CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 27406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] statuizione;Letta la memoria in data 31/03/2026 con cui la difesa, replicando alle conclusionidel Procuratore Generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia haconfermato la sentenza resa dal Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale diBrescia che, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto qui di interesse: 1) avevaritenuto l’attuale ricorrente responsabile dei reati di bancarotta fraudolentadocumentale (capo A.1) e bancarotta di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. (capoA.2) quale amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].",dichiarata fallita in data 20/04/2018; 2) esclusa la recidiva ed applicata ladiminuente per il rito, aveva condannato lo stesso imputato alla pena di anni duemesi 2 gg. 20 di reclusione oltre alle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimocomma per la durata di anni 10.2. Mauro FRANCONETTI, mediante il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando tre motivi,di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo, lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazionerispetto ad altri atti processuali con riguardo alla contestazione di bancarottadocumentale specifica. Deduce che: 1) la dichiarazione del fallimento eraintervenuta in data 20/04/2018, all’interno di periodo in cui il ricorrente era incustodia carceraria iniziata il 21/03/ 2018, sostituita dal 4 luglio 2018 con quelladegli arresti domiciliari, misura poi cessata in data 23/12/2019; 2) era così statoimpossibilitato dallo stato di custodia a recarsi presso l’immobile in cui eranoconservate le scritture; 3) una volta cessato l’indicato impedimento, si era recatonel suddetto luogo in data 7/01/2020, scoprendo che i locali erano stati depredatied era stata asportata anche la scrivania contenente le scritture in rilievo; 4) indata 8/02/2020 il ricorrente aveva sporto querela per il furto; 5) la circostanza delfurto aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] cheaveva appunto riferito di avere visto i manichini spariti dai locali in questionepresenti presso altro esercizio commerciale il cui titolare aveva confermato laprovenienza degli stessi dall’azienda del ricorrente; 6) a fronte di tali risultanze laCorte d’appello si era limitata ad affermare illogicamente che il Franconettiavrebbe potuto incaricare terzi o operare non appena posto agli arresti domiciliarie che il furto non era plausibile; 7) nulla era stato argomentato sul dolo specificorichiesto dalla fattispecie.2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.223, comma 2 °, n. 2 r. d. n° 267 / 1942 in punto di realizzazione dell'evento esussistenza dell'elemento psicologico del reato. Argomenta che: 1) la sentenza siera limitata ad indicare che l’evasione fiscale sistematica era idonea ad integrarecondotta rilevante in relazione alla fattispecie, ma nulla aveva accertato in ordinealla sua concreta causazione del dissesto; 2) tantomeno era stato accertato il dolorichiesto dalla fattispecie contestata, affermazione che richiedeva anche ilconfronto con le azioni intraprese dal ricorrente per evitare il fallimento(versamento, in data 31/05/2017, di Euro 15.000,00 da parte del ricorrenteall'intimazione di pagamento fatturazioni per Euro 75.000,00 verso [OSCURATO:SOCIETA]., avviata dal Franconetti tramite legale).2.3. Con il terzo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazionerispetto ad altri atti processuali riguardo alla mancata concessione delle invocatecircostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Assume che la sentenzaimpugnata si era limitata ad asserire la carenza di elementi positivi per laconcessione a fronte della pluralità di precedenti, senza considerare, da un lato laconcreta condotta collaborativa tenuta dal Franconetti ed il tentativo di ripianaredebiti societari procedendo al recupero dei crediti, dall’altro, che i precedenti eranostati ritenuti dal giudice di primo grado inidonei a fondare la recidiva.3. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto la dichiarazione diinammissibilità del ricorso.4. La difesa, con memoria in data 31/03/2026, ha replicato alle conclusioni del PG,insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato, i motivi risultando in parteinammissibili.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Secondo l’accertamento delle sentenze conformi, l’imputato aveva avutoconoscenza della sentenza di fallimento. La difesa, appunto, senza contrastarel’assunto specifico, argomenta invece che il ricorrente era impedito ad adempierealla consegna perché ristretto in custodia cautelare, prima carceraria e poidomiciliare, quest’ultima avviata quando era già stata depositata la relazione delCuratore fallimentare.2.2. L’argomento è irrilevante ed aspecifico.2.2.1. A fronte del corretto rilievo delle due sentenze secondo cui il ricorrenteavrebbe potuto – e quindi dovuto - incaricare un terzo (anche la moglie o ildifensore) delle attività funzionali alla consegna al Curatore, la difesa adduce ilgenerico argomento che ciò era ostacolato dall’impedimento opposto dallacustodia cautelare cui era sottoposto. Argomento inconsistente in quanto, nonconstando condizioni di isolamento rafforzato, il ricorrente ben avrebbe potutochiedere le necessarie autorizzazioni ad incontri o, comunque, comunicaretelefonicamente con il curatore per informarlo sulle scritture, favorendone ilrecupero.2.2.2. Il fatto che, poi, quando l’imputato era stato ristretto agli arresti domiciliari,fosse stata già depositata la relazione del Curatore, è di per sé del tutto irrilevantein quanto tale adempimento dell’organo della procedura non coincide, di per sé,con la chiusura della procedura fallimentare e con la correlata conclusione dellafase in cui le scritture rivestono la loro essenziale funzione nella ricostruzione delpatrimonio e delle vicende economiche della fallita. Né, nel caso di specie, vieneallegato o, comunque, risulta che tale coincidenza si fosse verificata.2.2.3. Diviene persino superfluo, a questo punto, indicare che la spiegazioneofferta dalla Corte anche in ordine alla implausibilità del furto rimane pienamentelogica, posta la scarsa credibilità che, nel corso di un furto, oltretutto attuato inmodo organizzato come necessario all’asportazione del complesso dei materialiindicati, fosse stata sottratta anche la documentazione, fonte soltanto di ingombroe di peso per lo spostamento, oltre che connotata da provenienza immediatamenteidentificabile. Il fatto che, poi, il [OSCURATO:PERSONA] avesse visto i manichini della societàfallita presso lo Zanini, a prescindere dalla attendibilità delle dichiarazioni, ècircostanza ambivalente se non neutra, tanto più che può trovare spiegazione inuna asportazione dei beni e delle scritture concordata dal medesimo Zanini con ilricorrente.2.2.4. Del resto, secondo quanto riportato in sentenza, il «curatore dava atto dinon aver reperito alcun documento contabile relativo agli anni successivi al 2015- pur essendo provata la ricezione di somme di denaro nel corso dell'anno 2017 atitolo di pagamento delle fatture relative ai contratti di affitto di ramo d'aziendaindicativa dello svolgimento di attività di impresa anche in arco temporalesuccessivo - con conseguente impossibilità di ricostruire l'effettivo movimentodegli affari per l'intera durata della società oltre alla totale incertezza circa laconsistenza del patrimonio sociale». Ciò in coerenza con quanto già indicato dalTribunale secondo cui il Curatore aveva verificato che i bilanci erano stati approvatifino all'esercizio concluso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre non aveva reperito alcundocumento contabile relativo agli anni successivi.In altri termini, la sottrazione di scritture costituisce frammento di più ampiocomportamento di occultamento delle vicende societarie che risale a momenti innessun modo interferenti con le vicende addotte dalla difesa.2.3. Quanto al dolo specifico, il motivo è inedito, non essendo stato devoluto insede di appello.Comunque, già in primo grado, era stato affermato che «(i)n punto di elementosoggettivo del reato, deve ritenersi che la condotta di sottrazione delle scritturecontabili fosse mirata ad impedire la ricostruzione delle attività dell'impresa e,dunque, volta a cagionare un pregiudizio per i creditori, derivante dall'impossibilitàdi verifica degli stessi crediti maturati verso la fallita. La mancata collaborazionedel Franconetti con la curatela, che non si è attivato in alcun modo per farerecuperare la documentazione ed ha presentato denuncia di furto strumentale,nonché la presenza di diversi protesti a partire dal 14.8.2017 (cfr. fg. 5 dellarelazione del curatore fallimentare) contribuisce a confortare tale conclusione ».La Corte d’appello, richiamata la conforme valutazione del Tribunale, in assenzadi censure specifiche sul tema, si era potuta limitare a rimarcare che la sparizionedelle scritture era dovuta ad «un occultamento consapevole e voluto da partedell'imputato».3. Il secondo motivo è infondato.3.1. È dato accennare che il contenuto delle operazioni descritte nell’imputazionee quanto accertato sin dal primo grado evidenziano come oggetto di giudizio sia lafattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose e non quelladi causazione dolosa del fallimento, solo nominalmente evocata nel capo A.2.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non avrebbeconsiderato e dimostrato con motivazione logica rispetto alle risultanze il nessocausale tra le operazioni e l’evento nonché il necessario coefficiente psicologico diprevedibilità del dissesto stesso.3.2. Al riguardo merita richiamarsi i tratti della fattispecie rilevanti nellaprospettiva così in esame.3.2.1. Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie della causazione del fallimentomediante operazioni dolose, prevista dal comma 2 n.2 dell’art. 223 l. fall.costituisce reato di danno che si distingue per natura e struttura da quello dipericolo concreto rappresentato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale,richiamata nel contesto della bancarotta impropria dal comma 1 dell’articolo citato.3.2.1.1. Secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale, in particolare,elementi costitutivi ed insieme distintivi della fattispecie sul piano oggettivo sonoindividuati da: a) condotte che, realizzando una sorta di sviamento o abuso dellefunzioni amministrative (che integra il nucleo storico del complesso di previsionidell’art. 223 comma 2 cit.), in modo articolato ed indiretto determinano un effettodepauperativo del patrimonio; b) il nesso causale tra tali condotte e ladeterminazione del dissesto. Laddove la tipicità della fattispecie di cui all’art. 216comma 1 n. 1) l. fall. consiste in atti immediatamente depauperativi del patrimoniodell’impresa con conseguente pericolo di dispersione della garanzia dei creditori,da verificarsi in concreto all’atto del fallimento, la struttura dei reati di cui all’art.223 comma 2° n. 2 l. fall. li descrive come delitti di danno causalmente orientati,in cui l’impoverimento della garanzia patrimoniale costituisce un effetto indirettodelle condotte.3.2.1.2. Chiarito da tempo (ed ora esplicitato nell’art. 329 comma 2 n. 2 d. lgs.14/2019,Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che l’evento in rilievo ècostituito dal fatto sostanziale del dissesto e non da quello formale del fallimento,la giurisprudenza ha altresì evidenziato come, nel quadro del principio diequivalenza tra le cause concorrenti, dovesse riconoscersi pari rilievo allacausazione originaria del dissesto medesimo ed all’aggravamento di un dissestogià esistente. Assunto in forza del quale è stato appunto affermato che «(i)n temadi fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso dicausalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza allacondotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina delconcorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa inquestione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto»(Sez. 5, 16/10/2013, n. 8413, rv 259051. Cfr. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenzan. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877 – 01).3.2.2. Quanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza è consolidata nelriconoscere che si verte al cospetto di fattispecie a connotazionepreterintenzionale, in relazione alla quale l’elemento soggettivo si declina inmaniera differenziata sulle distinte componenti oggettive.3.2.2.1. In tal senso, si è inizialmente affermato che «(in) tema di fallimentodeterminato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi difattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esauriscenella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore dellacomplessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalisticie nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonchédell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azioneantidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontàdell'evento fallimentare» (Sez. 5 Sent., 03/04/2014, n. 38728, rv. 262207, in cuisi è ritenuta correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, commasecondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con lesue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento dellesole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesseliquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogicadella liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede socialepoi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissestodella società. Cfr. anche Sez. V Sent., 18/02/2010, n. 17690, rv. 247315).3.2.3.2. Nel solco così segnato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, via viaspecificato il coefficiente piscologico necessario per l’imputazione dell’evento, dipari passo alla più generale elaborazione messa a punto in materia di reatopreterintenzionale nella prospettiva di personalizzazione della responsabilitàpenale.Dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando larealizzazione delle operazioni dolose si accompagni, sotto il profilo dell'elementosoggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa(Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), questa Corte dilegittimità ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria,nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti unimmediato depauperamento della società, è necessaria la volontà econsapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa unpregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrastocon gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile » (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).E’ stato altresì precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01) » (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).Alla consapevole volontà di compiere operazioni capaci di arrecare pregiudizio allasocietà, quindi, deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto nonvoluto.3.2.3. Avuto riguardo all’oggetto della vicenda in esame, merita rammentare comela giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che «(i)n tema dibancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delleobbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale daparte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumentodella sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali»(Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01. Cfr. ex multis: Sez.5, Sentenza n. 15281 del 08/11/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 270046 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 5159 del 07/11/2025 Ud, dep. 2026, Rv. 289457 – 01).3.3. La sentenza impugnata, anche mediante i richiami operati a quella di primogrado, ha dato conto sufficientemente dell’elemento oggettivo e soggettivo delreato nella cornice composta dalle richiamate coordinate ermeneutiche.3.3.1. Nel caso in esame è incontestato che l’imputato sia stato autore di condottedi mancato pagamento di obbligazioni tributarie relative agli esercizi 2015, 2016,2017, 2018, maturando così correlato debito per capitale, interessi e sanzioni. LaCorte d’appello, sulla linea già introdotta dal Tribunale, ha rimarcato che lo stessoimputato «aveva dato conto della scelta consapevole di preferire la prosecuzionedella gestione della società, restando inadempiente alle obbligazioni non solofiscali, per ben 4 anni, ma anche previdenziali, nella speranza che le sorti dellasocietà potessero risollevarsi, ma in ciò sta la commissione del contestato reato».3.3.2. Si verte pertanto al cospetto di un inadempimento continuativo che lasocietà fallita ha adottato quale strutturale e sistematica modalità difinanziamento che, se da un lato, è manifestamente contra legem, dall’altro èintrinsecamente produttiva di un accrescimento degli oneri per interessi e sanzioni,secondo quanto ricordato dalla giurisprudenza sopra richiamata.Siffatta conseguenza risulta concretamente evidenziata dalla sentenza impugnatache ha rimarcato come solo tardivamente il ricorrente avesse preso iniziative,comunque inefficaci, per ridurre il progressivo carico derivante dalle «contestazionidi mancato pagamento delle obbligazioni tributarie relative agli esercizi 2015,2016, 2017, 2018».È, pertanto, idoneamente individuata una dinamica di aggravamento del dissestoderivante dal sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.3.3.3. Lo stesso imputato ha ammesso la deliberata scelta di postergare ipagamenti tributari, in sostanza per finanziare la prosecuzione dell’attività diimpresa, di talché è provata direttamente la volizione delle operazioniintrinsecamente pregiudizievoli per la società, siccome produttive di maggiorioneri.Parimenti consta la prevedibilità della consecuzione dell’aggravamento del dissestoin un quadro in cui la carenza finanziaria della società che aveva indotto la sceltadi postergare i pagamenti tributari e previdenziali era stata così naturalmenteaccresciuta in termini che ne avevano reso impossibile il governo alla società poifallita (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 24752/2018, Rv. 273337 – 01, cit.). Conseguenza,questa, che rientrava certamente nella prevedibilità ed, anzi, nella progressionenel tempo, era sicuramente stata prevista dall’imputato, quantomeno quale rischionaturale delle scelte operate.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. La Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sulconvergente rilievo dell’assenza di elementi favorevoli e della presenza, invece, dinumerosi precedenti. Ciò sulla scorta anche di quanto già indicato dal Tribunalesecondo cui il ricorrente: a) non si era attivato in alcun modo per fare recuperarela documentazione; b) aveva presentato denuncia di furto strumentale; c) avevadiversi protesti a partire dal 14.8.2017 (cfr. fg. 5 della relazione del curatorefallimentare), oltre che precedenti penali.4.2. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è adeguata e priva di vizilogici avendo anche esposto congrue ragioni assorbenti di esclusione delle4.3. Le censure difensive non meritano adesione.4.3.1. Non è concludente il rilievo che erano stati contraddittoriamente valorizzatii precedenti quando lo stesso Tribunale aveva escluso la recidiva. Già in astrattol’esclusione della recidiva non fonda in alcun modo l’inferenza logico-giuridica percui i precedenti penali non possano rilevare quale ragione assorbente di diniegodelle attenuanti generiche. Nel caso di specie è, poi, in concreto dirimenteconstatare che il Tribunale aveva escluso la recidiva in quanto non poteva «esserevalutata la sentenza di condanna del GIP presso il Tribunale di Monza in quantodivenuta irrevocabile successivamente alla commissione del delitto di bancarotta».L’impedimento così evidenziato alla rilevanza del precedente ai fini della recidiva,pertanto, non si estendeva alla sua rilevanza ai fini del diniego delle attenuantigeneriche in cui sono naturalmente valutabili i profili e gli indici di capacità adelinquere del soggetto, sia anteriori che successivi al reato.4.3.2. Con motivazione priva di violazione di principi e di illogicità le sentenze dimerito hanno escluso valenza alla allegazione difensiva della collaborazionedell’imputato. Senza che qui venga in alcun modo in questione la insindacabilitàdelle scelte difensive operate, le sentenze di merito nemmeno si sono limitate adescludere rilievo ad una collaborazione che la difesa ha affermato in terminimeramente assertivi, ma hanno evidenziato come l’interlocuzione assuntadall’imputato con la curatela fallimentare avesse avuto natura sostanzialmentedecettiva mentre soltanto tardiva fosse stata l’attivazione per il recupero di crediti.5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente