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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25079/2026

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ntro-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legalerappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 121/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Messina,pubblicata in data 03/03/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHECon atto notificato il 18/03/2011 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizioinnanzi al Tribunale di Messina la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e, premettendoche qualche tempo prima, nel corso della conclusione di un affare, eravenuto a conoscenza dell'esistenza di una c.d.

"sofferenza" rilevata nellasua posizione bancaria - e, facendone richiesta alla Banca d'Italia, venivainformato della comunicazione effettuata dalla stessa Banca alla centraledei rischi- esponeva che, quale correntista presso la BPL, gli era statoconcesso un fido di Lire 10.000.000 (dieci milioni di lire) e la detta banca-che non aveva mai dato comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] della revoca del fidoconcessogli- aveva trattenuto le somme per capitale, interessi e spesedagli importi già esistenti sul conto, nonché dai congrui versamenti cheperiodicamente lo stesso attore effettuava sul conto stesso.Con sentenza del 15.6.2017 il Tribunale di Messina condannava laconvenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 in favoredell’attore, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, anno per annoprogressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla verificazione deldanno (31.05.2004) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a fardata dalla quale sulla somma così determinata decorrevano gli interessilegali fino al soddisfo.Il Tribunale rilevava che: la banca convenuta non aveva fornito alcunaidonea prova in ordine alla sussistenza di una grave e deficitaria situazionepatrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA], tale da non consentire a quest’ultimo diadempiere il proprio debito; la segnalazione alla centrale dei rischi gestitadalla Banca d’Italia poteva essere legittimamente operata solo sesussistevano elementi concreti per ritenere che il debitore fosse incapace difar fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, tanto da ritenereconcretamente sussistente il rischio della possibile e mancata riscossionedel credito, dovendosi così interpretare la condizione di “credito aNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026sofferenza” richiesta dalla delibera del CICR 29.3.94 emessa in attuazionedegli art. 53, 67, 107 e 108, D.lgs. 385/93 (TUB) e delle successive direttiveimpartite a tutti gli enti creditizi mediante varie circolari della Banca d’Italia;per consentire la segnalazione del nominativo del debitore e per qualificareil cliente come “pericoloso” ai fini della segnalazione alla suddetta centraledovrebbero assumere rilievo solo i comportamenti e gli inadempimentisostanziali del cliente, se espressivi di obiettive e soggettive situazioni dipericolo (a titolo esemplificativo: reiterati ritardi nei pagamenti a fronte direiterate promesse di pagamento e/o di diffide).Con sentenza del 3.3.2022 la Corte territoriale rigettava l'appello principaledel [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentaledella banca, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettavaintegralmente le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA], ordinando la restituzione,in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme versate in esecuzione dellasentenza di primo grado – segnatamente € 14.782,26 oltre € 5.209,21corrisposti al difensore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] -, con gliinteressi legali dalla data del relativo pagamento al soddisfo.Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: l'appello incidentale tardivoproposto dalla Banca, quale parte parzialmente soccombente, eraindubbiamente ammissibile in virtù del prevalente orientamentogiurisprudenziale, dovendosi consentire alla parte parzialmentesoccombente, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastarel'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto diinteressi derivante dalla pronuncia impugnata; pur in mancanza di unavalutazione specifica in merito all’effettiva consistenza patrimoniale del DeLuca, tuttavia sussistevano nel caso concreto diversi dati di fatto, checonsiderati nel loro complesso, si palesavano indicativi di una conclamatasituazione di insolvenza del correntista; al riguardo, la nozione di“insolvenza” di cui alla circolare applicativa della Banca d’Italia n. 139Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della delibera del CICR del 29/03/1994 (quale elementonecessario per la legittimità della segnalazione medesima) non siidentificava con quella fallimentare, ma con un’obiettiva e transitoriacondizione di grave difficoltà economica del medesimo, tale da lasciarpresagire che soltanto in via coattiva si potesse procedere al recupero delcredito; siffatta obiettiva e non transitoria condizione di grave difficoltàeconomica del debitore era stata documentata dalla banca convenuta nelcorso del giudizio di merito mediante una serie di elementi, quali: a) ilrapporto di c/c n. 354-1000/74, dal quale traeva origine il credito segnalatoin centrale rischi, si trovava, sin dal giugno del 2002, in una situazione dicostante e perdurante superamento del fido; b) dopo l’ultimo versamentodi € 350,00, risalente all’ottobre del 2002, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva piùeffettuato alcuna operazione attiva sul proprio c/c, lasciando così che ilsaldo debitore lievitasse sino a € 9.621,55, ben oltre quindi l’originarioaffidamento di £. 10.000.000 (€ 5.165,00); c) sin dal gennaio del 2003l’esposizione del correntista presentava il massimo tra gli indici di rischio;d) sebbene con racc. a.r. datata 07/05/2003 e spedita il 19/05/2003, labanca avesse espressamente invitato il suindicato debitore ad effettuareimmediatamente un versamento per riportare il conto nei limitidell’accordato, sul c/c di quest’ultimo era pervenuto (in data 24/06/2003)soltanto un bonifico di appena € 200,00, del tutto insufficiente a ripristinarela provvista; e) la raccomandata a.r. del 12/12/2003, con la quale il DeLuca era stato invitato a definire la sua posizione, non aveva sortito l’esitosperato non essendo stata ritirata dal destinatario; f) priva di effetto erarimasta anche la raccomandata del 31/03/2004 con la quale l’allora BancaPopolare di Lodi, in considerazione dell’ampio margine di tempo concessoper la sistemazione della posizione, aveva formalmente revocatol’affidamento accordato al correntista invitandolo a corrisponderle il saldodebitore del c/c n. 100074 ed avvisandolo che in caso di mancatoNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagamento sarebbero state avviate le azioni legali per il recupero delcredito.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c.,per aver la Corte d’Appello ritenuto la banca convenuta “parzialmente(anziché totalmente) soccombente in primo grado” (con conseguenteammissibilità dell’appello incidentale tardivo), atteso che in nessun capodella sentenza di primo grado la predetta banca era risultata vittoriosa,considerando che l'entità del danno liquidato in sentenza discendeva da unavalutazione del giudice di primo grado non collegata ad alcuna delledomande formulate dalla Banca ma derivante esclusivamente dalconvincimento del giudice adito.Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alla normativa (CICR e TUB) relativaalla segnalazione a sofferenza”, per aver la Corte territoriale affermato lasussistenza dei requisiti richiesti ai fini della segnalazione della sofferenzaalla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.In particolare, il ricorrente assume che: la banca aveva segnalato allacentrale dei rischi la situazione di “sofferenza” in violazione della deliberadel CICR 29.3.94 emessa in attuazione degli art. 53, 67, 107 e 108, d.lgs.385/93 (TUB) e delle successive direttive impartite a tutti gli enti creditizimediante varie circolari della Banca d’Italia, segnalazione legittimamenteoperata solo se sussisteva il rischio della possibile e mancata riscossione delcredito, assumendo al riguardo rilievo solo i comportamenti e gliinadempimenti sostanziali del cliente, se espressivi di obiettive e soggettivesituazioni di pericolo; pertanto, l'invio di due raccomandate restituite alNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026mittente per compiuta giacenza (senza fra l'altro alcuna provadell'effettuazione degli adempimenti di legge) non solo non potevasostituire la valutazione di cui alla normativa CICR e TUB citata, ma nonpoteva nemmeno autorizzare la Banca alla segnalazione alla centrale deirischi senza avvisare il correntista, come previsto dalla legge,dell'appostazione del credito a sofferenza.Il primo motivo è infondato.Invero, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tuteladella reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta indiscussione l'assetto degli interessi delle parti, con la conseguenza che èammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quellooggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motividiversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge,anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico (Cass, n.12387/2016; n. 12594/2021).Nella specie, è corretta la decisione che ha ritenuto la banca parzialmentesoccombente sul quantum del risarcimento in quanto ha affermato: che ècertamente eccessivo ed ingiustificato l’importo preteso da parte attrice pariad euro 2.500.000,00, atteso che siffatto quantum risulta essere statoindicato in maniera del tutto arbitraria, in difetto di qualunque idoneo eragionevole criterio di riferimento.Il secondo motivo è inammissibile.Al riguardo, va osservato che, in tema di rapporti bancari,la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di"sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" diinsolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicché losbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo dasolo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dallaNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventualiricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamentevalutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimonialecostituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenzadell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5l.fall. (Cass., n. 28635/2020; n. 31921/2019).Inoltre, ai fini della segnalazione alla centrale rischi, la nozione diinsolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma siconcretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale,apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltàeconomica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza oirrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà dinon adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenzadel credito (Cass., n. 26361/201).Nella specie, la Corte d’appello ha esaustivamente argomentato sullasituazione patrimoniale critica del ricorrente, applicando correttamente isuesposti principi di diritto, con apprezzamento di fatto non sindacabile inquesta sede.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntro-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legalerappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 121/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Messina,pubblicata in data 03/03/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHECon atto notificato il 18/03/2011 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizioinnanzi al Tribunale di Messina la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e, premettendoche qualche tempo prima, nel corso della conclusione di un affare, eravenuto a conoscenza dell'esistenza di una c.d. "sofferenza" rilevata nellasua posizione bancaria - e, facendone richiesta alla Banca d'Italia, venivainformato della comunicazione effettuata dalla stessa Banca alla centraledei rischi- esponeva che, quale correntista presso la BPL, gli era statoconcesso un fido di Lire 10.000.000 (dieci milioni di lire) e la detta banca-che non aveva mai dato comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] della revoca del fidoconcessogli- aveva trattenuto le somme per capitale, interessi e spesedagli importi già esistenti sul conto, nonché dai congrui versamenti cheperiodicamente lo stesso attore effettuava sul conto stesso.Con sentenza del 15.6.2017 il Tribunale di Messina condannava laconvenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 in favoredell’attore, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, anno per annoprogressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla verificazione deldanno (31.05.2004) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a fardata dalla quale sulla somma così determinata decorrevano gli interessilegali fino al soddisfo.Il Tribunale rilevava che: la banca convenuta non aveva fornito alcunaidonea prova in ordine alla sussistenza di una grave e deficitaria situazionepatrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA], tale da non consentire a quest’ultimo diadempiere il proprio debito; la segnalazione alla centrale dei rischi gestitadalla Banca d’Italia poteva essere legittimamente operata solo sesussistevano elementi concreti per ritenere che il debitore fosse incapace difar fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, tanto da ritenereconcretamente sussistente il rischio della possibile e mancata riscossionedel credito, dovendosi così interpretare la condizione di “credito aNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026sofferenza” richiesta dalla delibera del CICR 29.3.94 emessa in attuazionedegli art. 53, 67, 107 e 108, D.lgs. 385/93 (TUB) e delle successive direttiveimpartite a tutti gli enti creditizi mediante varie circolari della Banca d’Italia;per consentire la segnalazione del nominativo del debitore e per qualificareil cliente come “pericoloso” ai fini della segnalazione alla suddetta centraledovrebbero assumere rilievo solo i comportamenti e gli inadempimentisostanziali del cliente, se espressivi di obiettive e soggettive situazioni dipericolo (a titolo esemplificativo: reiterati ritardi nei pagamenti a fronte direiterate promesse di pagamento e/o di diffide).Con sentenza del 3.3.2022 la Corte territoriale rigettava l'appello principaledel [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentaledella banca, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettavaintegralmente le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA], ordinando la restituzione,in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme versate in esecuzione dellasentenza di primo grado – segnatamente € 14.782,26 oltre € 5.209,21corrisposti al difensore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] -, con gliinteressi legali dalla data del relativo pagamento al soddisfo.Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: l'appello incidentale tardivoproposto dalla Banca, quale parte parzialmente soccombente, eraindubbiamente ammissibile in virtù del prevalente orientamentogiurisprudenziale, dovendosi consentire alla parte parzialmentesoccombente, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastarel'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto diinteressi derivante dalla pronuncia impugnata; pur in mancanza di unavalutazione specifica in merito all’effettiva consistenza patrimoniale del DeLuca, tuttavia sussistevano nel caso concreto diversi dati di fatto, checonsiderati nel loro complesso, si palesavano indicativi di una conclamatasituazione di insolvenza del correntista; al riguardo, la nozione di“insolvenza” di cui alla circolare applicativa della Banca d’Italia n. 139Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della delibera del CICR del 29/03/1994 (quale elementonecessario per la legittimità della segnalazione medesima) non siidentificava con quella fallimentare, ma con un’obiettiva e transitoriacondizione di grave difficoltà economica del medesimo, tale da lasciarpresagire che soltanto in via coattiva si potesse procedere al recupero delcredito; siffatta obiettiva e non transitoria condizione di grave difficoltàeconomica del debitore era stata documentata dalla banca convenuta nelcorso del giudizio di merito mediante una serie di elementi, quali: a) ilrapporto di c/c n. 354-1000/74, dal quale traeva origine il credito segnalatoin centrale rischi, si trovava, sin dal giugno del 2002, in una situazione dicostante e perdurante superamento del fido; b) dopo l’ultimo versamentodi € 350,00, risalente all’ottobre del 2002, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva piùeffettuato alcuna operazione attiva sul proprio c/c, lasciando così che ilsaldo debitore lievitasse sino a € 9.621,55, ben oltre quindi l’originarioaffidamento di £. 10.000.000 (€ 5.165,00); c) sin dal gennaio del 2003l’esposizione del correntista presentava il massimo tra gli indici di rischio;d) sebbene con racc. a.r. datata 07/05/2003 e spedita il 19/05/2003, labanca avesse espressamente invitato il suindicato debitore ad effettuareimmediatamente un versamento per riportare il conto nei limitidell’accordato, sul c/c di quest’ultimo era pervenuto (in data 24/06/2003)soltanto un bonifico di appena € 200,00, del tutto insufficiente a ripristinarela provvista; e) la raccomandata a.r. del 12/12/2003, con la quale il DeLuca era stato invitato a definire la sua posizione, non aveva sortito l’esitosperato non essendo stata ritirata dal destinatario; f) priva di effetto erarimasta anche la raccomandata del 31/03/2004 con la quale l’allora BancaPopolare di Lodi, in considerazione dell’ampio margine di tempo concessoper la sistemazione della posizione, aveva formalmente revocatol’affidamento accordato al correntista invitandolo a corrisponderle il saldodebitore del c/c n. 100074 ed avvisandolo che in caso di mancatoNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagamento sarebbero state avviate le azioni legali per il recupero delcredito.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c.,per aver la Corte d’Appello ritenuto la banca convenuta “parzialmente(anziché totalmente) soccombente in primo grado” (con conseguenteammissibilità dell’appello incidentale tardivo), atteso che in nessun capodella sentenza di primo grado la predetta banca era risultata vittoriosa,considerando che l'entità del danno liquidato in sentenza discendeva da unavalutazione del giudice di primo grado non collegata ad alcuna delledomande formulate dalla Banca ma derivante esclusivamente dalconvincimento del giudice adito.Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alla normativa (CICR e TUB) relativaalla segnalazione a sofferenza”, per aver la Corte territoriale affermato lasussistenza dei requisiti richiesti ai fini della segnalazione della sofferenzaalla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.In particolare, il ricorrente assume che: la banca aveva segnalato allacentrale dei rischi la situazione di “sofferenza” in violazione della deliberadel CICR 29.3.94 emessa in attuazione degli art. 53, 67, 107 e 108, d.lgs.385/93 (TUB) e delle successive direttive impartite a tutti gli enti creditizimediante varie circolari della Banca d’Italia, segnalazione legittimamenteoperata solo se sussisteva il rischio della possibile e mancata riscossione delcredito, assumendo al riguardo rilievo solo i comportamenti e gliinadempimenti sostanziali del cliente, se espressivi di obiettive e soggettivesituazioni di pericolo; pertanto, l'invio di due raccomandate restituite alNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026mittente per compiuta giacenza (senza fra l'altro alcuna provadell'effettuazione degli adempimenti di legge) non solo non potevasostituire la valutazione di cui alla normativa CICR e TUB citata, ma nonpoteva nemmeno autorizzare la Banca alla segnalazione alla centrale deirischi senza avvisare il correntista, come previsto dalla legge,dell'appostazione del credito a sofferenza.Il primo motivo è infondato.Invero, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tuteladella reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta indiscussione l'assetto degli interessi delle parti, con la conseguenza che èammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quellooggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motividiversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge,anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico (Cass, n.12387/2016; n. 12594/2021).Nella specie, è corretta la decisione che ha ritenuto la banca parzialmentesoccombente sul quantum del risarcimento in quanto ha affermato: che ècertamente eccessivo ed ingiustificato l’importo preteso da parte attrice pariad euro 2.500.000,00, atteso che siffatto quantum risulta essere statoindicato in maniera del tutto arbitraria, in difetto di qualunque idoneo eragionevole criterio di riferimento.Il secondo motivo è inammissibile.Al riguardo, va osservato che, in tema di rapporti bancari,la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di"sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" diinsolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicché losbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo dasolo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dallaNumero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventualiricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamentevalutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimonialecostituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenzadell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5l.fall. (Cass., n. 28635/2020; n. 31921/2019).Inoltre, ai fini della segnalazione alla centrale rischi, la nozione diinsolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma siconcretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale,apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltàeconomica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza oirrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà dinon adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenzadel credito (Cass., n. 26361/201).Nella specie, la Corte d’appello ha esaustivamente argomentato sullasituazione patrimoniale critica del ricorrente, applicando correttamente isuesposti principi di diritto, con apprezzamento di fatto non sindacabile inquesta sede.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Numero registro generale 12618/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 25079/2026Data pubblicazione 06/09/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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