CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1250,00 di multa. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché al conseguente trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, nel negare la concessione delle richieste attenuati generiche, ha rilevato l'assenza di elementi positivi così facendo buon governo del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il