CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 141) f [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla determinazione della pena. Le doglianze sono inammissibili in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'elevato disvalore dei fatti oggetto di contestazione, stante la contestuale commissione del delitto di evasione e di quello di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ritenuti sintomatici di una non comune capacità a delinquere, confermata dai numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il