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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08398/2026

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esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rossi-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.298/2025depositata il 14/02/2025.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 10584/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 8398/2026Data pubblicazione 03/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese possono essere compensate fra i ricorrenti e le due particontroricorrenti, atteso che nella rinuncia si assume essere intervenutoaccordo transattivo e le parti controricorrenti, cui la rinuncia è statacomunicata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 390 c.p.c. nulla hannoritenuto di osservare;considerato che non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapportoprocessuale con le parti rimaste intimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese fra le particostituite.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rossi-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.298/2025depositata il 14/02/2025.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 10584/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 8398/2026Data pubblicazione 03/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese possono essere compensate fra i ricorrenti e le due particontroricorrenti, atteso che nella rinuncia si assume essere intervenutoaccordo transattivo e le parti controricorrenti, cui la rinuncia è statacomunicata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 390 c.p.c. nulla hannoritenuto di osservare;considerato che non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapportoprocessuale con le parti rimaste intimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra le particostituite.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris