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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04584/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. inl. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per l'imputato, d Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto di ricettazione (di documenti di provenienza furtiva), lamentando l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato.

Il ricorrente lamenta di essere stato citato per il giudizio di appello di rinvio presso. il difensore che aveva sottoscritto il precedente ricorso per cassazione (accolto con sentenza n. 16388 del 2021, che aveva disposto l'annullamento della prima sentenza di appello, disponendo la celebrazione di un nuovo giudizio di appello per motivi processuali), e non presso il domicilio eletto in data 06/12/2012, mai revocato.

Questa Corte (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01) ha, peraltro, già chiarito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio.

In virtù di tale natura, il fatto che il presunto vizio oggetto di doglianza, come ammette il ricorrente a f. 1 del ricorso, "non sia stato tempestivamente eccepito dal difensore", ne rende non consentita la deduzione in questa sede.

Peraltro, al presunto vizio avrebbe comunque dato causa lo stesso appellante, che, nell'atto di appello (f. 1), indica il luogo presso il quale avrebbe in precedenza eletto domicilio, con elezione non revocata (via Zoagli, n. 7 - Milano) come mero luogo di residenza, ei pur dopo il primo giudizio di appello (annullato per la mancata disamina di una istanza di rinvio per legittimi impedimento), non ha ritenuto di emendare la non corretta indicazione.

In considerazione del rigetto del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. inl. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per l'imputato, d Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto di ricettazione (di documenti di provenienza furtiva), lamentando l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato. Il ricorrente lamenta di essere stato citato per il giudizio di appello di rinvio presso. il difensore che aveva sottoscritto il precedente ricorso per cassazione (accolto con sentenza n. 16388 del 2021, che aveva disposto l'annullamento della prima sentenza di appello, disponendo la celebrazione di un nuovo giudizio di appello per motivi processuali), e non presso il domicilio eletto in data 06/12/2012, mai revocato. Questa Corte (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01) ha, peraltro, già chiarito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. In virtù di tale natura, il fatto che il presunto vizio oggetto di doglianza, come ammette il ricorrente a f. 1 del ricorso, "non sia stato tempestivamente eccepito dal difensore", ne rende non consentita la deduzione in questa sede. Peraltro, al presunto vizio avrebbe comunque dato causa lo stesso appellante, che, nell'atto di appello (f. 1), indica il luogo presso il quale avrebbe in precedenza eletto domicilio, con elezione non revocata (via Zoagli, n. 7 - Milano) come mero luogo di residenza, ei pur dopo il primo giudizio di appello (annullato per la mancata disamina di una istanza di rinvio per legittimi impedimento), non ha ritenuto di emendare la non corretta indicazione. In considerazione del rigetto del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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