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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10565/2026

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e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.1065/2018 depositata il 15/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate ed ha confermato l’avviso di accertamentocatastale impugnato dalla società contribuente, concernenteNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabilimento industriale e comportante l’ aumento della rendita suirelativi impianti (in rettifica di Docfa 2014).2. ricorre per cassazione la società con cinque motivi di ricorso,integrati da memoria;3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna allespese ed il raddoppio del contributo unificato.2.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. .Relativamente alla ritenuta essenzialità degli impianti daconsiderare nella rendita catastale (contribuire in via ordinaria adassicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomiafunzionale e reddituale stabile nel tempo, Corte Cost. sent. N. 162 del2008), la sentenza impugnata erroneamente riteneva che gli impiantiessenziali (per il calcolo della rendita) fossero stati indicati all’Agenziadirettamente dalla società, in risposta ad una richiesta istruttoria delfisco, nel contraddittorio, prima dell’accertamento.

Invece la società siera limitata a trasmettere estratto del libro cespiti che avrebbe dovutocostituire solo la base per l’accertamento degli impianti essenziali.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, in quantola CTR ha considerato le prove e, con valutazione insindacabile in questasede, ha ritenuto valutabili gli impianti come indicati nell’avviso diaccertamento e comunicati dalla stessa società ricorrente.

La CTR havalutato le prove documentali e con accertamento di fatto ha quindiritenuto essenziali gli impianti valorizzati dall’Agenzia delle entrate perla determinazione della rendita catastale.Numero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026Del resto, la società ricorrente prospetta la questione solo da unpunto di vista teorico, ma non specifica quali sarebbero gli impianti nonessenziali, erroneamente valutati per la rendita.

In ogni casoevidentemente fattuale e delibativo è il relativo giudizio di ‘essenzialità’impiantistica.3.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per vizio della motivazione (art. 36, n. 4, d. lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Per laricorrente l’affermazione, in sentenza, del recepimento dellecomunicazioni effettuate dalla stessa società sugli impianti essenzialinell’accertamento della rendita sarebbe apodittica e non motivata.Il motivo è infondato, oltre a quanto detto per il primo motivo diricorso, la sentenza risulta motivata ed i giudici dell’appello analizzanoil materiale probatorio dando sufficientemente conto del lororagionamento.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionaleNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata, che ha valutato il materiale probatorio e dato conto dellesue scelte.4.

Con il terzo motivo la società contribuente prospetta la violazionedegli articoli 19, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, 51 e 52 d.P.R. n. 633del 1972, e dell’art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente ripropone le sue argomentazioni sull’assenza dimotivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è in parteinammissibile e in parte infondato.Inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnatache ha affrontato il tema e deciso in conformità alle decisioni di questaCorte.Infondato, in quanto l’avviso di accertamento è scaturito da unaprocedura – di contenuto fortemente partecipativo – c.d.

Docfa dellacontribuente e l’Agenzia delle Entrate ha solo rettificato i valoriinserendo gli impianti essenziali come desunti dalla stessadocumentazione sociale.

La sentenza impugnata, come sopra visto,evidenzia il contraddittorio sugli impianti e la conoscenza, quindi, daparte della contribuente degli stessi per la determinazione della rendita.Inoltre, nel ricorso si sovrappongono indebitamente elementi relativialla prova in giudizio con elementi della motivazione dell’avviso, cherisultano diversi.Numero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso diaccertamento, del resto, è una questione di merito: «In tema di avvisodi accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la suamotivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale,possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente siain grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato alcontribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte dicassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di meritosia incorso. » (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327- 01).La stessa ricorrente, del resto, non evidenzia nessuna lesione alsuo diritto di difesa.

Infine, deve rilevarsi che l’avviso di accertamentoriguardava la docfa presentata dalla contribuente, con nessunamodifica sfavorevole dei dati, fatta eccezione per gli impianti essenziali,con ciò richiamandosi la costante giurisprudenza di questa Corte inordine alla necessità di una motivazione ‘rafforzata’ solo nell’ipotesi diimmutazione ad opera dell’Ufficio degli elementi fattuali descritti edindividuati dalla stessa parte richiedente.Altra considerazione deve ricevere la valutazione della fondatezzadella richiesta del fisco, che deve ritenersi distinta dalla motivazionedell’avviso, investendo la fondatezza della pretesa, l’ammontare dellarendita.

I due piani non possono essere confusi, come prospettato nelricorso in cassazione.

L’avviso, nella disciplina qui applicabile rationetemporis, non deve contenere anche le prove della pretesa tributaria:«Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso diaccertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione,anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosidistinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento daNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente,l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, Rv. 670858 –01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024; vedianche sez. 5, ordinanza n. 18750 del 2025).5.

Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1,comma 244 della l. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. .La sentenza sarebbe illegittima in quanto non avrebbe effettuatoun’analisi specifica di tutti gli impianti valutati dall’Agenzia delle entrate perla rendita catastale, ritenendo sufficiente la comunicazione da parte dellastessa contribuente degli impianti essenziali.Il motivo risulta inammissibile in quanto non specifico, si limita areiterare il primo ed il secondo motivo sotto un diverso aspetto; lo stessonon contiene elementi sufficienti per un’analisi della violazione di leggeprospettata.

Ciò a fortiori considerando la valutazione di complessivacongruità del valore accertato con l’atto opposto, così come resa dal giudicedi merito.6.

Con l’ultimo motivo la ricorrente ripropone la questione dicostituzionalità dell’art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014, in relazione agliart. 23 (riserva di legge) e 72 della Costituzione.La questione risulta manifestamente infondata in quanto la normacitata è di interpretazione autentica dell’art. 10, del r.d. n. 652 del 1939 chestabilisce come la rendita delle unità immobiliari opifici industriali siadeterminata con stima diretta per ogni singola unità.La norma non ha introdotto nuovi presupposti per la tassazione (inviolazione dell’art. 23 della Costituzione) e neanche individuato elementiulteriori per la valutazione della rendita rispetto a quelli già legislativamenteprevisti dal citato art. 10, r. d. n. 652 del 1939; il rinvio e recepimento allaCircolare n. 6 del 2012 è relativo solo alla determinazione della stimaNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026(esecutiva) senza creare presupposti tributari (effetti) diversi dallaprevisione legislativa; il che si risolve nell’adozione, certo non censurabilesul piano costituzionale, di una determinata opzione di tecnica legislativa,senza interferire sulle norme costituzionali di cui si paventa la violazione.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.1065/2018 depositata il 15/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate ed ha confermato l’avviso di accertamentocatastale impugnato dalla società contribuente, concernenteNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabilimento industriale e comportante l’ aumento della rendita suirelativi impianti (in rettifica di Docfa 2014).2. ricorre per cassazione la società con cinque motivi di ricorso,integrati da memoria;3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna allespese ed il raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. .Relativamente alla ritenuta essenzialità degli impianti daconsiderare nella rendita catastale (contribuire in via ordinaria adassicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomiafunzionale e reddituale stabile nel tempo, Corte Cost. sent. N. 162 del2008), la sentenza impugnata erroneamente riteneva che gli impiantiessenziali (per il calcolo della rendita) fossero stati indicati all’Agenziadirettamente dalla società, in risposta ad una richiesta istruttoria delfisco, nel contraddittorio, prima dell’accertamento. Invece la società siera limitata a trasmettere estratto del libro cespiti che avrebbe dovutocostituire solo la base per l’accertamento degli impianti essenziali.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, in quantola CTR ha considerato le prove e, con valutazione insindacabile in questasede, ha ritenuto valutabili gli impianti come indicati nell’avviso diaccertamento e comunicati dalla stessa società ricorrente. La CTR havalutato le prove documentali e con accertamento di fatto ha quindiritenuto essenziali gli impianti valorizzati dall’Agenzia delle entrate perla determinazione della rendita catastale.Numero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026Del resto, la società ricorrente prospetta la questione solo da unpunto di vista teorico, ma non specifica quali sarebbero gli impianti nonessenziali, erroneamente valutati per la rendita. In ogni casoevidentemente fattuale e delibativo è il relativo giudizio di ‘essenzialità’impiantistica.3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per vizio della motivazione (art. 36, n. 4, d. lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). Per laricorrente l’affermazione, in sentenza, del recepimento dellecomunicazioni effettuate dalla stessa società sugli impianti essenzialinell’accertamento della rendita sarebbe apodittica e non motivata.Il motivo è infondato, oltre a quanto detto per il primo motivo diricorso, la sentenza risulta motivata ed i giudici dell’appello analizzanoil materiale probatorio dando sufficientemente conto del lororagionamento.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionaleNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata, che ha valutato il materiale probatorio e dato conto dellesue scelte.4. Con il terzo motivo la società contribuente prospetta la violazionedegli articoli 19, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, 51 e 52 d.P.R. n. 633del 1972, e dell’art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente ripropone le sue argomentazioni sull’assenza dimotivazione dell’avviso di accertamento. Il motivo è in parteinammissibile e in parte infondato.Inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnatache ha affrontato il tema e deciso in conformità alle decisioni di questaCorte.Infondato, in quanto l’avviso di accertamento è scaturito da unaprocedura – di contenuto fortemente partecipativo – c.d. Docfa dellacontribuente e l’Agenzia delle Entrate ha solo rettificato i valoriinserendo gli impianti essenziali come desunti dalla stessadocumentazione sociale. La sentenza impugnata, come sopra visto,evidenzia il contraddittorio sugli impianti e la conoscenza, quindi, daparte della contribuente degli stessi per la determinazione della rendita.Inoltre, nel ricorso si sovrappongono indebitamente elementi relativialla prova in giudizio con elementi della motivazione dell’avviso, cherisultano diversi.Numero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso diaccertamento, del resto, è una questione di merito: «In tema di avvisodi accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la suamotivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale,possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente siain grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato alcontribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte dicassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di meritosia incorso. » (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327- 01).La stessa ricorrente, del resto, non evidenzia nessuna lesione alsuo diritto di difesa. Infine, deve rilevarsi che l’avviso di accertamentoriguardava la docfa presentata dalla contribuente, con nessunamodifica sfavorevole dei dati, fatta eccezione per gli impianti essenziali,con ciò richiamandosi la costante giurisprudenza di questa Corte inordine alla necessità di una motivazione ‘rafforzata’ solo nell’ipotesi diimmutazione ad opera dell’Ufficio degli elementi fattuali descritti edindividuati dalla stessa parte richiedente.Altra considerazione deve ricevere la valutazione della fondatezzadella richiesta del fisco, che deve ritenersi distinta dalla motivazionedell’avviso, investendo la fondatezza della pretesa, l’ammontare dellarendita. I due piani non possono essere confusi, come prospettato nelricorso in cassazione. L’avviso, nella disciplina qui applicabile rationetemporis, non deve contenere anche le prove della pretesa tributaria:«Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso diaccertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione,anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosidistinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento daNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente,l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, Rv. 670858 –01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024; vedianche sez. 5, ordinanza n. 18750 del 2025).5. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1,comma 244 della l. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. .La sentenza sarebbe illegittima in quanto non avrebbe effettuatoun’analisi specifica di tutti gli impianti valutati dall’Agenzia delle entrate perla rendita catastale, ritenendo sufficiente la comunicazione da parte dellastessa contribuente degli impianti essenziali.Il motivo risulta inammissibile in quanto non specifico, si limita areiterare il primo ed il secondo motivo sotto un diverso aspetto; lo stessonon contiene elementi sufficienti per un’analisi della violazione di leggeprospettata. Ciò a fortiori considerando la valutazione di complessivacongruità del valore accertato con l’atto opposto, così come resa dal giudicedi merito.6. Con l’ultimo motivo la ricorrente ripropone la questione dicostituzionalità dell’art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014, in relazione agliart. 23 (riserva di legge) e 72 della Costituzione.La questione risulta manifestamente infondata in quanto la normacitata è di interpretazione autentica dell’art. 10, del r.d. n. 652 del 1939 chestabilisce come la rendita delle unità immobiliari opifici industriali siadeterminata con stima diretta per ogni singola unità.La norma non ha introdotto nuovi presupposti per la tassazione (inviolazione dell’art. 23 della Costituzione) e neanche individuato elementiulteriori per la valutazione della rendita rispetto a quelli già legislativamenteprevisti dal citato art. 10, r. d. n. 652 del 1939; il rinvio e recepimento allaCircolare n. 6 del 2012 è relativo solo alla determinazione della stimaNumero registro generale 1732/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 10565/2026Data pubblicazione 21/04/2026(esecutiva) senza creare presupposti tributari (effetti) diversi dallaprevisione legislativa; il che si risolve nell’adozione, certo non censurabilesul piano costituzionale, di una determinata opzione di tecnica legislativa,senza interferire sulle norme costituzionali di cui si paventa la violazione. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]