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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10019/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 454/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40084/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui chiede l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa ex art. 310 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 11) e artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo hashish, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 12), in sostituzione di quelle del divieto di espatrio, di dimora nella Provincia di Massa e di presentazione alla PG, cumulativamente applicate.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore deduce, con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione illogica e con travisamento della prova con riferimento all’adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere.

Argomenta il ricorrente che il tribunale cautelare avrebbe applicato la misura detentiva carceraria, in sostituzione di quelle non detentive applicate CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10019/2026 Roma, lì, 16/03/2026 cumulativamente, in ragione della circostanza che l’indagato si sarebbe reso irreperibile a ulteriore dimostrazione dell’inadeguatezza di misura non custodiali, e ciò in forza di un travisamento probatorio in quanto il ricorrente era stato reperito e nei suoi confronti era stata data regolare esecuzione della misura cautelare disposta dal G.I.P. e che lo stesso si era sottoposto a interrogatorio.

L’erroneo presupposto della irreperibilità sarebbe stato posto a base della ritenuta esistenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., al contrario valutata la condotta del ricorrente, incensurato che non si era reso irreperibile, la motivazione del tribunale sarebbe illogica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso, in punto di fatto, che nei confronti del ricorrente è stata applicata la misura cautelare sussistendo gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 11) e artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo hashish, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 12) e le esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. per le quali è stata ritenuta adeguata e proporzionata dal G.I.P., la misura del divieto di espatrio, di dimora nella Provincia di Massa e di presentazione alla PG, cumulativamente applicate.

L’appello del Pubblico Ministero aveva ad oggetto unicamente il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure non custodiali applicate dal G.I.P. a fronteggiare il pericolo di fuga e quello di recidiva.

5. Il Tribunale cautelare ha accolto l’appello del Pubblico Ministero rilevando l’incoerente valutazione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Massa là dove, nell’ordinanza genetica, a fronte di una puntuale argomentazione della sussistenza delle esigenze cautelari sopra indicate, segnatamente la situazione di irregolarità sul territorio, l’assenza di una dimora stabile e i contatti con il territorio in grado di far perdere le tracce e, quanto al pericolo di recidiva, in ragione della gravità dei fatti per la sistematicità dell’attivita illecita di cessione svolta dal ricorrente nel contesto di una vera a propria piazza di spaccio in Massa (cfr. pag. 45), essendo dedito, l’indagato, alla quotidiana attività di spaccio anche svolta in epoca precedente alla finestra temporale della contestazione, per come dimostrato dalle dichiarazioni degli acquirenti, ha poi ritenuto adeguata e proporzionata la misura non detentiva che consentiva di allontanare il prevenuto dal luogo in cui si trova la base logistica e operativa dell’attività di spaccio e di mantenere un costante controllo dell’indagato.

A fronte di tali argomenti, il Tribunale ne ravvisava l’incoerenza intrinseca quanto alle conclusioni circa l’adeguatezza e proporzionalità delle misure non custodiali.

Ha argomentato, al contrario, tenuto conto delle modalità della condotta, per come manifestatesi nel caso concreto, e la gravità del fatto, avuto riguardo anche al quantitativo di sostanza stupefacente ceduto durante il periodo di osservazione, almeno 400 dosi di sostanza stupefacente cocaina e almeno grammi 300 di hashish, in un ristretto arco temporale – gennaio/ maggio 2024- oltre alla circostanza che l’attività illecita era svolta in epoca precedente come attestato dalle dichiarazioni degli acquirenti, che unica misura adeguata a proporzionata era la misura della custodia cautelare in carcere.

Ad ulteriore dimostrazione dell’inadeguatezza delle misure non custodiali vi era la circostanza che, sebbene incensurato, il ricorrente si era reso irreperibile.

6. L’ordinanza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi: l’incoerenza della decisione del G.I.P. sussistendo il pericolo concreto ed attuale di recidiva desunto dalla gravità del fatti, avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente ceduto durante il periodo di osservazione, almeno 400 dosi di sostanza stupefacente cocaina e almeno grammi 300 di hashish, e dalle concrete modalità dell’attività illecita posta in essere in via continuativa, reiterata per un considerevole lasso temporale, anche precedente al periodo di osservazione, da cui ha tratto la conclusione che le modalità della condotta denotano una professionalità dell’agire del ricorrente, da cui la pericolosità sociale per l’allarmante diffusione di droga nel territorio apuano per cui unica misura adeguata e proporzionata è la custodia cautelare in carcere in un contesto nel quale ad ulteriore conferma dell’inadeguatezza di misura non custodiali, vi è la circostanza che il ricorrente si era reso irreperibile.

7. Ora la difesa contesta, anche deducendo un travisamento probatorio, l’insussistenza della irreperibilità del ricorrente, senza però specificatamente censurare la ratio decidendi che sorregge, in via primaria, l’adeguatezza della misura di massimo rigore in ragione della pericolosità sociale derivante dalla gravità del fatto e modalità dello stesso, mentre il profilo della sussistenza o meno dell’irreperibilità potrebbe, al più, ricadere sul giudizio di sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, ma non sul pericolo di recidiva tenuto conto che, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura, (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinang, Rv. 264811; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, Rv. 203610; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Rv. 194729).

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

9. Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l’esecuzione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 454/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40084/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui chiede l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa ex art. 310 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 11) e artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo hashish, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 12), in sostituzione di quelle del divieto di espatrio, di dimora nella Provincia di Massa e di presentazione alla PG, cumulativamente applicate. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore deduce, con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione illogica e con travisamento della prova con riferimento all’adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere. Argomenta il ricorrente che il tribunale cautelare avrebbe applicato la misura detentiva carceraria, in sostituzione di quelle non detentive applicate CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10019/2026 Roma, lì, 16/03/2026 cumulativamente, in ragione della circostanza che l’indagato si sarebbe reso irreperibile a ulteriore dimostrazione dell’inadeguatezza di misura non custodiali, e ciò in forza di un travisamento probatorio in quanto il ricorrente era stato reperito e nei suoi confronti era stata data regolare esecuzione della misura cautelare disposta dal G.I.P. e che lo stesso si era sottoposto a interrogatorio. L’erroneo presupposto della irreperibilità sarebbe stato posto a base della ritenuta esistenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., al contrario valutata la condotta del ricorrente, incensurato che non si era reso irreperibile, la motivazione del tribunale sarebbe illogica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Va premesso, in punto di fatto, che nei confronti del ricorrente è stata applicata la misura cautelare sussistendo gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 11) e artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo hashish, fatti commessi da gennaio a maggio 2024 (capo 12) e le esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. per le quali è stata ritenuta adeguata e proporzionata dal G.I.P., la misura del divieto di espatrio, di dimora nella Provincia di Massa e di presentazione alla PG, cumulativamente applicate. L’appello del Pubblico Ministero aveva ad oggetto unicamente il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure non custodiali applicate dal G.I.P. a fronteggiare il pericolo di fuga e quello di recidiva. 5. Il Tribunale cautelare ha accolto l’appello del Pubblico Ministero rilevando l’incoerente valutazione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Massa là dove, nell’ordinanza genetica, a fronte di una puntuale argomentazione della sussistenza delle esigenze cautelari sopra indicate, segnatamente la situazione di irregolarità sul territorio, l’assenza di una dimora stabile e i contatti con il territorio in grado di far perdere le tracce e, quanto al pericolo di recidiva, in ragione della gravità dei fatti per la sistematicità dell’attivita illecita di cessione svolta dal ricorrente nel contesto di una vera a propria piazza di spaccio in Massa (cfr. pag. 45), essendo dedito, l’indagato, alla quotidiana attività di spaccio anche svolta in epoca precedente alla finestra temporale della contestazione, per come dimostrato dalle dichiarazioni degli acquirenti, ha poi ritenuto adeguata e proporzionata la misura non detentiva che consentiva di allontanare il prevenuto dal luogo in cui si trova la base logistica e operativa dell’attività di spaccio e di mantenere un costante controllo dell’indagato. A fronte di tali argomenti, il Tribunale ne ravvisava l’incoerenza intrinseca quanto alle conclusioni circa l’adeguatezza e proporzionalità delle misure non custodiali. Ha argomentato, al contrario, tenuto conto delle modalità della condotta, per come manifestatesi nel caso concreto, e la gravità del fatto, avuto riguardo anche al quantitativo di sostanza stupefacente ceduto durante il periodo di osservazione, almeno 400 dosi di sostanza stupefacente cocaina e almeno grammi 300 di hashish, in un ristretto arco temporale – gennaio/ maggio 2024- oltre alla circostanza che l’attività illecita era svolta in epoca precedente come attestato dalle dichiarazioni degli acquirenti, che unica misura adeguata a proporzionata era la misura della custodia cautelare in carcere. Ad ulteriore dimostrazione dell’inadeguatezza delle misure non custodiali vi era la circostanza che, sebbene incensurato, il ricorrente si era reso irreperibile. 6. L’ordinanza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi: l’incoerenza della decisione del G.I.P. sussistendo il pericolo concreto ed attuale di recidiva desunto dalla gravità del fatti, avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente ceduto durante il periodo di osservazione, almeno 400 dosi di sostanza stupefacente cocaina e almeno grammi 300 di hashish, e dalle concrete modalità dell’attività illecita posta in essere in via continuativa, reiterata per un considerevole lasso temporale, anche precedente al periodo di osservazione, da cui ha tratto la conclusione che le modalità della condotta denotano una professionalità dell’agire del ricorrente, da cui la pericolosità sociale per l’allarmante diffusione di droga nel territorio apuano per cui unica misura adeguata e proporzionata è la custodia cautelare in carcere in un contesto nel quale ad ulteriore conferma dell’inadeguatezza di misura non custodiali, vi è la circostanza che il ricorrente si era reso irreperibile. 7. Ora la difesa contesta, anche deducendo un travisamento probatorio, l’insussistenza della irreperibilità del ricorrente, senza però specificatamente censurare la ratio decidendi che sorregge, in via primaria, l’adeguatezza della misura di massimo rigore in ragione della pericolosità sociale derivante dalla gravità del fatto e modalità dello stesso, mentre il profilo della sussistenza o meno dell’irreperibilità potrebbe, al più, ricadere sul giudizio di sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, ma non sul pericolo di recidiva tenuto conto che, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura, (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinang, Rv. 264811; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, Rv. 203610; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Rv. 194729). 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 9. Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l’esecuzione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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