CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 05/02/2021., ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso,, in data 19/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con recidiva reiterata specifica. 2. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. e in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo la ricorrente il giudice dell'appello non ha tenuto nella debita considerazione la restituzione del divano al legittimo proprietario, 3. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, mirando a una rivalutazione delle emergenze dibattirrentali. Il giudice d'appello ha già sottolineato che l'entità del danno, pari al prezzo di 925 euro originariamente concordato, non poteva considerarsi di speciale tenuità e che la restituzione del divano -peraltro ad opera delle forze dell'ordine- costituisce un'evenienza irrilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante. 4. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61E cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] P,reente [OSCURATO:PERSONA] i Paola [OSCURATO:PERSONA] Ci