CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 1960
Cassazione n. 30494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 30/11/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], e l'inammissibilità per gli altri ricorsi. udito i difensori, Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedono l'accoglimento ei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 dicembre 2021 la Corte d'Appello di Napoli, parzialmente riformava la pronuncia del GUP di Napoli del 19 novembre 2020. Le imputazioni si riferivano in generale ad ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso ed a reati fine costituiti da usure, ricettazioni ed estorsioni aggravate. In relazione agli odierni ricorrenti la Corte così decideva. [OSCURATO:PERSONA]: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad 8 anni di reclusone e € 10.000,00 di multa. D'[OSCURATO:PERSONA]: confermava la condanna. [OSCURATO:PERSONA]: confermava la condanna. [OSCURATO:PERSONA]: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA]: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi I e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA]: conferma la condanna. [OSCURATO:PERSONA]: conferma la condanna. [OSCURATO:PERSONA]: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 7 e mesi 4 di reclusone e C 3.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa degli imputati sopra indicati per i motivi qui riassunti ex art. 17:3 bis disp.att. cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]: lamenta mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento a titolo di continuazione nonché violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. D'[OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di applicazione della continuazione in relazione ai fatti giudicati con sentenza 16 marzo 2021 della Corte d'Appello di Napoli; con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione in relazione alla carenza di correlazione tra imputazione e sentenza; con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione per difetto dell'elemento materiale della fattispecie contestata; il vizio di motivazione viene altresì denunciato nel quarto motivo, in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen.; con il quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il sesto motivo si lamenta il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]: con unico motivo (riferito tanto alla violazione di legge che alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) contesta la ricostruzione dei fatti ed il ruolo di estortore assegnato all'imputato dalle due sentenze di merito. Inoltre, non possono ritenersi raggiunti gli indici per la configurabilità del delitto di estorsione tentata né dell'aggravante del metodo mafioso contestata all'imputato. r'"". [OSCURATO:PERSONA]: lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (ii) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. [OSCURATO:PERSONA]: con un primo ricorso lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (il) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. Con un secondo ricorso contesta nuovamente la mancata esclusione della recidiva, sotto tutti i profili del vizio di motivazione (mancanza illogicità e contraddittorietà) oltre che per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà nonché illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione giacché, si sostiene, numerosi sono gli indici dimostrativi dell'inconsapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che il denaro ricevuto per conto del figlio Antonio fosse frutto di illecito. Con il secondo motivo si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Infine il terzo motivo, tutto incentrato sul vizio motivazionale, concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: con unico motivo contesta la sussistenza della ricettazione poiché, come già precisato in sede cautelare dalla sent. 30202/2020, non essendovi stato alcun passaggio di denaro, il mero accordo su una prestazione futura ed eventuale non poteva ritenersi sufficiente. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione per l'illogica affermazione della sussistenza della aggravante delle più persone riunite. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione deducono violazione di legge e carenze o aporie motivazionali in relazione al calcolo della pena. Nel secondo motivo, si evidenzia che la Corte, escludendo dal giudizio di equivalenza conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'aggravante dell'art.629 comma 2 cod. pen., è partita dalla pena prevista per l'ipotesi aggravata e non dalla pena del primo comma, per poi effettuare l'aumento per l'ulteriore aggravante - ex art.7 1.203/91. Nel terzo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aumento della pena per la continuazione interna per il capo 3 della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'oggetto dei motivi induce ad alcune considerazioni preliminari traversali a più ricorsi. Ancora una volta la Corte deve sottolineare che in relazione alla applicazione della continuazione così come per il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto il giudizio inerente la sussistenza ed i contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce la base razionale dell'istituto della continuazione, quanto quello sulle condizioni per la circostanza attenuante, appartengono alla fase del merito. Al giudizio di legittimità pertiene solamente la valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dal giudice di merito nel concedere o respingere gli istituti di volta in volta evocati. Anche in relazione ai ricorsi ove si contesti la sussistenza della responsabilità (D'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differenl:e comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il mero tentativo di fornirne una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo (consapevole o meno) di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Sulla base dei principi ora esposti, l'esame dei ricorsi è destinato prevalentemente a decretarne l'inammissibilità, vuoi perché formulati sulla bas•sle di motivi non ammissibili, vuoi perché manifestamente infondati, vuoi perché generici, non confrontandosi con la impugnata sentenza. Seguendo l'ordine di esposizione dei ricorsi, la Corte osserva quanto segue: - [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla lamentata insussistenza della motivazione sulla continuazione, il motivo risulta manifestamente infondato: in appello la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato unificato per il vincolo della continuazione era stata formulata in forma telegrafica e del tutto generica, come una sorta di implorazione, senza nessun collegamento al trattamento concreto. Ne deriva la aspecificità del motivo in appello e la conseguente applicazione del canone ermeneutico per cui <<il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Imp. Testa, Rv. 283803 — 01). In altre parole, il motivo generico, e quindi inammissibile in appello, si 'trascina' come tale anche nel grado superiore e la sanzione di inammissibilità non è 'purgata' per il sol fatto che su di esso non vi è stata pronuncia da parte del giudice d'appello. D'altro canto, nel caso concreto, il giudicante aveva adeguatamente argomentato in via introduttiva l'articolato ragionamento sanzionatorio di tal che deve ritenersi che i parametri indicati in premessa (ed in particolare il riferimento alla concreta gravità del fatto) illuminino anche il criterio sanzionatorio dell'aumento per la continuazione della condotta stessa. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Facendo promiscuo riferimento a tutti tre i parametri di vizio di motivazione (mancanza, illogicità e contraddittorietà) esso costituisce il paradigma di motivo che scade nel merito, chiedendo alla Cassazione "un terzo grado". Infatti, il vizio motivazionale denunciato cumulativamente si pone in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). Nel caso specifico, la carenza argomentativa del motivo proposto, rispetto ai parametri imposti dalla legge per attingere al livello della legittimità, è manifesta: la motivazione fornita dalla corte d'appello certo non è inesistente né contraddittoria (quest'ultimo termine, in verità, è menzionato soltanto nella rubrica). Ed anche in relazione alla logicità delle conclusioni della sentenza impugnata, il motivo è concettualmente errato. Infatti, in esso si insiste sulla "mancanza di un'analisi logico-giuridica", sulla "difformità dai principi logico-giuridici" e sulla "illogicità della motivazione". Con ciò si vuole dire che non si condividono le conclusioni alle quali la sentenza perviene ma senza tuttavia considerare che lo standard rilevante ai fini dell'art.606 lett.e) cod. proc. pen. è quello, ben diverso, della manifesta illogicità della motivazione. Soltanto quanto si attinga a tale estremo livello di manifesta rottura con la logica comune, così da giustificare una decisione con un argomento che ripugna al ragionamento lineare e razionale„ che si fonda sulla relazione causa-effetto, allora potrà dirsi soddisfatto lo stretto standard previsto dalla norma citata. Nel caso concreto, oltre a non essere evocato nemmeno dal difensore, che si limita a paventare l'illogicità (non la manifesta illogicità) della motivazione, non vi sono elementi concreti per sostenere la fondatezza del motivo, visto che il giudice ha fatto riferimento empiricamente e correttamente ai dati del casellario che unitamente alla recente vicenda oggetto del processo attestano di una perseveranza delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]. Per queste ragioni il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. D'[OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo, con cui si chiede l'annullamento della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alla applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 marzo 2021, la Corte osserva che la documentazione in atti non supporta la richiesta, che appare manifestamente infondata. La sentenza attesta che al termine della discussione le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Con riferimento alla difesa dell'imputato D'Amico vi è un laconico richiamo ai motivi formulati con l'atto di appello, che non includeva, per ovvie ragioni temporali, una specifica applicazione della continuazione con la sentenza che, all'epoca della proposizione dell'appello (30 marzo 2021) era stata appena emessa ma non era passata in giudicato. Alla luce delle conclusioni rassegnate, la decisione della Corte d'appello di valorizzare la sentenza come documento ma non ai fini della applicazione della continuazione, risulta neccepibile. Naturalmente, nulla osta alla proposizione della istanza in sede esecutiva. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la formulazione del motivo risulta financo di difficile comprensione poiché non è francamente revocabile in dubbio che l'imputato sia stato condannato per il fatto ascrittogli nel capo di imputazione. Nel secondo capo di imputazione si contesta una ricettazione alla quale il D'Amico avrebbe partecipato quale leader di un clan beneficiario della spartizione dei proventi di estorsioni ripetute nel tempo e 'gestite' da un clan malavitoso con cui vi era collaborazione sul piano criminale. Incontestati sostanzialmente i fatti (la difesa dell'imputato non ha rinnovato in cassazione il motivo formulato in appello relativo alla insufficienza del compendio probatorio -motivo 2 dell'appello- limitandosi a rinnovare il motivo 3 dell'appello, ora motivo 3 del ricorso in cassazione) la critica alla sentenza non ha alcuna base. L'ipotesi di condanna corrisponde esattamente all'ipotesi estorsiva descritta nel capo 2 di imputazione mentre eventuali critiche sulla genericità dell'accusa vanno disattese. Infatti, premesso che le coordinate generali della attività estorsiva vengono sufficientemente definite nel paragrafo introduttivo del capo di imputazione (da "perché in concorso tra loro" a "le relative quote") l'ulteriore definizione dei ruoli (utilizzando la locuzione "quale intraneo all'organizzazione camorristica...") non appare strettamente necessaria alla comprensione del capo di accusa poiché fornisce un elemento specializzante in assenza del quale la attività partecipativa e spartitoria comunque ha una generale contestualizzazione. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Prendendo spunto dalla pronuncia cautelare endoprocessuale n. 30202/2020 nei confronti di altro imputato, si sostiene non esservi la prova dell'elemento presupposto per la c:onfigurabilità del reato di ricettazione, costituito dal trasferimento della res provento del reato. Si cita un passaggio della pronuncia cautelare emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per concluderne che in assenza di prova della consegna del denaro il reato non può considerarsi integrato. Sennonché, come si avrà modo di chiarire in prosieguo, la situazione contingente che aveva dato luogo alla pronuncia cautelare era ben differente poiché in tale caso non vi era nemmeno la possibilità (né dopo è stata fornita -di qui l'annullamento) di sostenere che l'accordo avesse ad oggetto somme già estorte (da qui il riferimento contenuto in quella pronuncia alle somme quali 'mezzi di pagamento' piuttosto che come 'bene oggetto di scambio'). Ma nel caso concreto di D'Amico, quel dubbio non sussiste poiché è acclarato (lo stabilisce la sentenza con riferimento ad episodi specifici -l'intercettazione ambientale 3 marzo 2017, le dichiarazioni d [OSCURATO:PERSONA]) che corresponsioni spartitorie di denaro intragruppo (o meglio intra-clan) ebbero luogo. Con il quarto motivo di ricorso si contesta Vaggravante dell'art.416 bis 1 cod. pen.; tuttavia la motivazione sul punto è certamente ineccepibile seppure sintetica alla luce del fatto che l'intera struttura dell'imputazione, prevedendo divisioni tra i clan malavitosi del provento delle estorsioni, è dimostrativa della finalità sottesa alla aggravante. Infine vi sono gli ultimi due motivi di ricorso, concernenti, per diversi profili il trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e dosimetria sanzionatoria). Essi possono essere trattati unitamente in quanto basati su argomentazioni analoghe, di sapore meritorio più che di legittimità. Si lamenta in definitiva il ricorso a formule di stile che hanno precluso l'applicazione del beneficio delle attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena che si discosta eccessivamente dal minimo edittale. L'assunto difensivo non è affatto condivisibile. La negatoria delle attenuanti è basata oltre che su argomentazioni di comune esperienza (quali i precedenti e l'inserimento in circoli malavitosi) sull'assenza di aspetti positivamente valorizzabili, assenza che perdura all'attualità e che la difesa o il suo assistito ad oggi non hanno colmato (con rinuncia a motivi, ad esempio, come altri coimputati hanno fatto conseguendo il beneficio, con atti di dissociazione o con dimostrazioni concrete di pentimento e risarcimento). La rigidità sanzionatoria non è nemmeno tale poiché dedotta l'aggravante, la pena base è stata determinata in misura sostanzialmente contenuta. [OSCURATO:PERSONA]. Dei due motivi di ricorso enunciati nell'incipit dell'atto di impugnazione in verità solo il secondo viene elaborato. Del primo (la denunciata violazione della legge penale, specificamente degli artt. 56 e 629 c.p.) non vi è traccia alcuna nella parte argomentativa. Il motivo inerente ai vizi di motivazione è manifestamente infondato poiché si risolve nella formulazione di una tesi alternativa. Anche in questo caso, con l'enunciazione promiscua e cumulativa dei vizi di motivazione (ciò che, come detto sopra, è non è consentito poiché conduce inevitabilmente alla genericità) si rielabora il materiale probatorio senza nemmeno indicare in quale dei tre vizi, enunciati nella rubrica ma poi non illustrati, sia incorsa la sentenza. Si tratta, all'evidenza, di una tecnica redazionale ed un contenuto votati all'inammissibilità, per le ragioni indicate in premessa (punto 1). [OSCURATO:PERSONA]. Sia in relazione al motivo sulla recidiva che a quello sulla entità della pena, il ricorso manifesta la propria natura di esercizio di stile, basato su considerazioni astratte e generiche e pertanto inevitabilmente destinato alla dichiarazione di inammissibilità. Infatti, pur a fronte di una sintetica motivazione che ricordava i numerosi precedenti, specifici e non, ed il collegamento con il reato oggi in contestazione, il ricorso si limita a formulare generici richiami a principi giurisprudenziali senza confutare l'argomento fornito dal giudice. Addurre poi la confessione quale elemento valutativo ai fini della esclusione della recidiva appare scorretto dal punto di vista concettuale perché confessione non vi è stata quanto piuttosto rinuncia ai motivi d'appello attinenti alla responsabilità ed alla aggravante. La differenza non è da poco giacché la rinuncia è una mera scelta processuale in funzione tendenzialmente utilitaristica mentre la confessione, comportando un distacco dall'ambiente malavitoso di riferimento, ha un significato ben più radicale e potenzialmente tranchant rispetto al 'retroterra' di matrice criminale. Ancor meno motivato e giustificato è il ricorso sulla entità della pena, determinata dal giudice in misura corrispondente al minimo e quindi non ulteriormente riducibile. [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il tema (dell'indebita applicazione) della recidiva viene trattato in entrambi i ricorsi depositati per conto dell'imputato, appare opportuna la trattazione unitaria. I due motivi sul punto contengono un nucleo argomentativo comune che, nel far riferimento ad orientamenti giurisprudenziali consolidati, ricorda la necessità di un vaglio specifico della condizione dell'imputato, con riferimenti concreti, per poter pervenire alla affermazione della recidiva. Questa Corte condivide in linea di principio l'osservazione generale ed il contesto in cui essa sorge, a protezione dell'individuo dal meccanico aggravamento della pena che deriverebbe da una applicazione meramente burocratica dell'istituto. Tuttavia quando, come sostenuto dalla Corte, le risultanze del certificato del casellario, per la pluralità delle iscrizioni ivi risultanti, sia tale da rendere chiara la situazione e l'orientamento dell'individuo, le esigenze valutative e le necessità motivazionali inevitabilmente si semplificano. Infatti, è dato di comune esperienza, particolarmente noto agli operatori del settore, tra i quali vanno annoverati senza dubbio anche i giudici, che la ripetuta ricaduta nel reato, documentata dal certificato del casellario giudiziale, è indicativa di una tendenza consolidata, di un orientamento individuale di accettazione della violazione della legge penale tanto più se si tratta di reati, come quelli contestati ad [OSCURATO:PERSONA], che implicano lo stabile coinvolgimento in ambienti malavitosi locali. In tal senso non può sottovalutarsi che entrambe le istanze giudiziali di merito che si sono occupate della questione abbiano valorizzato l'appartenenza o comunque la contiguità a un clan camorristico oltre alla allarmante personalità, in una visione unitaria che riflette, in assenza di segnali concreti di resipiscenza o di dissociazione, un destino criminale dal quale l'imputato non è ancora riuscito ad (o non ha mai inteso) emanciparsi. Non consentita è anche la censura (motivo II del ricorso Avv.Perone) che, invocando confusamente ogni profilo di illegittimità (dalla violazione di legge penale e procedurale, ad ogni violazione di motivazione, lettere b, c ed e dell'art.606 cod. proc. pen.), contesta il discostamento della determinazione della pena base dal minimo eciittale. Infatti, il punto non è sollevato in atto di appello, dove non si contestava la pena base ma ci si era limitati a chiedere (oltre ai motivi poi rinunciati sulla responsabilità e sulla esclusione della aggravante ex art.416 bis.1 cod. pen.) la esclusione della recidiva e la applicazione delle circostanze attenuanti generiche -l'indicazione letterale "minimo della pena" in coda all'epigrafe del terzo motivo d'appello non è certo sufficiente a costituire un motivo d'appello. In sentenza si da atto che rassegnando le conclusioni in appello il difensore si è richiamato ai motivi non rinunziati. Così stando le cose, non può in questa sede essere ammesso un motivo sul punto. Trova applicazione infatti la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4„ n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità una serie di doglianze, come ad esempio la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita. [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel caso di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso punta, in generale, alla rivalutazione del merito senza riuscire ad individuare con sufficiente acutezza il vizio motivazionale da censurare. Con il generico riferimento alla mancanza, contraddittorietà e (mera) illogicità della motivazione si afferma l'erroneità della decisione della Corte d'appello in ordine alla sussistenza del dolo nella forma eventuale. Non vi è prova, si sostiene, che l'imputato, nel ricevere da [OSCURATO:PERSONA] la somma da consegnare al figlio, fosse consapevole dell'origine illecita del denaro e, conseguentemente, di partecipare alla ricettazione dello stesso. Osserva la Corte che la articolata motivazione della sentenza sul punto (pg.34/37) dissipa ogni dubbio in ordine alla sussistenza dell'atteggiamento psic:ologico dell'imputato, da qualificarsi come dolo eventuale. Correttamente la sentenza evidenza il ristretto contesto sociale e culturale che fa da sfondo al passaggio di denaro, in cui tutti si conoscono e tutti conoscono attività, precedenti e posizione sociale (anche criminale) degli attori della vicenda. Si tratta di un microcosmo nel quale le parole sono sostanzialmente superflue perché il non detto è significante. In tali contesti, come si ac:cenna in motivazione, la consegna del denaro non deve trovare giustificazione esplicita e specifica poiché, in assenza di spiegazione, corrisponde ad una prassi tra i due capi (Montescuro, da una parte, e Marigliano figlio, dall'altra) che il padre non può che rispettare. Le valutazioni espresse dal Giudice per l'udienza preliminare e dalla Corte d'appello corrispondono alla interpretazione logica delle circostanze mentre le critiche formulate nel ricorso non hanno decisività tale da sradicare l'affermazione di responsabilità. Essi si pongono al più come una spiegazione alternativa che non inficia il giudizio. Anche gli ulteriori motivi di ricorso pretendono da questa Corte la riformulazione di un giudizio di merito, sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti generiche. In verità, anche su tali aspetti la sentenza non pare logicamente attaccabile, alla luce della congruenza del giudizio di recidivanza, basato sui precedenti e sulla disinvoltura con cui l'imputato si è prestato a fare da tramite tra due soggetti di elevata caratura criminale, non potendo ignorare il significato illecito della transazione, chiaro indice di una sorta di difficoltà a distinguere tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, e quindi di inclinazione a delinquere. L'ultimo motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato poiché la assenza di indicatori favorevoli in un soggetto pluripregiudicato è argomento sufficientemente logico per la negazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte è investita, dal breve ma incisivo ricorso dell'imputato, della medesima questione già affrontata in sede cautelare, della sufficienza dell'accordo per la realizzazione del reato di ricettazione. Con la menzionata sentenza (Sez.2, n. 2020 302020 dell'8 luglio 2020) si evidenziava che « Deve infatti escludersi che al caso di specie sia applicabile l'orientamento per cui, ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione (Sez. 2, Sentenza n. 33957 del 14/06/2017 Rv. 270734 - 01 e Sez. 4, Sentenza n. 14424 del 02/02/2012 Rv. 253302 - 01) . In particolare, nel caso di specie, oggetto della pattuizione è la consegna di una somma di danaro che appare essere considerata alla stregua di mezzo di pagamento e non di bene oggetto di scambio. Nemmeno è possibile desumere dal testo dell'impugnato provvedimento una sufficiente determinazione della somma stessa tanto da potersi affermare che vi fosse un accordo su somma certa nell'ammontare e quindi sufficientemente determinata nei suoi caratteri. Tantonneno risulta che vi sia stata spedizione della somma o un inizio del trasporto della stessa tanto da potersi ritenere che vi sia stato un principio di consegna idonea a far desumere la consumazione del delitto di ricettazione (sul punto, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 33957 del 14/06/2017 Rv. 270734 - 01, cit.)». A fronte di tale enunciazione di principio, non pare che la Corte d'appello, nel ribadire la condanna dell'imputato, abbia fornita una logica risposta alla domanda posta (implicitamente) dalla pronuncia resa in sede cautelare. Che può essere nella sostanza riassunta nei seguenti termini: da quali elementi emerge la certezza che l'interlocuzione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla promessa di consegna del qua ntum spettante al clan Reale di estorsioni effettivamente già realizzate? Perché il punto non è tanto se vi sia stato un accordo né se in passato vi fosse stato tra i vertici dei due clan una prassi spartitoria, quanto la certezza che l'accordo tra i due vedesse su somme già presenti nel patrimonio del Montescuro. In assenza di tale certezza (che la Corte d'appello non riesce a fornire, a parere di questo Collegio), non è risolta l'alternativa delineata nella frase della sentenza per cui il denaro è menzionato alla "stregua di mezzo di pagamento e non di bene oggetto di scambio". Per tale ragione, fintanto che il denaro frutto della estorsione (o della corruzione, se fosse il caso) non si è ancora materializzato nel patrimonio del promittente„ non può essere ancora applicata la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello, relativa alla sufficienza della promessa per integrare il reato 'a valle'. Per tale ragione la sentenza va in questa parte annullata con rinvio ad altra sezione della .40 Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA]. Dei tre motivi di appello (sulla esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite; sull'erroneità del calcolo della pena; sul erroneo aumento per la continuazione) il primo è manifestamente infondato, il secondo va accolto ed il terzo è assorbito. L'impugnata sentenza, a pg.49, indica puntualmente la conversazione intercettata che dimostra come le richieste estorsive effettate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 12 aprile 2017 avvennero alla presenza di più persone. Le considerazioni sulla verifica "in chiave vittimologica" eventualmente anche attraverso il ricorso alla prova logica o a massime di comune esperienza, come indicato a pg. 6 del ricorso aprono a scenari (quello dell'impatto sulla psiche della persona offesa; del concreto ruolo giocato dal singolo astante) che esulano del tutto dal concetto implicito dell'aggravante, il cui fine è, puramente e semplicemente, riconoscere la maggiore gravità di una azione collettiva per la maggiore pressione che la compresenza di estorsori, anche se silenti, induce. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso poiché il bilanciarnento operato dalla Corte napoletana ha comportato in ogni caso l'elisione (oltre alla recidiva) della aggravante delle più persone riunite con necessità di partire dalla pena base dell'art.629 cod. pen. che è determinata in 5 e non 7 anni. Secondo la disciplina dell'art. 69, cod. pen., infatti, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e, pertanto, non è consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313). Non potendo procedere questa Corte alle operazioni di calcolo ed alle valutazioni di merito conseguenti alla rideterminazione della pena, all'annullamento della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio fa seguito il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Va in ogni caso disposta la definitività della dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Il terzo ed ultimo motivo rimane assorbito a causa della natura pregiudiziale della precedente questione. 3. L'inammissibilità, laddove dichiarata (ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), comporta ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dello stesso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti diei9ario con rin