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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 34896/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34465-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 57/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34465/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione NASpI Rilevava la Corte d’appello che a seguito della sentenza di primo grado era stato chiesto e ottenuto dal lavoratore decreto ingiuntivo per l’importo oggetto di NASpI riconosciuta dalla sentenza di primo grado.

Il decreto ingiuntivo non era stato opposto dall’Inps.

Secondo la Corte d’appello, esso aveva acquisito efficacia di giudicato e precludeva l’esame delle questioni sottese ai motivi d’appello dell’Inps.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.336, co.2 c.p.c. in relazione anche all’art.2, co.1 e

12. l. n.92/12.

La Corte aveva ritenuto precluso l’appello non considerando l’art.336, co.2 c.p.c., in base al quale l’eventuale riforma della sentenza di primo grado caduca l’efficacia del decreto ingiuntivo nonostante il suo passaggioin giudicato.

Il ricorso è fondato.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto all’odierno controricorrente l’indennità NASpI dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Egli otteneva poi un decreto ingiuntivo in vista della condanna al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza.

Questa Corte (Cass13492/14) ha affermato che l’effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art.336, co.2 c.p.c. opera anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo siastato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.

Applicando tale principio al caso di specie, ne viene che l’appello dell’Inps andava esaminato e non poteva sottostare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

Invero, l’eventuale accoglimento dell’appello dell’Inps che avesse inciso sulla sussistenza e sulla misura del trattamento NASpI avrebbe travolto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e i relativi effetti esecutivi.

Va solo aggiunto che l’effetto espansivo esterno dell’art.336, co.2 c.p.c. opera quand’anche sia caduto il giudicato sul provvedimento dipendente, ovvero il decreto ingiuntivo non opposto (Cass.12364/03).

Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34465-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 57/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34465/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione NASpI Rilevava la Corte d’appello che a seguito della sentenza di primo grado era stato chiesto e ottenuto dal lavoratore decreto ingiuntivo per l’importo oggetto di NASpI riconosciuta dalla sentenza di primo grado. Il decreto ingiuntivo non era stato opposto dall’Inps. Secondo la Corte d’appello, esso aveva acquisito efficacia di giudicato e precludeva l’esame delle questioni sottese ai motivi d’appello dell’Inps. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.336, co.2 c.p.c. in relazione anche all’art.2, co.1 e 12. l. n.92/12. La Corte aveva ritenuto precluso l’appello non considerando l’art.336, co.2 c.p.c., in base al quale l’eventuale riforma della sentenza di primo grado caduca l’efficacia del decreto ingiuntivo nonostante il suo passaggioin giudicato. Il ricorso è fondato. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto all’odierno controricorrente l’indennità NASpI dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Egli otteneva poi un decreto ingiuntivo in vista della condanna al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza. Questa Corte (Cass13492/14) ha affermato che l’effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art.336, co.2 c.p.c. opera anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo siastato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso. Applicando tale principio al caso di specie, ne viene che l’appello dell’Inps andava esaminato e non poteva sottostare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Invero, l’eventuale accoglimento dell’appello dell’Inps che avesse inciso sulla sussistenza e sulla misura del trattamento NASpI avrebbe travolto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e i relativi effetti esecutivi. Va solo aggiunto che l’effetto espansivo esterno dell’art.336, co.2 c.p.c. opera quand’anche sia caduto il giudicato sul provvedimento dipendente, ovvero il decreto ingiuntivo non opposto (Cass.12364/03). Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, per i
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