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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 32997/2023

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10700/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.143/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate stante il fatto che non vengono accolti né il ricorso principale, né quello incidentale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa fra le parti delle spese del procedimento di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10700/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.143/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate stante il fatto che non vengono accolti né il ricorso principale, né quello incidentale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento di cassazione.
Decreto Cassazione n. 32997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris