CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29630/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Tremiti, n. 10 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesagiusta procura allegata al controricorso con ricorso incidentale , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Pesaro, viaManzoni, n. 40, presso lo studio del difensore. - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza n. 944 /20 20 del la Corte d’ A ppello di Bologna , pubblicata in data 9 ottobre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1 gennaio 2007, la convalida dello sfratto per morosità, mi rilascio dell'immobile ed il pagamento dei canoni impagati. Si costituiva la conduttrice opponendosi, ed in particolare eccependo, in compensazione del pagamento dei canoni intimati, crediti da lei vantati nei confronti della società in forza di scrittura privata redatta contestualmente al contratto di locazione con cui il locatore si impegnava a versarle la somma di euro 20.000 annui. L'intimante [OSCURATO:SOCIETA] contestava l'autenticità della scrittura e disconosceva la sottoscrizione, proponendo rituale istanza di verificazione. Con sentenza del 27 ottobre 2017 il Tribunale di Rimini qualificava la scrittura privata tra le parti come mera promessa di pagamento, la cui sottoscrizione veniva accertata come autentica, riteneva fondata l'eccezione di compensazione formulata dall’intimatae rigettava la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alla rifusione delle spese di lite e della esperita CTU grafologica. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., sia contestando la pronuncia del Tribunale nella parte in cui condivideva le risultanze della CTU e riteneva autentica la sottoscrizione, sia eccependo la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non riteneva fondata l'eccezione di nullità della scrittura privata per mancanza di causa. La Corte d'Appello di Bologna, rinnovata la CTU grafologica, con sentenza n. 944/2020 pubblicata il 9 ottobre 2020, accoglieva l'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado dichiarava la risoluzione del contratto di locazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e condannava la conduttrice al rilascio dell'immobile nonché al pagamento dei canoni scaduti e dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., anche proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste al ricorso incidentale con proprio controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente principaleha depositato memoria illus trativa. Considerato che 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., in relazione alla violazione e falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss. e significativamente ai criteri di cui agli artt. 1366 e 1367 cod. civ. e conseguentemente in relazione alla violazione dell'art. 1988 cod. civ. Lamenta che la corte territoriale -tra l'altro senza considerare che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva incentrato l'intera sua difesa nel giudizio di primo grado sulla falsità della firma apposta nella scrittura privata e solo in sededi note conclusionali autorizzate si era determinata anche a sollevare il problema di nullità della scrittura- è pervenuta a qualificare la scrittura come contratto atipico, ritenendolo nulla perché privo di causa. La corte d’appello non ha ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, di qualificare la scrittura come promessa di pagamento, ed ha proceduto alla sua interpretazione dando rilievo a dati puramente formali, valorizzando esclusivamente alcune espressioni utilizzate, e dunque violando l'art. 1362 cod. civ., che impone al giudice di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e nel caso di specie in special modo del Fabbri, firmatario della scrittura nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed anche in proprio. La c orte territoriale avrebbe dunque dovuto seguire i criteri di gerarchia ermeneutica e dunque non fermarsi al dato letterale, non chiaro e non risolutivo, ma indagare l'intenzione in primo luogo del Fabbri, ravvisabile anche al di là delle espressioni utilizzate nel futuro pagamento dell'ingente importo dovuto, seppure rateizzato e reso materialmente meno oneroso dal collegamento con la durata del contratto di affitto (e in subordine anche dell'intenzione della Staccoli destinataria recettizia della promessa); nel caso in cui tale intenzione fosse rimasta ancora oscura avrebbe dovuto ricorrere ai criteri di ordine oggettivo, quali l'interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 cod. civ. e quello di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ. In applicazione dei corretti criteri ermeneutici la corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che l’atto sottoposto al suo giudizio non era un contratto atipico nullo per mancanza di causa, bensì una mera promessa di pagamento contenente una dilazione/rateizzazione della somma promessa, che in quanto tale non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma soltanto l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 1988 cod. civ., dell'art. 113 cod. proc. civ. e degli artt. 111 e 24 Cost., per avere disatteso il principio di inversione dell'onere della prova, sostituendosi alla parte processualmente inadempiente, così violando il diritto della ricorrente al rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto il costante orientamento giurisprudenziale,invece seguito dal giudice di prime cure, secondo cui ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. era onere del promittente prima di tutto allegare e poi dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Inoltre, sempre violando l’art. 1988 cod. civ., la corte d'appello si è sostituita alla parte gravata dall’onere probatorio, nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha desunto da una comunicazione della Staccoli del 2 gennaio 2013 e dalla mancata richiesta da parte sua delle somme promesse fino alla data del 18 febbraio 2014, circostanze, che ha qualificato come elementi significativi emergenti dalle risultanze processuali tali da rivelare l'inesistenza di un valido rapporto sottostante la promessa di pagamento, mentre il rapporto di locazione doveva essere considerato come un rapporto del tutto distinto e autonomo dalla promessa di pagamento oggetto di causa. 3. In via preliminare va rilevato: a) che il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, anche disgiuntamentecon l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione; b) che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente dismesso il mandato; c) che il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. , non risulta iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile in quanto proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. Anche la memoria da questi depositata risulta inammissibile. 3.1 Il ricorso principale, tuttavia, può esaminarsi in quanto proposto anche dall’altro difensore e, peraltro, con mandato disgiuntivo. Il primo motivo di ricorso èinammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.La ricorrente si lamenta ampiamente della erronea interpretazione della corte territoriale, ma omette di riportare il contenuto della scrittura oggetto di causa. Inoltre,la ricorrente si limita a riportare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, li censura nella misura in cui prospetta l’omessa considerazione di tutti i criteri ermeneutici, tra cui il criterio funzionale, il criterio di buona fede ed il criterio di conservazione del contratto, ma non raccorda tali sue censure ai paragrafi ed al contenuto della scrittura oggetto di causa, che in alcun modo vengono riportati espressamente e letteralmente. Neppure poi la ricorrente riporta i motivi dedotti dalla società, odierna resistente, in allora appellante, a sostegno della propria tesi della nullità della scrittura privata, da qualificarsi come contratto atipico, per mancanza di causa concreta, né le proprie difese svolte in sede di gravame sotto tale profilo ed a sostegno della opposta tesi per cui la scrittura doveva essere qualificata, come già in primo grado, come promessa di pagamento. 3.2 Dallo scrutinio di inammissibilità del primo motivo, con conseguente consolidarsi della ratio decidendi oggetto del m edesimo, conseguirebbe la inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, il quale, peraltro, risulta anch’esso dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 citato. 4. Il ricorso incidentale, stante la sorte del principale, è inefficace ai sensi del secondo comma dell’art. 334 cod. proc. civ., in quanto proposto tardivamente, cioè oltre il termine breve. Peraltro, il primo motivo era condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. 5. In ordine alle spese del giudizio di legittimità ritiene il Collegio che può darsi rilievo al problema legittimità della procura rilasciata riguardo al controricorso e ricorso incidentale. Tale questione è stata sollevata dalla inammissibile memoria di parte ricorrente principale, ma si dovrebbe esaminare d’ufficio e riguardo ad essa dovrebbe prendersi atto che vi è un contrasto di giurisprudenza interno a questa Sezione (si veda, infatti, a fronte di Cass. n. 11240 del 2022 e 9271 del 2023, Cass. n. 36827 del 2022). In tale situazione il Collegio ritiene che si dovrebbe rimettere il contrasto alle Sezioni Unite, ma che il valore di una sollecita definizione del giudizio e l’inefficacia del ricorso incidentale, il cui primo motivo era, peraltro, pure condizionato all’eventuale accoglimento del principale, inducano a compensare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i