il 29 luglio 1997, il [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla SiMI un prestito per l’importo di DEM 4 milioni per consentire a tale impresa di proseguire l’attività della SMI iG. Inoltre, la BvS versava alla SiMI una sovvenzione di DEM 1 milione per ripianare le perdite del periodo compreso tra la sua creazione e il mese di giugno 1998. 6. In seguito il [OSCURATO:PERSONA] e il curatore si attivavano per trovare alla SiMI un acquirente privato. Nonostante alcuni infruttuosi tentativi, le autorità tedesche informavano la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee in merito a nuove trattative intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede negli [OSCURATO:PERSONA]. Tali trattative si concludevano con successo con la vendita della SiMI e della MD & D alla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in base al contratto del 28 giungo 1999, quest’ultima acquistava l’80% del capitale della MD & D, mentre il restante 20% veniva acquistato da tre dipendenti di quest’ultima società. Il 14 luglio 1999, la MD & D acquisiva sia le quote societarie della SiMI, al loro complessivo valore nominale, pari a DEM 50 000, sia i beni mobili della SMI iG, per la somma di DEM 1,7 milioni. 7. A seguito della pubblicazione, nell’edizione del 22 agosto 1996 del quotidiano Handelsblatt , di un articolo in cui si riferiva del progetto del [OSCURATO:PERSONA] di concedere alla SMI un aiuto per un importo di DEM 10 milioni, la [OSCURATO:PERSONA], con lettere del 2 settembre 1996 e del 23 gennaio 1997, chiedeva alle autorità tedesche di fornirle informazioni supplementari. Malgrado tali richieste la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non le inviava alcuna comunicazione ufficiale. 8. Con lettera del 5 agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] informava le autorità tedesche della sua decisione di avviare, in ordine a tale aiuto, la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE. In quell’occasione, i terzi interessati furono invitati a presentare le loro osservazioni. Nel corso degli anni 1997‑2000 le autorità tedesche reagivano all’avvio di tale procedura inviando numerose lettere alla [OSCURATO:PERSONA], ma gli elementi forniti non erano considerati da quest’ultima soddisfacenti. Tra gli altri interessati, uno soltanto comunicava osservazioni a sostegno della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la detta procedura. 9. In tale contesto di fatto e procedurale la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, i cui artt. 1‑3 sono formulati come segue: « Articolo 1 La sovvenzione pagata dalla Treuhandanstalt, per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM, e il prestito accordato dal [OSCURATO:PERSONA] per complessivi 70,3 milioni di DEM a favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [Francoforte] sull’Oder i.G. (SMI) sono incompatibili con il mercato comune. Articolo 2 La sovvenzione accordata dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, per un importo di 1 milione di DEM, e il prestito concesso dal [OSCURATO:PERSONA], pari a 4 milioni di DEM, a favore della società di salvataggio [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [Francoforte] sull’Oder (SIMI) sono incompatibili con il mercato comune. Articolo 3 1. [OSCURATO:PERSONA] prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario gli aiuti illegalmente concessi di cui agli articoli 1 e 2. 2. Il recupero viene eseguito secondo le norme del diritto tedesco. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell’aiuto illegale fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale. 3. Ai fini del presente articolo il concetto di “beneficiario” comprende la SMI, la SIMI e la [OSCURATO:PERSONA] & Development GmbH (MD & D), così come ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione». Conclusioni delle parti 10. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 11. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sul ricorso 12. A sostegno del proprio ricorso la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] adduce quattro motivi, relativi rispettivamente a: – una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, per il motivo che l’ordine di recupero è diretto sia contro la SiMI e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato nei loro confronti un procedimento d’indagine; – una violazione delle forme sostanziali, dovuta a: – un erroneo accertamento dei fatti relativi alla privatizzazione della SMI, alla questione se il prestito concesso a quest’ultima dal [OSCURATO:PERSONA] potesse o meno rientrare in un regime di aiuti autorizzato, e al trasferimento dei vantaggi concorrenziali alla SiMI, alla MD & D o ad imprese terze, ed a – carenze nella motivazione in ordine alla privatizzazione della SMI e alla possibilità di beneficiare di una deroga ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE; – un erroneo accertamento, ai sensi delle disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE, della compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune; – un’illegittimità dell’ordine di recupero dei detti aiuti nei confronti di imprese diverse dalla SMI. Sui motivi secondo e terzo 13. Con i motivi secondo e terzo, che occorre esaminare congiuntamente, il governo tedesco sostiene, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE in quanto essa negli artt. 1 e 2 della decisione impugnata ha dichiarato incompatibili con il mercato comune l’insieme della sovvenzioni e dei prestiti a favore della SMI e della SiMI. Inoltre esso sostiene che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme sostanziali, a causa di un erroneo accertamento dei fatti e di carenze nella motivazione. Sulle sovvenzioni concesse alla SMI dalla Treuhandanstalt e dalla BvS 14. Con riferimento, in primo luogo, alla sovvenzione di DEM 63 milioni concessa dalla Treuhandanstalt alla [OSCURATO:PERSONA] per la privatizzazione della SMI, il governo tedesco sostiene che essa trovava il proprio fondamento nel regime disciplinante le attività del detto ente e, in particolare, nella lettera SG(92) D/17613 della [OSCURATO:PERSONA], inviata l’8 dicembre 1992 al detto governo (in prosieguo: il «secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt»); in altri termini, tale sovvenzione sarebbe stata basata su un regime di aiuti esistente. 15. Tuttavia, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente negato l’applicabilità di tale regime, poiché essa avrebbe accertato l’esistenza di una privatizzazione in modo manifestamente erroneo. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a dedurre, dal fatto che la parte del capitale della SMI acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] era pari al 49% dello stesso, che la Treuhandanstalt aveva conservato il controllo della SMI e che, conseguentemente, non aveva avuto luogo una privatizzazione di tale società. Ora, secondo il governo tedesco, malgrado il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito soltanto una partecipazione minoritaria nella SMI, gli accordi conclusi tra la Treuhandanstalt e la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale operazione hanno consentito a quest’ultima di assumere la direzione della SMI ed acquisire sulla stessa estesi diritti di controllo. 16. Il governo tedesco aggiunge che l’amministratore nominato per gestire le quote societarie della Treuhandanstalt nella SMI disponeva soltanto di poteri di controllo secondari e limitati. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, a motivo della sua partecipazione del 49%, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un controllo congiunto degli atti più importanti della SMI, poiché, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società, occorreva una maggioranza dell’85% di tutti i voti per le decisioni relative a questioni essenziali. 17. Infine il governo tedesco sostiene che, in ogni caso, l’acquisizione di quote societarie da parte di autorità pubbliche, quali rappresentate, nella fattispecie, dal [OSCURATO:PERSONA], soddisfa i requisiti di fatto di una privatizzazione, in modo tale che la privatizzazione della SMI ha avuto luogo, al più tardi, al momento di tale acquisizione. 18. Riguardo, in secondo luogo, alla sovvenzione corrispondente all’importo di DEM 1,8 milioni concessa dalla BvS alla SMI per coprire i suoi costi di ristrutturazione e trasferimento, il governo tedesco rileva che tali spese sono state causate dalla necessità di concentrare gli impianti dell’impresa su una superficie più piccola a seguito dello smantellamento del vecchio complesso industriale. Tali costi sarebbero state assunti in base alla lettera SG(95) D/1062 della [OSCURATO:PERSONA], inviata il 1° febbraio 19 95 al detto governo (in prosieguo: il «terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt»). 19. In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto allo specifico argomento secondo il quale l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli accordi conclusi nell’ambito di tale operazione, soddisferebbe le condizioni di una privatizzazione ai sensi del regime di aiuti della Treuhandanstalt. 20. A tal riguardo occorre ricordare in via preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere oggetto d’interpretazione restrittiva (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6857, punto 49, e 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1139, punto 117). 21. Inoltre, come la Corte ha dichiarato, per l’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1051, punto 10, nonché sentenze 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 50, e 28 gennaio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 118, cit.). 22. Con riferimento alla presente fattispecie, è assodato che il regime disciplinante le attività della Treuhandanstalt, quale stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], prevede diverse deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE. Adottando tali deroghe, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva facilitare il compito della Treuhandanstalt, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata ad un’economia di mercato. 23. Questa è la ragione per cui, ai sensi del secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, sovvenzioni quali quelle esaminate nel caso di specie, che costituiscono la forma più diretta di sostegno statale, erano autorizzate soltanto se concesse nell’ambito di una privatizzazione dell’impresa interessata. 24. Ne consegue che la nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt, quale condizione di applicazione di un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo. In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza di una privatizzazione, secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce una quota di capitale tale da conferirgli il controllo dell’impresa interessata. 25. Così, non può escludersi che l’acquisizione di una parte minoritaria del capitale di un’impresa pubblica, accompagnata da una cessione del controllo effettivo di tale impresa, possa essere considerata come una «privatizzazione» ai sensi dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt. 26. Orbene, questo non si verifica nel caso di specie. In primo luogo, anche se, come risulta dal fascicolo, l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA] era collegata ad una serie di accordi, con i quali quest’ultima aveva in particolare ottenuto il diritto di nominare due dei tre amministratori della SMI, nonché il presidente del consiglio di vigilanza di quest’ultima, resta il fatto che l’amministratore incaricato della gestione della quota maggioritaria di questo capitale detenuta dalla Treuhandanstalt aveva, secondo tali accordi, il diritto di opporsi, per importanti motivi, ad ogni nomina. 27. In secondo luogo, il governo tedesco stesso ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società, era necessaria una maggioranza dell’85% di tutti i voti per le decisioni relative a questioni essenziali riguardanti la SMI. Pertanto ciò significa che nessuna decisione su una siffatta questione poteva essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso della Treuhandanstalt. 28. In terzo luogo, come il governo tedesco ha ammesso, l’amministrazione fiduciaria incaricata della gestione della quota maggioritaria del capitale della SMI detenuta dalla Treuhandanstalt era contrattualmente obbligata a cercare un nuovo investitore industriale per giungere ad una «privatizzazione completa». Ne consegue che l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché gli accordi conclusi tra quest’ultima e la Treuhandanstalt costituivano solo un primo passo verso la privatizzazione completa della SMI. 29. In quarto luogo, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato, il trasferimento al [OSCURATO:PERSONA] del 51% delle quote della SMI detenute dalla Treuhandanstalt non poteva in nessun caso costituire una privatizzazione ai sensi dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt, in quanto si trattava di un trasferimento di quote di un’impresa da un ente pubblico ad un altro. 30. In tali circostanze si deve concludere che le operazioni in questione non costituivano una «privatizzazione», ai sensi del secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che le sovvenzioni concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI non rientrassero in questi regimi. 31. Per il resto, con riferimento al motivo relativo al difetto di motivazione in ordine a tale punto della decisione impugnata, è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 26 della motivazione di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali essa riteneva che l’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del 49% del capitale sociale della SMI non costituisse una privatizzazione. 32. Ne consegue che, con riferimento alle sovvenzioni concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI, i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sui prestiti concessi alla SMI dal [OSCURATO:PERSONA] 33. Il governo tedesco sostiene che, nel considerare che i prestiti per un ammontare di DEM 70,3 milioni accordati alla SMI dal [OSCURATO:PERSONA] non erano stati concessi nell’ambito di una privatizzazione e che pertanto non erano compatibili con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nella valutazione dei fatti e un errore di diritto. Secondo lo stesso, tali prestiti sono stati concessi in conformità al secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt. Infatti, il contratto di privatizzazione avrebbe comportato l’impegno del [OSCURATO:PERSONA] ad erogare un finanziamento per un importo di DEM 35 milioni alla SMI. Tale impegno costituirebbe una parte del contratto di privatizzazione nonché una condizione preliminare alla conclusione di quest’ultimo e poca rilevanza avrebbe sapere quale sia la fonte statale di tali finanziamenti, che secondo il detto regime sono leciti. 34. Il governo tedesco aggiunge che, dopo l’acquisizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie del capitale della SMI detenute dalla Treuhandanstalt, tale [OSCURATO:PERSONA] ha concesso ancora ulteriori DEM 35,3 milioni a titolo di prestito, in quanto si era verificato che le esigenze finanziarie della SMI fossero maggiori rispetto a quanto previsto. Questo costituirebbe un provvedimento di gestione del contratto di privatizzazione da parte del detto [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe intervenuto al posto della Treuhandanstalt. Ne conseguirebbe che tale prestito sarebbe altresì lecito in base al secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato la compatibilità del detto prestito sotto tale aspetto. 35. Al riguardo, è sufficiente ricordare, da un lato, che, come risulta dai punti 20‑30 della presente sentenza, né l’acquisto del 49% delle quote del capitale della SMI da parte della [OSCURATO:PERSONA] né il conseguente acquisto del 51% del detto capitale dal parte del [OSCURATO:PERSONA] costituivano una privatizzazione in base ai regimi di aiuto della Treuhandanstalt. 36. D’altra parte, considerate la giurisprudenza ricordata ai punti 20 e 21 della presente sentenza e, in particolare, la necessità di un’interpretazione in senso restrittivo di qualsiasi regime di deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, il campo di applicazione dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt non può essere interpretato come comprensivo altresì degli aiuti concessi da enti pubblici diversi da quest’ultima. 37. Pertanto, in relazione ai prestiti concessi dal [OSCURATO:PERSONA] alla SMI, i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sul prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA] 38. Il governo tedesco sostiene che il prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Tale prestito, che sarebbe stato concesso al tasso di mercato, superiore del 3% al tasso di sconto della Bundesbank, sarebbe conforme alle condizioni della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] sulla concessione di risorse del fondo di consolidamento per il salvataggio delle piccole e medie imprese industriali. Orbene, tale programma sarebbe stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] [v. Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli artt. [87] e [88] del Trattato CE. Casi contro i quali la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni (GU 1995, C 295, pag. 24)], e ciò significherebbe che questo prestito dovrebbe altresì essere considerato come un aiuto basato su un regime di aiuti esistente. 39. A tale proposito, occorre ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva quando ha adottato la decisione stessa. Di conseguenza, per contestare la legittimità di una simile decisione, uno Stato membro non può avvalersi degli elementi che ha omesso di portare a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenze 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5163, punto 76). 40. Orbene, nel caso di specie, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato senza essere contraddetta sul punto dal governo tedesco, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non ha invocato, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione impugnata, il programma ricordato al punto 38 della presente sentenza come fondamento giuridico del detto prestito. Infatti, il detto governo ha menzionato tale argomento per la prima volta nel ricorso. 41. Ne consegue che, in mancanza d’informazioni relative al fondamento giuridico del prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ipoteticamente avrebbe potuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a considerare tale prestito come appartenente ad un regime di aiuti autorizzato, quest’ultima poteva legittimamente valutare il provvedimento di cui trattasi in base alle sole disposizioni del Trattato. 42. Pertanto i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti anche con riferimento al detto prestito. Sull’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE 43. Il governo tedesco sostiene in via principale, con riferimento alla sovvenzione di DEM 1 milione accordata dalla BvS alla SiMI e, in subordine, per tutti gli aiuti controversi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto escludendo, senza effettuare al riguardo alcuna specifica valutazione, l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE. Secondo lo stesso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare se, ai sensi di detta disposizione, la città di Francoforte sull’Oder, che si trova al confine con la Polonia, era una «regione» danneggiata dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA] e se le diverse misure adottate a favore della SMI e della SiMI, entrambe ubicate in questa regione, fossero necessarie per compensare lo svantaggio derivante dall’isolamento economico di quest’ultima. Se correttamente effettuata, una tale valutazione avrebbe dovuto necessariamente condurre la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare la deroga di cui trattasi e, pertanto, a dichiarare gli aiuti controversi compatibili con il mercato comune. 44. Inoltre, il governo tedesco ritiene che il fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non abbia spiegato le ragioni per cui essa non ha preso in considerazione la deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE costituisca un difetto di motivazione. 45. Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che risentono della divisione della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione». 46. Dopo la riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione non è stata abrogata né dal Trattato sull’Unione europea né dal Trattato di Amsterdam (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47). 47. Tuttavia, come si è ricordato al punto 20 della presente sentenza, le deroghe al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, quale quella prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. 48. Inoltre, come si è ricordato al punto 21 della presente sentenza, per l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 49. Peraltro, se, a seguito della riunificazione della [OSCURATO:PERSONA], l’art. 87, n. 2, lett. c), CE è applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51). 50. A tal riguardo, l’espressione «divisione della [OSCURATO:PERSONA]» si riferisce storicamente alla demarcazione, nel 1948, della linea di separazione tra le due zone occupate. Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l’isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l’interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell’interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52). 51. Per contro, la tesi secondo cui l’art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l’incontestabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53). 52. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 54). 53. Si deve pertanto rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare con i differenti regimi politico-economici attuati negli [OSCURATO:PERSONA] dell’una e dell’altra parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55). 54. Nel caso di specie il governo tedesco si è limitato, da un lato, a rilevare che la città di Francoforte sull’Oder è vicina al confine con la Polonia e, dall’altro, ad invocare in maniera astratta un presunto isolamento economico della regione in cui tale città si trova. 55. Pertanto si deve concludere che il governo tedesco non ha fornito alcun elemento atto a provare che gli aiuti controversi erano necessari per compensare uno svantaggio economico causato dalla divisione della [OSCURATO:PERSONA]. 56. Con riferimento, infine, al motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata, si deve sottolineare, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], che il governo tedesco ha invocato per la prima volta l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE nel suo ricorso. Inoltre la detta decisione è stata emanata in un contesto ben noto al governo tedesco e che si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni relative all’interpretazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105). 57. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], non spiegando le ragioni per le quali essa ha considerato l’art. 87, n. 2, lett. c), CE non applicabile al caso di specie, non ha violato l’obbligo di motivazione previsto nell’art. 253 CE. 58. Di conseguenza, devono essere altresì respinti i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE. 59. Per tali circostanze, tenuto conto delle considerazioni che precedono, i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso devono essere respinti. Sui motivi primo e quarto 60. Con i suoi motivi primo e quarto, che è opportuno esaminare congiuntamente, e che si articolano in cinque censure, il governo tedesco rileva che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata è illegittimo, a causa di: – una violazione degli artt. 87, n. 1, CE, e 88, n. 2, CE, in quanto la qualità di beneficiario degli aiuti è stata estesa in maniera illegittima, in ragione di un presunto intento elusivo dell’obbligo di rimborso; – una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, in quanto l’ordine di recupero è diretto sia contro la SiMI e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato nei loro confronti uno specifico procedimento d’indagine; – un’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a determinare il modo in cui le autorità nazionali devono procedere per il recupero degli aiuti illegittimi; – una violazione delle forme sostanziali, dovuta ad un insufficiente accertamenteo dei fatti e a carenze nella motivazione della decisione impugnata, e – una violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità. Sulla prima censura – Argomenti delle parti 61. Il governo tedesco sostiene anzitutto che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata viola gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 2, CE in quanto nessuna delle imprese ivi menzionate, vale a dire la SMI, la SiMI, la MD & D nonché altre imprese non nominate, ha ricevuto vantaggi per una somma pari a DEM 140,1 milioni e nessuna di esse ha ottenuto un vantaggio dai diversi provvedimenti adottati dal curatore. Riferendosi a tali provvedimenti detto governo fa altresì valere, da un lato, che la SiMI non ha conseguito alcun vantaggio dall’utilizzo dei beni patrimoniali della SMI, dato che essa ha pagato a quest’ultima un prezzo pari a quello di mercato e, dall’altro, che la MD & D non ha ottenuto alcun vantaggio dall’acquisto dell’80% del capitale della SiMI e dai beni patrimoniali della SMI, tenuto conto che ha versato a quest’ultima il prezzo di mercato. 62. Su un altro piano il governo tedesco sostiene che la MD & D non può essere obbligata a restituire gli aiuti concessi alla SMI per il solo fatto che essa avrebbe acquisito beni patrimoniali di questa società. Sarebbe infatti assurdo considerare che l’obbligo di restituzione doveva sempre accompagnare i beni patrimoniali della SMI, poiché, se così fosse, nessuno sarebbe disposto ad acquistarli, cosa che condurrebbe alla loro distruzione. Esso rileva inoltre che la SiMI non è stata sciolta dopo la vendita delle sue azioni alla MD & D, ma ha continuato ad esistere, mantenendo intatti i suoi diritti e le sue obbligazioni. Di conseguenza, anche gli eventuali debiti relativi al rimborso degli aiuti controversi dovrebbero dunque sussistere in capo alla SiMI, non potendo essere considerata responsabile per tali debiti la MD & D. 63. Il governo tedesco nega in seguito che le operazioni effettuate dal curatore siano state dirette a eludere l’obbligo di restituzione degli aiuti controversi. Vendendo le attività della SMI al prezzo di mercato, il curatore non avrebbe infatti «messo al riparo» i beni di questa società, tenuto conto che la somma ottenuta grazie ad una tale vendita è stata versata nella massa fallimentare, sulla quale grava l’obbligo di restituzione. Né tale obbligo sarebbe stato eluso per il fatto che i beni patrimoniali della SMI siano stati venduti «in blocco», dato che da tale vendita è stata ricavata una somma più elevata di quella che sarebbe stata ottenuta da una vendita separata dei beni in questione, la qual cosa ha avuto la conseguenza di aumentare le risorse disponibili per il recupero degli aiuti controversi. Del resto, anche se non fossero state create la SiMI e la MD & D, nessun investitore sarebbe stato disposto ad acquisire la SMI, la quale, a causa di tutti i suoi debiti, era insolvente, cosicché il curatore non avrebbe potuto fare altrimenti che vendere i beni di tale società al prezzo di mercato. 64. Il governo tedesco contesta infine la tesi della Commisione secondo cui la distorsione della concorrenza generata dalla concessione di aiuti di Stato non verrebbe eliminata qualora colui che acquista i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria continui, con tali beni, l’attività economica esercitata da quest’ultima. Secondo tale governo, infatti, le persone che acquistano al prezzo di mercato i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria non causano alcuna distorsione della concorrenza, dato che non hanno ottenuto alcun vantaggio anomalo rispetto ai loro concorrenti. 65. [OSCURATO:PERSONA] precisa anzitutto in termini generali il suo punto di vista circa l’individuazione dei soggetti tenuti a rimborsare gli aiuti in caso di cessione di azioni o di quote della società beneficiaria («share deal») o di beni patrimoniali di quest’ultima («asset deal»). 66. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] comincia con l’osservare che la questione non pone particolari difficoltà nel caso di «share deal», dato che la società beneficiaria continua a esistere, essendo modificata soltanto la proprietà di quest’ultima. Come anche confermerebbe la giurisprudenza della Corte, in tale ipotesi l’obbligo di restituzione rimarrebbe a carico della società che ha ricevuto gli aiuti, indipendentemente dalle modificazioni relative alla proprietà della stessa e dall’eventuale considerazione dell’obbligo di recupero nella specificazione delle condizioni di vendita delle dette azioni o quote sociali. Continuando ad esercitare l’attività sovvenzionata, tale società continuerebbe infatti a trarre vantaggio dagli aiuti, facendo così perdurare la distorsione della concorrenza. 67. Né difficoltà particolari si riscontrerebbero nel caso in cui i beni patrimoniali della società beneficiaria fossero trasferiti ad imprese appartenenti ad uno stesso gruppo. In questo caso, oltre alla società beneficiaria, sarebbero infatti obbligate a restituire gli aiuti di cui trattasi le imprese del gruppo, che, grazie al trasferimento dei beni patrimoniali, hanno potuto trarre profitto dagli effetti favorevoli derivanti dalla concessione di tali aiuti, ottenendo così un vantaggio economico. 68. Con riferimento, di contro, alla vendita ad imprese terze dei beni patrimoniali della società beneficiaria, la [OSCURATO:PERSONA] opera una distinzione tra quelli venduti separatamente e quelli venduti «in blocco». 69. Nell’ipotesi in cui tali beni siano stati venduti separatamente, al prezzo di mercato, gli acquirenti non sarebbero tenuti al rimborso degli aiuti. Infatti, a causa di tale vendita separata, l’attività sovvenzionata sparirebbe, lasciando spazio ai concorrenti della società beneficiaria. In tal modo, il recupero degli aiuti presso il venditore, sia quest’ultimo la stessa società beneficiaria, la massa fallimentare o della liquidazione, consentirebbe di eliminare la distorsione della concorrenza. 70. Problemi maggiori sorgerebbero di contro nell’ipotesi in cui i beni patrimoniali fossero stati venduti «in blocco», in modo da permettere all’acquirente di proseguire l’attività della società beneficiaria. In questa ipotesi, la continuazione dell’attività sovvenzionata potrebbe rendere perenne la distorsione della concorrenza, cosicché sarebbe necessario un controllo particolare per evitare che la cessione dei beni della società beneficiaria consenta di eludere l’obbligo di restituzione mettendo «al riparo» le dette attività. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in una siffatta fattispecie, l’elusione viene esclusa soltanto quando la cessione «in blocco» dei beni della società beneficiaria, oltre ad essere intervenuta al prezzo di mercato, venga operata nell’ambito di un procedimento incondizionato e aperto a tutti i concorrenti di quest’ultima. Così, soltanto in questo caso gli acquirenti non sarebbero tenuti al rimborso degli aiuti. 71. Precisata la sua posizione in linea generale, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alla presente fattispecie, sottolinea che: – le decisioni di avviare la procedura di liquidazione e di creare la SiMI e la MD & D sono state prese nel corso dei mesi di giugno e luglio 1997, vale a dire in un momento in cui le autorità tedesche erano certamente già informate dell’intento della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento d’indagine; – tra la metà del 1997 e i mesi di giugno e luglio 1999 l’attività della SMI è stata proseguita mediante la locazione dei suoi beni patrimoniali alla SiMI. Non avendo ottenuto informazioni che le consentissero di valutare se il prezzo della locazione fosse conforme alle condizioni di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] poteva solo ritenere che, durante tale periodo, la SiMI nonché la MD & D, sua filiale al 100%, avessero tratto vantaggio dagli aiuti illegittimamente concessi alla SMI; – il 28 giugno 1999, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si apprestava ad adottare una decisione negativa accompagnata da un ordine di recupero, la MD & D è stata venduta a tre suoi dipendenti e alla [OSCURATO:PERSONA]; – il 14 luglio successivo le azioni della SiMI e tutte le attività della SMI sono state quindi vendute alla MD & D, senza che fosse stata seguita una procedura aperta e trasparente. 72. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] dal complesso di tali circostanze risulterebbe che le diverse transazioni siano state coordinate in modo da far gravare l’obbligo di restituzione sulla SMI e sulla SiMI, consentendo alla MD & D, libera da tale obbligo, di proseguire le attività economiche sovvenzionate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il nesso economico esistente tra la MD & D, da un lato, e la SMI e la SiMI, dall’altro, non sia stato interrotto, dato che le diverse transazioni avevano il solo scopo di consentire il proseguimento di tali attività, eludendo l’obbligo di recupero. Pertanto l’estensione anche alla MD & D dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi sarebbe giustificata. – Giudizio della Corte 73. In via preliminare va ricordato che, in base al diritto comunitario, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che determinati aiuti sono incompatibili con il mercato comune, essa può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 813, punto 20, nonché 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4035, punto 65). 74. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante (v., in particolare, sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66). 75. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario (sentenza 4 aprile 1995, causa C‑350/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑699, punto 22) o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1433, punto 57). Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (sentenza 4 aprile 1995, Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22). 76. Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo. 77. La legittimità dell’ordine di recupero che figura nell’art. 3 della decisione impugnata va quindi esaminata alla luce di tali considerazioni di carattere generale. 78. Con riferimento anzitutto agli aiuti concessi alla SiMI, si deve ricordare che, dopo la loro concessione, questa società è stata venduta alla MD & D conservando la sua personalità giuridica. In altri termini, si trattava di una cessione mediante vendita di azioni, vale a dire di uno «share deal». 79. Occorre inoltre ricordare che, come risulta dal punto 44 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli aiuti devono essere restituiti dalla MD & D in quanto acquirente della SiMI. 80. Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6117, punto 77). 81. Con riferimento alla presente fattispecie, l’impresa alla quale gli aiuti di Stato illegittimi sono stati concessi conserva la sua personalità giuridica e continua ad effettuare, per suo conto, le attività sovvenzionate dagli aiuti di Stato. Pertanto normalmente tale impresa conserva il vantaggio concorrenziale legato ai detti aiuti ed è quindi essa che dev’essere obbligata a rimborsare un importo pari a quello di questi ultimi. Il rimborso di tali aiuti non può dunque essere chiesto all’acquirente. 82. E’ inoltre assodato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il prezzo di vendita delle azioni della SiMI alla MD & D e si è limitata a constatare, al punto 44 della motivazione della decisione impugnata, che «[p]er la parte di questa decisione che riguarda l’aiuto accordato alla SIMI, si rileva che il 14 luglio 1999 le quote di tale società furono vendute alla MD & D. Pertanto tale aiuto deve essere recuperato dalla MD & D». 83. Si deve pertanto concludere che, ordinando alla MD & D di restituire gli aiuti di Stato accordati alla SiMI, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato. 84. Per quanto riguarda in secondo luogo gli aiuti accordati alla SMI, si deve ricordare che, come risulta dai punti 50‑52 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato beneficiare dei detti aiuti sia la DMI, la SiMI e la MD & D sia ogni altra impresa la quale avesse acquisito i beni patrimoniali di una di queste tre società in una forma rivolta ad eludere gli effetti della detta decisione. Inoltre, nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa considera, al riguardo, che l’obbligo di restituzione di tutte le società menzionate nell’art. 3, n. 3, della decisione impugnata ha carattere di solidarietà. 85. Con riferimento al fatto che, nel caso di specie, la SMI si trova in liquidazione dall’avvio del procedimento fallimentare in data 1° luglio 1997, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti sottoposte a procedura fallimentare, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati. Infatti, secondo questa giurisprudenza, una tale iscrizione sarebbe sufficiente (sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, punto 14, e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], detta «Tubemeuse», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959, punti 60‑62). 86. Certamente, non si può escludere che, nell’ipotesi in cui vengano create società di salvataggio al fine di proseguire una parte delle attività dell’impresa beneficiaria degli aiuti, quando quest’ultima sia soggetta a procedura fallimentare, le dette società possano essere eventualmente anch’esse tenute al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esse continuano effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti. Ciò potrebbe infatti accadere, in particolare, qualora tali società procedano all’acquisto dei beni patrimoniali della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di tali società ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti. 87. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, con riferimento anzitutto all’obbligo di restituzione imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SiMI, dal punto 71 della presente sentenza risulta che quest’ultima ha fondato la sua valutazione, da un lato, sulla circostanza che la SiMI aveva proseguito l’attività della SMI mediante la locazione degli impianti di quest’ultima e, dall’altro, sul fatto che essa non aveva ottenuto informazioni che le consentissero di stabilire se il prezzo di locazione fosse conforme alle condizioni di mercato. 88. Orbene, si deve rilevare che il solo fatto che gli impianti della SMI siano stati presi in locazione, per un determinato periodo, dalla SiMI non costituisce, da solo, un elemento sufficiente a stabilire che quest’ultima abbia beneficiato del vantaggio concorrenziale correlato agli aiuti accordati al locatore circa tre anni prima della creazione del conduttore. D’altra parte, il governo tedesco ha sostenuto, senza essere contraddetto sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il prezzo di locazione in questione era conforme alle condizioni di mercato. 89. Pertanto, nella parte in cui ordina la restituzione da parte della SiMI degli aiuti concessi alla SMI, la decisione impugnata viola i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi. 90. Riguardo, in seguito, all’obbligo di restituzione degli aiuti concessi alla SMI posto a carico della MD & D, dalla motivazione della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente fondato la sua valutazione sull’esistenza di un intento elusivo degli effetti di questa decisione, il quale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta oggettivamente dal fatto che tutte le operazioni di compravendita di cui trattasi, vale a dire la vendita della MD & D alla [OSCURATO:PERSONA], la vendita delle quote sociali della SiMI alla MD & D e la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI, erano strettamente correlate e hanno avuto come conseguenza che tutti i beni patrimoniali posseduti dalla SMI e utilizzati dalla SiMI fossero posti sotto il controllo dei soci della MD & D, di modo che questi ultimi risultassero tutelati nei confronti dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi. 91. Questa argomentazione non può essere accolta. 92. In primo luogo, come il governo tedesco ha rilevato, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], sia la vendita delle quote sociali della SiMI alla MD & D sia la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI sono state effettuate al prezzo di mercato. Ne consegue che tali operazioni non hanno sottratto risorse alla massa fallimentare. 93. In secondo luogo, tutte queste operazioni non sono state condotte dalla SMI, ma sono state realizzate per iniziativa del curatore fallimentare, il quale, agendo sotto il controllo giudiziario, aveva il compito di operare al fine della massima soddisfazione dei creditori. Orbene, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 99 delle proprie conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento che consentisse di stabilire che, nel caso di specie, fossero stati compiuti atti fraudolenti tali da impoverire il patrimonio dell’impresa in liquidazione in danno dei creditori di quest’ultima, né essa ha fatto valere una violazione del principio di uguaglianza dei creditori in danno dei creditori pubblici. Pertanto, se i crediti relativi al recupero degli aiuti controversi sono stati correttamente iscritti al passivo fallimentare, la vendita dei beni patrimoniali della SMI al prezzo di mercato non ha potuto comportare un’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti. 94. In terzo luogo, non può nemmeno essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la distorsione della concorrenza non può nel caso di specie essere eliminata dall’iscrizione del relativo credito al passivo della massa fallimentare della SMI in quanto la vendita dei beni patrimoniali di quest’ultima alla MD & D è stata effettuata, da un lato, «in blocco» e, dall’altro, senza ricorrere ad una procedura aperta e trasparente, consentendo così a quest’ultima società di proseguire le attività sovvenzionate. 95. Oltre al fatto che tale argomentazione non è riportata nella motivazione della decisione impugnata a fondamento dell’obbligo della MD & D di restituire gli aiuti accordati alla SMI, risulta sia dalla detta motivazione sia dagli atti del fascicolo che detta vendita si è svolta sotto il controllo di un tribunale e che essa non ha avuto luogo immediatamente, ma è stata preceduta da tentativi infruttuosi con un’altra società americana. Ora, tali elementi costituiscono indizi tali da far ritenere la procedura seguita sufficientemente aperta e trasparente. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento che attesti che concorrenti della SMI si siano lamentati della mancanza di trasparenza che secondo la [OSCURATO:PERSONA] ha caratterizzato tale operazione. 96. Tenuto conto di tali circostanze, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esistenza di un’operazione elusiva degli effetti della decisione impugnata, atta a fondare un obbligo di restituzione a carico della MD & D degli aiuti illegittimi concessi alla SMI. 97. Di conseguenza la decisione impugnata, nella parte in cui ordina alla MD & D di restituire gli aiuti concessi alla SMI, viola i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi. 98. Con riguardo, infine, all’estensione di tale obbligo di restituzione ad «ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione», si deve rilevare che, come risulta dal fascicolo, tale estensione può riguardare soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tenuto conto del fatto che né la MD & D né la SiMI possono nel caso di specie essere tenute a procedere alla restituzione degli aiuti illegittimi concessi alla SMI, a maggior ragione lo stesso deve valere per la [OSCURATO:PERSONA], la quale, nella fattispecie, si è limitata ad acquisire l’80% delle quote sociali della MD & D. 99. Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura dei motivi primo e quarto fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolta e la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla SMI nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla SiMI nei confronti di imprese diverse da quest’ultima. 100. Per quanto premesso, non occorre esaminare le altre censure dei motivi primo e quarto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 101. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste parzialmente soccombenti, quindi si decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Francoforte sull’Oder ([OSCURATO:PERSONA]), è annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH nei confronti di imprese diverse da quest’ultima. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris