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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26483/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6314-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4121/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente, in relazione ad un doppio uso di un suo immobile sito a Roma in via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 (sia abitazione che studio professionale per la sua attività di promotore finanziario), impugnava un avviso di accertamento relativo agli anni che vanno dal 2009 al 2014 per TARI e TARES emesso da [OSCURATO:SOCIETA].; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che correttamente è stato valutato lo studio di settore che lo stesso contribuente ha allegato alla dichiarazione dei redditi e che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile di via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale, non avendo il contribuente documentato con una dichiarazione della società per la quale svolge attività professionale che la sede è presso la suddetta società; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'[OSCURATO:SOCIETA]. non si c:ostituisce.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto il giudice di appello non ha compiuto il necessario giudizio sullo studio di settore posto a base dell'accertamento, dal quale discenderebbe l'obbligo di una doppia dichiarazione ai fini della tariffa rifiuti TARI in quanto lo studio di settore non può essere considerato una prova ed è stato erroneamente posto a carico del contribuente l'onere della prova; Ric. 2020 n. 06314 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. per essere la motivazione meramente apparente.

Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, perché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del primo.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto lin via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di Ric. 2020 ti. 06314 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -3- esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che correttamente è stato valutato lo studio di settore che lo stesso contribuente ha allegato alla dichiarazione dei redditi e che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile di via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha evidenziato che la doppia imposizione si spiega in ragione dell'uso promiscuo cui è adibito l'immobile del contribuente e che, per quanto riguarda l'uso professionale, si è fatto riferimento allo studio di settore.

Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Secondo questa Corte, infatti: la TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (Cass. n. 2373 del 2022); in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da Ric. 2020 n. 06314 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -4- giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 40936 del 2021); la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass. n. 23252 del 2019); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019; Cass. n. 22130 del 2017).

La sentenza impugnata ha fatto un uso corretto dei suddetti principi di diritto in quanto ha ragionevolmente e coerentemente evidenziato che la doppia imposizione si spiega in ragione dell'uso promiscuo cui è adibito l'immobile del contribuente e che, per quanto riguarda l'uso professionale, si è fatto riferimento allo studio di settore, peraltro fornito dallo stesso contribuente. [OSCURATO:PERSONA] determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario e non risulta che la parte contribuente, che non ha apprestato difese, abbia fornito la prova Ric. 2020 n. 06314 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -5- contraria (afferma infatti la sentenza impugnata che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile in questione non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale, non avendo il contribuente documentato con una dichiarazione della società per la quale svolge attività professionale che la sede è presso la suddetta società).

Infine la sentenza impugnata ha fatto un uso corretto dei principi in materia di distribuzione degli oneri probatori perché si è adeguata al principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esigendo la dimostrazione dell'uso promiscuo dell'immobile.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, là dove sono dirette a contestare l'accertamento in fatto effettuato dalla sentenza impugnata quanto all'uso dell'immobile sia come abitazione che come studio professionale e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l'[OSCURATO:SOCIETA].

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 06314 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -6- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6314-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4121/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente, in relazione ad un doppio uso di un suo immobile sito a Roma in via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 (sia abitazione che studio professionale per la sua attività di promotore finanziario), impugnava un avviso di accertamento relativo agli anni che vanno dal 2009 al 2014 per TARI e TARES emesso da [OSCURATO:SOCIETA].; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che correttamente è stato valutato lo studio di settore che lo stesso contribuente ha allegato alla dichiarazione dei redditi e che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile di via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale, non avendo il contribuente documentato con una dichiarazione della società per la quale svolge attività professionale che la sede è presso la suddetta società; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'[OSCURATO:SOCIETA]. non si c:ostituisce. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto il giudice di appello non ha compiuto il necessario giudizio sullo studio di settore posto a base dell'accertamento, dal quale discenderebbe l'obbligo di una doppia dichiarazione ai fini della tariffa rifiuti TARI in quanto lo studio di settore non può essere considerato una prova ed è stato erroneamente posto a carico del contribuente l'onere della prova; Ric. 2020 n. 06314 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. per essere la motivazione meramente apparente. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, perché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del primo. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto lin via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di Ric. 2020 ti. 06314 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che correttamente è stato valutato lo studio di settore che lo stesso contribuente ha allegato alla dichiarazione dei redditi e che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile di via dell'[OSCURATO:PERSONA] 49 non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha evidenziato che la doppia imposizione si spiega in ragione dell'uso promiscuo cui è adibito l'immobile del contribuente e che, per quanto riguarda l'uso professionale, si è fatto riferimento allo studio di settore. Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: la TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (Cass. n. 2373 del 2022); in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da Ric. 2020 n. 06314 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 40936 del 2021); la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass. n. 23252 del 2019); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019; Cass. n. 22130 del 2017). La sentenza impugnata ha fatto un uso corretto dei suddetti principi di diritto in quanto ha ragionevolmente e coerentemente evidenziato che la doppia imposizione si spiega in ragione dell'uso promiscuo cui è adibito l'immobile del contribuente e che, per quanto riguarda l'uso professionale, si è fatto riferimento allo studio di settore, peraltro fornito dallo stesso contribuente. [OSCURATO:PERSONA] determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario e non risulta che la parte contribuente, che non ha apprestato difese, abbia fornito la prova Ric. 2020 n. 06314 sez. MT - ud. 08-06-2022 -5- contraria (afferma infatti la sentenza impugnata che è documentato che la parte contribuente utilizza l'immobile in questione non solo per abitazione ma anche per l'attività professionale, non avendo il contribuente documentato con una dichiarazione della società per la quale svolge attività professionale che la sede è presso la suddetta società). Infine la sentenza impugnata ha fatto un uso corretto dei principi in materia di distribuzione degli oneri probatori perché si è adeguata al principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esigendo la dimostrazione dell'uso promiscuo dell'immobile. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, là dove sono dirette a contestare l'accertamento in fatto effettuato dalla sentenza impugnata quanto all'uso dell'immobile sia come abitazione che come studio professionale e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l'[OSCURATO:SOCIETA]. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 06314 sez. MT - ud. 08-06-2022 -6- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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