CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/09/2019 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note di replica formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 1 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 settembre 2019 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena accessoria e ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 222, in relazione al 217, comma 2, e 223, comma 2, n. 2, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., perché, quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", dichiarata fallita il 2 marzo 2015, ometteva di tenere, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, i libri contabili e le scritture obbligatorie, non rendendo possibile la ricostruzione degli affari, e di versare le imposte, le ritenute Irpef e i contributi Inail e Inps per un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari a euro 2.661.374,12 di poco inferiore al passivo, cagionando il fallimento della società. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione di norme e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che il ricorrente, privo di titolo di studio e, pertanto, incapace di provvedere a qualsiasi operazione, aveva affidato la gestione contabile e amministrativa della società allo [OSCURATO:PERSONA], presso il quale era istituita la sede legale della società e dove erano stati rinvenuti i documenti fiscali e le scritture contabili, necessari per la redazione della relazione ex art. 33 legge fall. (dei quali si sollecita l'acquisizione). Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione di norme e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che il ricorrente, in assenza di indicatori di una crisi, aveva operato confidando nei flussi finanziari positivi e nelle numerose commesse e contraendo mutui - per il cui adempimento, in ogni caso, non aveva utilizzato l'attivo della società -, sicché, al più, la condotta tenuta avrebbe dovuto essere qualificata come espressione di una mala gestio, penalmente irrilevante. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di norme e vizio di motivazione, lamenta che il giudici del merito hanno ritenuto provata la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e non hanno concesso le circostanze attenuanti generiche, così pervenendo ad una dosimetria della pena superiore al limite richiesto dalla legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con note di replica del 1 ottobre 2021, il difensore del ricorrente, ribadite le considerazioni già svolte, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado. 2. Quanto al primo motivo di censura, la sentenza di primo grado ha ampiamente motivato il giudizio di raggiunta completezza istruttoria, non sindacabile in questa sede, così come la Corte territoriale ha, con motivazione congrua e aderente al motivo d'appello, spiegato le ragioni per le quali incombeva sul ricorrente la responsabilità per la tenuta dei libri e delle contabili prescritte dalla legge, indipendentemente dalla circostanza di averne affidato la cura e gestione ad una società, evidenziando che, in ogni caso, da una iniziale situazione di parziale e scarna tenuta dei libri e delle scritture contabili, reperiti dal curatore presso lo studio professionale, si era poi passati, dall'anno 2012, a una omessa tenuta della documentazione, situazione della quale il ricorrente si era assolutamente disinteressato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 - 01). Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato che la condotta accertata configura il fatto tipico descritto dell'art. 217, comma 2, I.fall. che, quale reato di pericolo presunto e di pura condotta posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, si concretizza anche in assenza di danni o di messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867-01, in motivazione; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508- 01). 3. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si ripropone la censura, già articolata con l'atto di appello, relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza una reale critica alla risposta offerta dall'impugnata sentenza. La Corte territitoriale ha dato atto dell'analisi dei dati contabili condotta dal curatore e dei comportamenti contrari ad una corretta gestione della società assunti dal ricorrente, evidenziando, in particolare, che: un calo del volume d'affari si era già manifestato nell'anno 2009; il costo del personale, già nell'anno 2011, aveva superato il fatturato annuale; uno dei clienti della società era la "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", amministrata dal padre del ricorrente; le irregolarità nei pagamenti dovuti all'Erario e agli istituti previdenziali, inizialmente esigui e, via 3)e via, sempre più consistenti, risalivano a parecchi anni addietro e, dall'anno 2010, avevano raggiunto un ammontare pari a parecchie migliaia di euro; a fronte a tale situazione debitoria, dal canto suo, il ricorrente aveva continuato ad attingere il compenso per l'attività di amministratore. Nella specie, i giudici hanno compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della società, cogliendo nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive un comportamento che, andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali, rendeva prevedibile, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337). 4. Il terzo motivo, concernente sia l'applicazione della aggravante contestata ex art. 219, comma 2, legge fall., sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Al riguardo, si è affermato che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01, in motivazione). Nella specie, dunque, la Corte, a fronte delle accertate condotte penalmente rilevanti, ha correttamente valutato la ricorrenza dell'aggravante contestata. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettmelli, Rv. 271269). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione dell'oggettiva gravità del fatto, del comportamento di abbandono della società da parte del ricorrente e dell'assenza delle più elementari forme di cautela nella gestione della compagine, in uno con i precedenti penali, non contestati, dai quali [OSCURATO:PERSONA] è gravato. Dalle suesposte considerazioni consegue che sia la ritenuta aggravante ex art. 219, comma 2, legge fall., sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione sufficiente ed esente da manifesta illogicità. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore