CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26936/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria con motivi aggiunti pervenuta in data 10 giugno 2026;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genovaha confermato la sentenza in data 4 maggio 2023 del Tribunale di Savona con laquale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. commesso in data 1 dicembre2019.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inpunto di affermazione della penale responsabilità essendo la stessa fondataessenzialmente sulle dichiarazioni testimoniali del titolare dell’eserciziocommerciale presso il quale fu utilizzata la carta bancomat, il quale ha peròriconosciuto l’imputato con un grado di certezza pari al solo 80%; non si è poitenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto nel passato in relazione ad unprocedimento per furto la cui prospettazione accusatoria era fondata sullasomiglianza dei vestiti indossati;2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. permancata assunzione di una prova decisiva volta all’acquisizione dei filmati delsistema di videosorveglianza della tabaccheria dove sarebbe stato consumato ilreato;3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. permancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. considerando erroneamentecome connotata da abitualità la condotta dell’imputato alla luce dei precedentipenali dello stesso.4. Con la sopra menzionata memoria la difesa ha, poi, formulato ilseguente motivo nuovo: riqualificazione del secondo motivo di ricorso come viziodi motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo laCorte di appello con motivazione contraddittoria sostenuto che l’acquisizione deifilmati era del tutto superflua ed al contempo impossibile; la difesa ha, inoltre,ulteriormente approfondito le tematiche già espresse nel primo e nel terzomotivo di ricorso relative al percorso identificativo dell’imputato ed al mancatorinascimento delle condizioni per provvedere all’applicazione del disposto dell’art.131-bis cod. proc. pen., sottolineando l’infondatezza dei motivi di inammissibilitàevidenziati dallo spogliatore del fascicolo ed insistendo affinché il ricorso nonvenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che, al riguardo la Corte territoriale ha richiamato non solol’individuazione fotografica dell’imputato caratterizzata da un livello di certezzadell’80% fatta in dibattimento ma anche la ricognizione “certa” fatta dal titolaredell’esercizio commerciale nella fase delle indagini preliminari, anche tenutoconto del fatto che l’imputato era persona che il teste Ansaldi ben conosceva;che quella operata dalla Corte di appello è una valutazione di merito circal’attendibilità delle individuazioni effettuate che, in quanto adeguatamentemotivata, anche attraverso il corretto richiamo ai principi giurisprudenziali cheregolano la materia, è insindacabile in sede di legittimità;considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato - sia sotto il profilo della violazione di legge originariamente dedottache sotto quello dell’asserito vizio di motivazione di cui al motivo nuovo -essendo stato appurata, con elementi privi di smentita, l’inesistenza del dischettocontenente la registrazione della immagini del circuito di videosorveglianza e nonsi vede come i Giudici di merito avrebbero potuto altrimenti recuperarlo; a ciò siaggiunge che la Corte territoriale ha altresì evidenziato con motivazione congruae logica l’irrilevanza di tale acquisizione;considerato infine che anche quanto al mancato riconoscimento dellacondizione di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. la Corte haadeguatamente motivato (pag. 3) in relazione alle ragioni di rigetto dell’invocatobeneficio richiamando i precedenti penali dell’imputato ed il fatto che lo stesso neha già in precedenza beneficiato ricadendo tuttavia nella condotta delittuosa ilche porta a ritenere l’abitualità del [OSCURATO:PERSONA] nel compimento di reati;che trattasi anche in questo caso di una valutazione che in quantoadeguatamente e logicamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI