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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1968

Cassazione n. 45358/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1968 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 22983/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alli affermazione di responsabi- lità penale.

In particolare, si censura la valutazione di inattendibilità delle dichia- razioni dell'imputato nella parte in cui si riferisce alla presenza nel luogo di consu- mazione del furto di un metronotte e l'omessa motivazione in relazione alla riferi- bilità del filmato di sorveglianza acquisito al luogo e al tempo di consumazione del fatto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2015, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare (pag. 3) dell'esistenza della videoregistrazione, consegnata dai responsabili dell'ufficio pubblico, dalla quale si evince chiaramente che l'imputato entra a viso scoperto all'interno dell'uf- ficio attraverso un foro sottostante lo sportello di una delle casse.

L'imputato è stato riconosciuto dai carabinieri intervenuti i quali, in seguito, si sono recati presso l'abitazione del Curci e hanno sottoposto a sequestro gli indumenti sporchi di terriccio di colore compatibile a quello della parete traforata per fare ingresso nell'ufficio.

La Corte territoriale h3 anche dato atto che l'imputato, che pure ha ammesso la circostanza, non ha fornito spiegazioni del perché si trovasse quella notte sul N. 22983/2024 R.G. luogo del furto, e di come non sia in alcun modo risultata provata la presenza di un metronotte sul luogo dei fatti, come riferito dallo stesso.

Inoltre, i giudici dui appello ha diffusamente motivato sul fatto che il materiale probatorio sia indubbiamente riferibile al tempo e al luog o di commissione del fatto per cui si procede e, di conseguenza, permetta di pervenire con assoluta certezza alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1968 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 22983/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alli affermazione di responsabi- lità penale. In particolare, si censura la valutazione di inattendibilità delle dichia- razioni dell'imputato nella parte in cui si riferisce alla presenza nel luogo di consu- mazione del furto di un metronotte e l'omessa motivazione in relazione alla riferi- bilità del filmato di sorveglianza acquisito al luogo e al tempo di consumazione del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2015, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare (pag. 3) dell'esistenza della videoregistrazione, consegnata dai responsabili dell'ufficio pubblico, dalla quale si evince chiaramente che l'imputato entra a viso scoperto all'interno dell'uf- ficio attraverso un foro sottostante lo sportello di una delle casse. L'imputato è stato riconosciuto dai carabinieri intervenuti i quali, in seguito, si sono recati presso l'abitazione del Curci e hanno sottoposto a sequestro gli indumenti sporchi di terriccio di colore compatibile a quello della parete traforata per fare ingresso nell'ufficio. La Corte territoriale h3 anche dato atto che l'imputato, che pure ha ammesso la circostanza, non ha fornito spiegazioni del perché si trovasse quella notte sul N. 22983/2024 R.G. luogo del furto, e di come non sia in alcun modo risultata provata la presenza di un metronotte sul luogo dei fatti, come riferito dallo stesso. Inoltre, i giudici dui appello ha diffusamente motivato sul fatto che il materiale probatorio sia indubbiamente riferibile al tempo e al luog o di commissione del fatto per cui si procede e, di conseguenza, permetta di pervenire con assoluta certezza alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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