CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 40037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / / / / / / / / ,/' / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica della medesima città, ha assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, per particolare tenuità del fatto; Letta la memoria difensiva pervenuta in data 24 ottobre 2025 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, infatti, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente configurabile il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto, dalle dichiarazioni rese dall'imputato e dal fratello dello stesso, emerge chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente consapevole di non aver ricevuto alcun mandato dalla proprietaria del bene; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.