CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
almisano e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti RobertoDella Vecchia e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3765/2021.Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] e del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che hanno chiestoNumero registro generale 420/2022Numero sezionale 1767/2026il primo il rigetto del ricorso e la seconda, in udienza, l’estinzione delNumero di raccolta generale 24051/2026giudizio per intervenuta rinuncia; Data pubblicazione 27/07/2026uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la CONSOB, che ha concluso perla dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione dellespese di lite e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, che haaderito alle richieste di controparte.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoberto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la deliberaCONSOB n. 21017 del 2019 con la quale erano state a lui inflitte lasanzione amministrativa pecuniaria di € 280.000,00 ai sensi dell’art.187 ter, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, e quella accessoriainterdittiva ex art. 187 quater, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, perun periodo di mesi sedici.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con lasentenza impugnata, ha accolto l’opposizione.La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione sulla base di seimotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONELa CONSOB ha depositato il 5 giugno 2026 atto di rinuncia alricorso.Ha esposto che, «avuto riguardo al procedimento avviato in sedepenale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di manipolazioneinformativa relativo ai medesimi fatti sanzionati in viaamministrativa con l’indicata delibera n. 21017/2018, la Corted’Appello di Milano, con sentenza n. 7270 del 9 gennaio 2024, hariformato la precedente sentenza del Tribunale di Milano n. 6683 del31 maggio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 50.000 dimulta, e lo ha assolto dai reati ascrittigli “per non aver commesso ilfatto”».Numero registro generale 420/2022Numero sezionale 1767/2026L’atto di rinuncia è stato sottoscritto, per accettazione, dalNumero di raccolta generale 24051/2026difensore del controricorrente, munito di regolare mandatoD. ata pubblicazione 27/07/2026Ne consegue che, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 390 e391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, concompensazione delle spese di lite.Si osserva, altresì, che l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoriad’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazionee non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Cass., Sez. 3 n. 34025 del 5 dicembre 2023). P.Q.MLa Corte,- dichiara estinto il giudizio;- compensa le spese di lite.Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2026.Il PresidenteEnzo Vincenti