CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 e 635, 610 e 582 cod. pen., contestualmente assolvendolo dal reato di cui all'art. 341 bis-cod. pen. e rideterminandone il trattamento sanzionatorio; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la sussistenza di precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, nonché la vigenza della misura di sorveglianza speciale all'epoca della commissione dei fatti, rimanendo insomma disattesa o superata da tale valutazione ogni ulteriore circostanza; 3. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 magg