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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22330/2026

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tati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MirkoLaudadio, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di appello di L’AQUILA n. 24/2024, pubblicata inC.C. 26.06.2026 Numero registro generale 10877/2024r.g.n. 10877/2024 Numero sezionale 2126/2026Pres.

C. GraziosiNumero di raccolta generale 22330/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/06/2026data 8 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dallaConsigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 243 del 2021, accolseparzialmente la domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c. da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MirkoLaudadio, volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese per perdite connesse al progetto “Satriano” affidato ex art. 3della scrittura privata del 18 giugno 2012 alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e ripartite nel rispetto della disciplina dell’articolo 9 dell’accordorichiamato; condannò i convenuti al pagamento della somma di euro29.535,46 quale quota pari al 40% delle perdite relative al progetto“Satriano” quantificandole in complessivi euro 73.837,66, e li condannòaltresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite.Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale diedepreliminarmente atto che parte ricorrente a sostegno della domandaaveva esposto: 1) che in data 18 giugno 2012 aveva sottoscritto, conla società resistente ed i suoi soci, una scrittura privata con la quale,all’art. 3, era stata prevista, tra gli altri, l’assegnazione del progettoeolico “Satriano” a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed al successivo art. 9la responsabilità solidale patrimoniale finanziaria tra le parti, inproporzione delle percentuali del 60% e del 40%, sui progetti ed operevenduti a terzi; 2) che il menzionato progetto era stato venduto allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva generato un procedimento arbitrale,poi conclusosi con condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alpagamento di Euro 57.500,00, oltre ad Euro 16.337,66 per spese diprocedura, per un totale di Euro 73.837,66; 3) che, in ossequio allascrittura privata sopra menzionata, tale perdita doveva essere,secondo la prevista proporzione, ripartita tra le parti.Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. AmbrosiDiede ancora atto che si erano costituiti in giudizio i resistenti,eccependo, in via preliminare, la violazione del termine a comparire exart. 163 bis c.p.c. e, nel merito, contestando in toto le avverse difesee sostenendo: a) l’insussistenza del credito vantato dai ricorrenti,poiché in data 12 maggio 2016 era intercorsa tra le parti una nuovascrittura privata volta a comporre bonariamente la questione relativaal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diSulmona con la quale le parti avevano transatto e rinunciato airispettivi crediti; b) che, ad ogni modo, era errata la quantificazionedel presunto debito della società resistente dovendo applicarsiesclusivamente l’art. 9 della prima scrittura privata, che prevedeva acarico della società resistente la ripartizione delle spese nella misuradel 40%, percentuale che doveva applicarsi anche per l’arbitrato.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] proposero appello.

Si costituirono in giudizio leparti appellate, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], AlbericoLaudadio e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione.La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaRusso hanno proposto ricorso per cassazione in base a un unico motivo.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Assuntaquella controricorrente hanno depositato rispettive memorie.Ragioni della decisione1.

L’unico motivo denuncia “violazione di legge ovvero falsaapplicazione dell’art. 1965 c.c. in relazione all’omesso riconoscimentodella portata novativa dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispettoalla scrittura privata del 18.06.2012.”1.1.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato lapronuncia del Tribunale ritenendo che l’accordo transattivo del 12maggio 2016 non avesse alcuna efficacia novativa in relazioneNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. Ambrosiall’accordo del 18 giugno 2012 ed in particolare, rispettoall’obbligazione di cui all’art. 9 contenuta in quest’ultimo accordo; e ciòsull’assunto erroneo che l’oggetto del presente giudizio sarebbe diversorispetto a quello regolamentato dalla scrittura privata del 2016, che,nel definire il precedente contenzioso intercorso tra le parti riguardantela liquidazione delle quote anche sulla base agli utili e perdite relative“all’andamento dei progetti in corso”, non avrebbe inciso (in sensonovativo dunque) sulla diversa obbligazione attinente la responsabilitàpatrimoniale e finanziaria sui “progetti e opere vendute a terzi”,prevista dall’art. 9 dell’accordo del 18 giugno 2012.Insistono i ricorrenti che il diritto alla ripartizione delle perdite,secondo la ripartizione contenuta appunto nella scrittura privata del 18giungo 2012, era stato anch’esso oggetto di transazione e rinuncianella scrittura del 12 maggio 2016, al pari di ogni altro diritto oeccezione derivante dal medesimo accordo del 2012, nell’ambito diun’ampia e reciproca liberatoria espressa da tutte le parti; difatti, ilgiudizio iscritto quale n. 535/2015 R.G. presso il Tribunale di Sulmona(oggetto della transazione del maggio 2016),avente ad oggetto ladomanda di liquidazione delle quote sociali appartenute ai sociArmando Pasquarelli e [OSCURATO:PERSONA], teneva conto di tutti iprogetti all’epoca in corso, tra cui evidentemente anche il ProgettoEolico “Satriano”, come puntualmente elencato nella scrittura delgiugno 2012.

Pertanto i ricorrenti affermano che la scrittura transattivadel maggio 2016, andando a definire e transigere il contenziosopuntualmente individuato nel proprio oggetto (si vedano le premessedella scrittura del 2016), avrebbe “coperto” tutte le domande edeccezioni comunque derivanti e dipendenti dalla scrittura privata del2012, e dunque in definitiva dipendenti dai progetti eolici in corso ivipuntualmente elencati, tra cui il progetto denominato “Satriano” (cfr.art. 3, lett. a) della scrittura del 2012); il che nella palese reciprocitàdelle relative concessioni.

Quindi, il diritto di credito reclamato daiNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. Ambrosicontroricorrenti, in quanto attinente alle perdite derivanti dal progetto“Satriano”, come regolate dalla scrittura del giugno 2012, risulterebbeanch’esso “coperto” dalla richiamata transazione.Si conclude sostenendo che il mancato riconoscimento di portatanovativa all’accordo transattivo del 2016, anche con riferimento all’art.9 della scrittura del 2012, oltre a negare e contraddire la stessa portatadell’atto del 2016, condurrebbe pure a una interpretazione del tuttoerrata dello stesso, alla stregua di un semplice “riconoscimento didebito”.1.2.

Il motivo è inammissibile.1.2.1.

Vale ripercorrere l’iter decisionale della sentenzaimpugnata, la quale ha, dapprima, richiamato la giurisprudenza diquesta Corte, sulla distinzione tra transazione semplice e novativa,secondo cui si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti silimitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale,per quanto non ha formato oggetto di considerazione, rimaneimmutato, e si ha, invece, transazione novativa nelle ipotesi in cui leparti conseguono invece l’estinzione integrale del precedente rapporto,il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo(cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n.32655/2021), aggiungendo in proposito:“L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione dioggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originatodall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazionireciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamentediverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuoridell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delleparti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nelcomporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o menoaddivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo diautonome obbligazioni” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23064/2016; Cass. Sez.3, Sent. n. 15444/2011).Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. AmbrosiTanto richiamato, la Corte d’appello, nel confermare la sentenzadi prime cure, ha ritenuto che con la scrittura privata del 18 giugno2012 le parti, nel regolamentare il recesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dei soci Pasquarelli e Russo, hanno previsto,oltre al prezzo di vendita delle quote sociali (art. 2), anche i criteri diripartizione relativi agli utili connessi all’andamento dei progetti incorso (art. 3), nonché disciplinato la ripartizione della responsabilitàpatrimoniale e finanziaria sui progetti e opere vendute a terzi (art. 9),e altresì che con la scrittura privata del 12 maggio 2016, invece, leparti hanno pattuito delle reciproche concessioni allo scopo diabbandonare i procedimenti giudiziari tra loro in essere ed inparticolare, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendentedinanzi al Tribunale di Sulmona con R.G.N. 535/2015 e la proceduraesecutiva iscritta al R.G.E. n. 252/2015 pendente dinanzi Tribunale diLanciano (relativa al provvedimento monitorio opposto dinanzi alTribunale di Sulmona).La Corte abruzzese ha altresì precisato che il decreto monitoriocitato fu emesso in favore dei soci Pasquarelli e Russo, con riferimentoalle somme spettanti ai predetti a titolo di liquidazione delle quotesociali avuto riguardo al prezzo delle quote sociali oggetto di cessionee ai criteri necessari a “regolamentare gli utili ovvero le perdite aglistessi spettanti sulla base degli affari (progetti) in corso”, conquantificazione dell’importo complessivamente dovuto in quello pari adeuro 139.971,26, come da calcoli puntualmente esplicati nellasummenzionata scrittura privata riassunti nel documento riepilogativoa pag. 8 dell’accordo; ha inoltre rilevato che con il presente giudizio,gli odierni controricorrenti hanno evocato in giudizio Russo ePasquarelli, oltre che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allo scopo di ottenerela rifusione degli esborsi sostenuti in relazione al progetto Eolico diSatriano “(ceduto a terzi) a seguito del contenzioso generatosi con ilterzo acquirente” in quanto, a seguito di un procedimento arbitrale, ilNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. Ambrosiprogetto determinò una perdita totale di euro 73.837,66 (di cui euro57.500 per sorte ed euro 16.337,66 per spese di procedura).La Corte aquilana ha, quindi, ritenuto che la fattispecie addottanel primo grado del presente giudizio fosse completamente diversarispetto a quella regolamentata dalla scrittura privata del 12 maggio2016, che, nel definire il contenzioso riguardante la liquidazione dellequote anche sulla base agli utili e perdite relative “all’andamento deiprogetti in corso” secondo quanto indicato nel riepilogo a pag. 8dell’accordo, in nessun modo incise sulla diversa obbligazione (che nonfu affatto modificata) riguardante la responsabilità patrimoniale efinanziaria “sui progetti e opere vendute a terzi”, prevista dall’art. 9dell’accordo del 18 giugno 2012 (pagg. 9-10 della sentenzaimpugnata).Ha pertanto così concluso: «A tanto consegue che correttamenteil Tribunale ha stabilito che l’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonavesse alcuna efficacia novativa in relazione alla situazionepresupposto del procedimento di primo grado, riguardante appuntol’obbligazione di cui all’art. 9 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in alcunmodo attinta o modificata dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»(pag. 10 della sentenza impugnata).1.2.1.

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata eper vero la censura veicolata con il motivo in esame, nonostante laformale intestazione, nella sostanza attiene a profili di fatto e tende asuscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti e della comuneintenzione delle parti sulla base del testo sottoscritto, quanto lavalutazione ad esso funzionale delle risultanze istruttorie e della loroinferenza probatoria sono attività riservate al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove in base al liberoapprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità,Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est.

I. Ambrosidi quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi (tra tante, Cass. 16/4/2024 n. 10161; Cass. 4/7/2017 n.16467;Cass.23/5/2014 n. 11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass.15/7/2009 n. 16499).Neppure ammissibile si rivela infine la eccezione di partericorrente per cui il contratto transattivo del 12 maggio 2016 dovrebbeessere considerato nullo in quanto comporterebbe unilateralmente unaricognizione di debito, dal momento che, come espressamente ritenutodalla Corte d’appello, nel medesimo accordo le parti si sono formulateperspicue reciproche concessioni.2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste acarico delle parti ricorrenti in solido tra loro e si liquidano come indispositivo in favore della parte controricorrente.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido a rifonderealla parte controricorrente le spese, liquidate in euro 7.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% eagli accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti in solido dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-quater dell’art.13 d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MirkoLaudadio, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di appello di L’AQUILA n. 24/2024, pubblicata inC.C. 26.06.2026 Numero registro generale 10877/2024r.g.n. 10877/2024 Numero sezionale 2126/2026Pres. C. GraziosiNumero di raccolta generale 22330/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/06/2026data 8 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dallaConsigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 243 del 2021, accolseparzialmente la domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c. da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MirkoLaudadio, volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese per perdite connesse al progetto “Satriano” affidato ex art. 3della scrittura privata del 18 giugno 2012 alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e ripartite nel rispetto della disciplina dell’articolo 9 dell’accordorichiamato; condannò i convenuti al pagamento della somma di euro29.535,46 quale quota pari al 40% delle perdite relative al progetto“Satriano” quantificandole in complessivi euro 73.837,66, e li condannòaltresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite.Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale diedepreliminarmente atto che parte ricorrente a sostegno della domandaaveva esposto: 1) che in data 18 giugno 2012 aveva sottoscritto, conla società resistente ed i suoi soci, una scrittura privata con la quale,all’art. 3, era stata prevista, tra gli altri, l’assegnazione del progettoeolico “Satriano” a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed al successivo art. 9la responsabilità solidale patrimoniale finanziaria tra le parti, inproporzione delle percentuali del 60% e del 40%, sui progetti ed operevenduti a terzi; 2) che il menzionato progetto era stato venduto allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva generato un procedimento arbitrale,poi conclusosi con condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alpagamento di Euro 57.500,00, oltre ad Euro 16.337,66 per spese diprocedura, per un totale di Euro 73.837,66; 3) che, in ossequio allascrittura privata sopra menzionata, tale perdita doveva essere,secondo la prevista proporzione, ripartita tra le parti.Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiDiede ancora atto che si erano costituiti in giudizio i resistenti,eccependo, in via preliminare, la violazione del termine a comparire exart. 163 bis c.p.c. e, nel merito, contestando in toto le avverse difesee sostenendo: a) l’insussistenza del credito vantato dai ricorrenti,poiché in data 12 maggio 2016 era intercorsa tra le parti una nuovascrittura privata volta a comporre bonariamente la questione relativaal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diSulmona con la quale le parti avevano transatto e rinunciato airispettivi crediti; b) che, ad ogni modo, era errata la quantificazionedel presunto debito della società resistente dovendo applicarsiesclusivamente l’art. 9 della prima scrittura privata, che prevedeva acarico della società resistente la ripartizione delle spese nella misuradel 40%, percentuale che doveva applicarsi anche per l’arbitrato.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] proposero appello. Si costituirono in giudizio leparti appellate, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], AlbericoLaudadio e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione.La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaRusso hanno proposto ricorso per cassazione in base a un unico motivo.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Assuntaquella controricorrente hanno depositato rispettive memorie.Ragioni della decisione1. L’unico motivo denuncia “violazione di legge ovvero falsaapplicazione dell’art. 1965 c.c. in relazione all’omesso riconoscimentodella portata novativa dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispettoalla scrittura privata del 18.06.2012.”1.1. La Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato lapronuncia del Tribunale ritenendo che l’accordo transattivo del 12maggio 2016 non avesse alcuna efficacia novativa in relazioneNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosiall’accordo del 18 giugno 2012 ed in particolare, rispettoall’obbligazione di cui all’art. 9 contenuta in quest’ultimo accordo; e ciòsull’assunto erroneo che l’oggetto del presente giudizio sarebbe diversorispetto a quello regolamentato dalla scrittura privata del 2016, che,nel definire il precedente contenzioso intercorso tra le parti riguardantela liquidazione delle quote anche sulla base agli utili e perdite relative“all’andamento dei progetti in corso”, non avrebbe inciso (in sensonovativo dunque) sulla diversa obbligazione attinente la responsabilitàpatrimoniale e finanziaria sui “progetti e opere vendute a terzi”,prevista dall’art. 9 dell’accordo del 18 giugno 2012.Insistono i ricorrenti che il diritto alla ripartizione delle perdite,secondo la ripartizione contenuta appunto nella scrittura privata del 18giungo 2012, era stato anch’esso oggetto di transazione e rinuncianella scrittura del 12 maggio 2016, al pari di ogni altro diritto oeccezione derivante dal medesimo accordo del 2012, nell’ambito diun’ampia e reciproca liberatoria espressa da tutte le parti; difatti, ilgiudizio iscritto quale n. 535/2015 R.G. presso il Tribunale di Sulmona(oggetto della transazione del maggio 2016),avente ad oggetto ladomanda di liquidazione delle quote sociali appartenute ai sociArmando Pasquarelli e [OSCURATO:PERSONA], teneva conto di tutti iprogetti all’epoca in corso, tra cui evidentemente anche il ProgettoEolico “Satriano”, come puntualmente elencato nella scrittura delgiugno 2012. Pertanto i ricorrenti affermano che la scrittura transattivadel maggio 2016, andando a definire e transigere il contenziosopuntualmente individuato nel proprio oggetto (si vedano le premessedella scrittura del 2016), avrebbe “coperto” tutte le domande edeccezioni comunque derivanti e dipendenti dalla scrittura privata del2012, e dunque in definitiva dipendenti dai progetti eolici in corso ivipuntualmente elencati, tra cui il progetto denominato “Satriano” (cfr.art. 3, lett. a) della scrittura del 2012); il che nella palese reciprocitàdelle relative concessioni. Quindi, il diritto di credito reclamato daiNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosicontroricorrenti, in quanto attinente alle perdite derivanti dal progetto“Satriano”, come regolate dalla scrittura del giugno 2012, risulterebbeanch’esso “coperto” dalla richiamata transazione.Si conclude sostenendo che il mancato riconoscimento di portatanovativa all’accordo transattivo del 2016, anche con riferimento all’art.9 della scrittura del 2012, oltre a negare e contraddire la stessa portatadell’atto del 2016, condurrebbe pure a una interpretazione del tuttoerrata dello stesso, alla stregua di un semplice “riconoscimento didebito”.1.2. Il motivo è inammissibile.1.2.1. Vale ripercorrere l’iter decisionale della sentenzaimpugnata, la quale ha, dapprima, richiamato la giurisprudenza diquesta Corte, sulla distinzione tra transazione semplice e novativa,secondo cui si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti silimitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale,per quanto non ha formato oggetto di considerazione, rimaneimmutato, e si ha, invece, transazione novativa nelle ipotesi in cui leparti conseguono invece l’estinzione integrale del precedente rapporto,il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo(cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n.32655/2021), aggiungendo in proposito:“L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione dioggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originatodall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazionireciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamentediverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuoridell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delleparti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nelcomporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o menoaddivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo diautonome obbligazioni” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23064/2016; Cass. Sez.3, Sent. n. 15444/2011).Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. AmbrosiTanto richiamato, la Corte d’appello, nel confermare la sentenzadi prime cure, ha ritenuto che con la scrittura privata del 18 giugno2012 le parti, nel regolamentare il recesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dei soci Pasquarelli e Russo, hanno previsto,oltre al prezzo di vendita delle quote sociali (art. 2), anche i criteri diripartizione relativi agli utili connessi all’andamento dei progetti incorso (art. 3), nonché disciplinato la ripartizione della responsabilitàpatrimoniale e finanziaria sui progetti e opere vendute a terzi (art. 9),e altresì che con la scrittura privata del 12 maggio 2016, invece, leparti hanno pattuito delle reciproche concessioni allo scopo diabbandonare i procedimenti giudiziari tra loro in essere ed inparticolare, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendentedinanzi al Tribunale di Sulmona con R.G.N. 535/2015 e la proceduraesecutiva iscritta al R.G.E. n. 252/2015 pendente dinanzi Tribunale diLanciano (relativa al provvedimento monitorio opposto dinanzi alTribunale di Sulmona).La Corte abruzzese ha altresì precisato che il decreto monitoriocitato fu emesso in favore dei soci Pasquarelli e Russo, con riferimentoalle somme spettanti ai predetti a titolo di liquidazione delle quotesociali avuto riguardo al prezzo delle quote sociali oggetto di cessionee ai criteri necessari a “regolamentare gli utili ovvero le perdite aglistessi spettanti sulla base degli affari (progetti) in corso”, conquantificazione dell’importo complessivamente dovuto in quello pari adeuro 139.971,26, come da calcoli puntualmente esplicati nellasummenzionata scrittura privata riassunti nel documento riepilogativoa pag. 8 dell’accordo; ha inoltre rilevato che con il presente giudizio,gli odierni controricorrenti hanno evocato in giudizio Russo ePasquarelli, oltre che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allo scopo di ottenerela rifusione degli esborsi sostenuti in relazione al progetto Eolico diSatriano “(ceduto a terzi) a seguito del contenzioso generatosi con ilterzo acquirente” in quanto, a seguito di un procedimento arbitrale, ilNumero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosiprogetto determinò una perdita totale di euro 73.837,66 (di cui euro57.500 per sorte ed euro 16.337,66 per spese di procedura).La Corte aquilana ha, quindi, ritenuto che la fattispecie addottanel primo grado del presente giudizio fosse completamente diversarispetto a quella regolamentata dalla scrittura privata del 12 maggio2016, che, nel definire il contenzioso riguardante la liquidazione dellequote anche sulla base agli utili e perdite relative “all’andamento deiprogetti in corso” secondo quanto indicato nel riepilogo a pag. 8dell’accordo, in nessun modo incise sulla diversa obbligazione (che nonfu affatto modificata) riguardante la responsabilità patrimoniale efinanziaria “sui progetti e opere vendute a terzi”, prevista dall’art. 9dell’accordo del 18 giugno 2012 (pagg. 9-10 della sentenzaimpugnata).Ha pertanto così concluso: «A tanto consegue che correttamenteil Tribunale ha stabilito che l’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonavesse alcuna efficacia novativa in relazione alla situazionepresupposto del procedimento di primo grado, riguardante appuntol’obbligazione di cui all’art. 9 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in alcunmodo attinta o modificata dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»(pag. 10 della sentenza impugnata).1.2.1. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata eper vero la censura veicolata con il motivo in esame, nonostante laformale intestazione, nella sostanza attiene a profili di fatto e tende asuscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti e della comuneintenzione delle parti sulla base del testo sottoscritto, quanto lavalutazione ad esso funzionale delle risultanze istruttorie e della loroinferenza probatoria sono attività riservate al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove in base al liberoapprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità,Numero registro generale 10877/2024C.C. 26.06.2026 Numero sezionale 2126/2026r.g.n. 10877/2024 Numero di raccolta generale 22330/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 29/06/2026Est. I. Ambrosidi quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi (tra tante, Cass. 16/4/2024 n. 10161; Cass. 4/7/2017 n.16467;Cass.23/5/2014 n. 11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass.15/7/2009 n. 16499).Neppure ammissibile si rivela infine la eccezione di partericorrente per cui il contratto transattivo del 12 maggio 2016 dovrebbeessere considerato nullo in quanto comporterebbe unilateralmente unaricognizione di debito, dal momento che, come espressamente ritenutodalla Corte d’appello, nel medesimo accordo le parti si sono formulateperspicue reciproche concessioni.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste acarico delle parti ricorrenti in solido tra loro e si liquidano come indispositivo in favore della parte controricorrente. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido a rifonderealla parte controricorrente le spese, liquidate in euro 7.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% eagli accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti in solido dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-quater dell’art.13 d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI
Sentenza Cassazione n. 22330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris