Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29846/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 19 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Bologna,in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dall’odiernoricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:a)Sentenza del Tribunale di Bologna del 3.6.2020, irrevocabile il 19.2.2021,relativa al reato di cui all’art. 572, comma 2 cod. pen., commesso in danno deigenitori conviventi dall’ottobre 2018 all’ottobre 2019 e lesioni personali ai dannidel padre commesso il 7.8.2019;b) Sentenza del Tribunale di Bologna del 21.6.2022, irrevocabile il 24.11.2023,relativa al reato di cui all’art. 572, commi 2 e 3 cod. pen. commessi ai dannidella compagna convivente e più episodi di lesioni personali commessi ai dannidella stessa risalenti al marzo 2021;rilevato che l’istanza è stata respinta avendo il giudice osservato che non èsufficiente la contiguità temporale tra gli episodi o l’analogia dei reati, in séindicativi di abitualità criminose e non di unità ideativa; che lo stato ditossicodipendenza costituisce un indice che non può sostituire, in sé, la necessitàdi una ideazione iniziale unitaria; che gli episodi delittuosi in esame sono staticommessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, presentano causali diverse e nonsovrapponibili; che i maltrattamenti ai danni della compagna sono staticommessi quando era in corso il procedimento per i maltrattamenti ai danni deigenitori e dopo la cessazione della convivenza con loro e che non è neanchenoto se, nel 2018, quando iniziò la condotta criminosa nei confronti dei genitori,il ricorrente aveva già conosciuto la compagna, con la quale, comunque,certamente non conviveva; che, pertanto, non era configurabile una ideazioneunitaria;rilevato che il ricorrente propone ricorso articolando un unico motivo di censuracon il quale lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazioneritenendo non adeguatamente valutati gli indici indicativi della unitarietà deldisegno criminoso;rilevato che, a seguito della notifica del decreto di fissazione udienza di settima,il ricorrente ha depositato memoria con la quale evidenza che integra errore didiritto la reiezione della continuazione sulla base della constatazione che, nelmomento della deliberazione criminosa, il ricorrente non conosceva la futuravittima, in tal modo confondendo la fase ideativa iniziale relativa alla tipologia difattispecie con la persona fisica della vittima.

Afferma che così facendo nonpotrebbe essere ravvisata la continuazione tra più reati di furto.

Inoltre, deducesvalutazione dello stato di tossicodipendenza e osserva che il fatto che ilricorrente ha commesso il secondo reato mentre si trovava ai domiciliari per ilprimo reato non esclude la continuazione ma la “perimetra spazialmente”;rilevato che i motivi sono inammissibili perché non si confrontano con leineccepibili argomentazioni del giudicante, il quale ha evidenziato gli elementi difatto (distanza temporale tra gli episodi, diversità delle persone offese,mancanza di conoscenza tra il reo e la persona offesa del reato sub b) quandoera iniziato quello sub a), rendono impossibile ipotizzare una unitarietà ideativa,non essendo neanche in corso né prevedibile il secondo rapporto di convivenza;quanto allo stato di tossicodipendenza, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto, conmotivazione né illogica né contraddittoria, che costituisce solo uno degli indicidella continuazione, da solo non sufficiente a provare l’unitarietà del disegnocriminoso; non comprensibile, infine, l'argomento relativo alla "perimetrazionespaziale";ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi inammissibile il ricorso con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di eurotremila in favor della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 19 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Bologna,in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dall’odiernoricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:a)Sentenza del Tribunale di Bologna del 3.6.2020, irrevocabile il 19.2.2021,relativa al reato di cui all’art. 572, comma 2 cod. pen., commesso in danno deigenitori conviventi dall’ottobre 2018 all’ottobre 2019 e lesioni personali ai dannidel padre commesso il 7.8.2019;b) Sentenza del Tribunale di Bologna del 21.6.2022, irrevocabile il 24.11.2023,relativa al reato di cui all’art. 572, commi 2 e 3 cod. pen. commessi ai dannidella compagna convivente e più episodi di lesioni personali commessi ai dannidella stessa risalenti al marzo 2021;rilevato che l’istanza è stata respinta avendo il giudice osservato che non èsufficiente la contiguità temporale tra gli episodi o l’analogia dei reati, in séindicativi di abitualità criminose e non di unità ideativa; che lo stato ditossicodipendenza costituisce un indice che non può sostituire, in sé, la necessitàdi una ideazione iniziale unitaria; che gli episodi delittuosi in esame sono staticommessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, presentano causali diverse e nonsovrapponibili; che i maltrattamenti ai danni della compagna sono staticommessi quando era in corso il procedimento per i maltrattamenti ai danni deigenitori e dopo la cessazione della convivenza con loro e che non è neanchenoto se, nel 2018, quando iniziò la condotta criminosa nei confronti dei genitori,il ricorrente aveva già conosciuto la compagna, con la quale, comunque,certamente non conviveva; che, pertanto, non era configurabile una ideazioneunitaria;rilevato che il ricorrente propone ricorso articolando un unico motivo di censuracon il quale lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazioneritenendo non adeguatamente valutati gli indici indicativi della unitarietà deldisegno criminoso;rilevato che, a seguito della notifica del decreto di fissazione udienza di settima,il ricorrente ha depositato memoria con la quale evidenza che integra errore didiritto la reiezione della continuazione sulla base della constatazione che, nelmomento della deliberazione criminosa, il ricorrente non conosceva la futuravittima, in tal modo confondendo la fase ideativa iniziale relativa alla tipologia difattispecie con la persona fisica della vittima. Afferma che così facendo nonpotrebbe essere ravvisata la continuazione tra più reati di furto. Inoltre, deducesvalutazione dello stato di tossicodipendenza e osserva che il fatto che ilricorrente ha commesso il secondo reato mentre si trovava ai domiciliari per ilprimo reato non esclude la continuazione ma la “perimetra spazialmente”;rilevato che i motivi sono inammissibili perché non si confrontano con leineccepibili argomentazioni del giudicante, il quale ha evidenziato gli elementi difatto (distanza temporale tra gli episodi, diversità delle persone offese,mancanza di conoscenza tra il reo e la persona offesa del reato sub b) quandoera iniziato quello sub a), rendono impossibile ipotizzare una unitarietà ideativa,non essendo neanche in corso né prevedibile il secondo rapporto di convivenza;quanto allo stato di tossicodipendenza, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto, conmotivazione né illogica né contraddittoria, che costituisce solo uno degli indicidella continuazione, da solo non sufficiente a provare l’unitarietà del disegnocriminoso; non comprensibile, infine, l'argomento relativo alla "perimetrazionespaziale";ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi inammissibile il ricorso con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di eurotremila in favor della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris