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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28783/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2024, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari del 17 gennaio 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due, giorni venti, di reclusione, ed euro 533,33 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non consentito.

Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La Corte di appello di Roma, invero, ha correttamente declinato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., ostandovi l'abitualità del fatto per la presenza di tre precedenti specifici a carico dell'imputato.

Questi ultimi, insieme agli altri precedenti per rapina, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono sintomatici di una capacità a delinquere apprezzabile e di una personalità turbolenta (pag. 8 della sent. impugnata).

È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2024, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari del 17 gennaio 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due, giorni venti, di reclusione, ed euro 533,33 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non consentito. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte di appello di Roma, invero, ha correttamente declinato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., ostandovi l'abitualità del fatto per la presenza di tre precedenti specifici a carico dell'imputato. Questi ultimi, insieme agli altri precedenti per rapina, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono sintomatici di una capacità a delinquere apprezzabile e di una personalità turbolenta (pag. 8 della sent. impugnata). È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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