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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46952/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; % [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta contestatigli al capo B della rubrica in relazione ai fallimenti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala durata del processo, in particolare in prime cure; - al rilievo penale attribuito alla cessione dello stabilimento balneare. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile ma la sentenza va annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Ai fini della loro quantificazione ci si riporta al principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». 2 - Si è detto della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

La lamentata violazione del diritto di difesa a causa del trascorrere di alcuni anni fra la data del dichiarato fallimento e il rinvio a giudizio, è priva di ogni supporto normativo, che difatti non viene neppure indicato.

Del tutto generica è poi la censura relativa ad una delle condotte di distrazione che non viene neppure dettagliata e che comunque aveva significativamente determinato un'azione revocatoria da parte del curatore.n Quanto alla dedotta prescrizione dei reati, considerando che è stata ritenuta la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'artt. 219 comma 1, legge fall., il termine deve considerarsi pari ad anni 18 e mesi 9 (anni 15 per l'art. 157 cod. pen., aumentato di un quarto ex art. 161 cod. pen., nella nuova formulazione, essendo la precedente meno favorevole) che, dalla data di consumazione dei reati, non è ancora decorso (fallimento CBK, dal 5 aprile 2003 al 5 gennaio 2022, fallimento [OSCURATO:SOCIETA], dal 20 giugno 2003 al 20 marzo 2022).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; % [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta contestatigli al capo B della rubrica in relazione ai fallimenti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala durata del processo, in particolare in prime cure; - al rilievo penale attribuito alla cessione dello stabilimento balneare. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile ma la sentenza va annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Ai fini della loro quantificazione ci si riporta al principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». 2 - Si è detto della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La lamentata violazione del diritto di difesa a causa del trascorrere di alcuni anni fra la data del dichiarato fallimento e il rinvio a giudizio, è priva di ogni supporto normativo, che difatti non viene neppure indicato. Del tutto generica è poi la censura relativa ad una delle condotte di distrazione che non viene neppure dettagliata e che comunque aveva significativamente determinato un'azione revocatoria da parte del curatore.n Quanto alla dedotta prescrizione dei reati, considerando che è stata ritenuta la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'artt. 219 comma 1, legge fall., il termine deve considerarsi pari ad anni 18 e mesi 9 (anni 15 per l'art. 157 cod. pen., aumentato di un quarto ex art. 161 cod. pen., nella nuova formulazione, essendo la precedente meno favorevole) che, dalla data di consumazione dei reati, non è ancora decorso (fallimento CBK, dal 5 aprile 2003 al 5 gennaio 2022, fallimento [OSCURATO:SOCIETA], dal 20 giugno 2003 al 20 marzo 2022). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]