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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 02168/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 marzo 1984 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 luglio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione può essere proposto solo a mezzo di difensori iscritti nell'apposito albo.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto dall'imputato personalmente.

4. Deve rilevarsi che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La novella legislativa n. 103 del 2017 ha stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», così eliminando, come precisato anche da questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011), la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente.

Ne discende, nel caso in esame, che il ricorso non può ritenersi ritualmente proposto.

5. Deve evidenziarsi che questa Corte (S.U. n. 8914/2017, citata) ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale, richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 marzo 1984 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione può essere proposto solo a mezzo di difensori iscritti nell'apposito albo. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto dall'imputato personalmente. 4. Deve rilevarsi che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La novella legislativa n. 103 del 2017 ha stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», così eliminando, come precisato anche da questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011), la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente. Ne discende, nel caso in esame, che il ricorso non può ritenersi ritualmente proposto. 5. Deve evidenziarsi che questa Corte (S.U. n. 8914/2017, citata) ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale, richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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