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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 32698/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettatol’opposizione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento del 13/03/2025, col quale era rigettata la richiesta intesa adottenere la revoca della confisca dell’immobile intestato alla suddetta e destinatoad abitazione familiare, sito al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, acquistato il 10febbraio 2004 per il prezzo di euro 286.000,00, confisca disposta in forza dicondanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA], compagno e convivente della suddetta,per delitti di usura e di estorsione commessi fino al 2007 (la [OSCURATO:PERSONA] venivaassolta dal delitto di ricettazione commesso in data 26 giugno 2007, unico reatocontestatole).2.

Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreper cassazione, deducendo violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. e viziodi motivazione.Lamenta la difesa, con il primo motivo di impugnazione, che l’ordinanzaemessa in sede di opposizione ha reiterato il contenuto di quella opposta e nonha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], prima compagna e poi consorte di [OSCURATO:PERSONA] per usura e intestataria dell’immobile destinato ad abitazione difamiglia, di cui chiede la restituzione, assolta dal reato di ricettazione contestatonello stesso processo, avesse una propria disponibilità economica, comedimostrato dalla consulenza tecnica di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], e avesse, quindi,potuto acquistare il bene con la propria provvista lecita.Col secondo motivo di ricorso il difensore si duole che la Corte territorialeabbia ritenuto non significativi i dissequestri compiuti in sede cautelare di alcunibeni (in quanto considerati non riconducibili ad azioni illecite), invece rilevanti aifini della definizione del contesto in cui la coppia ha operato.La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Entrambi i motivi di impugnazione, invero, sono generici e aspecifici, afronte di un’ordinanza che evidenzia che a) il complesso dei redditi dei coniugi astento consentiva di coprire le rate del mutuo relativo all’immobile confiscato enon vi era adeguata giustificazione dell’acquisto dell’immobile se non con iproventi occulti e illeciti da attività usuraria per cui [OSCURATO:PERSONA] risulta essere statocondannato con decisione irrevocabile, b) la difesa, anziché fornire un prospettodelle occupazioni e, quindi dei guadagni della sola [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero statiinvestiti nell’acquisto dell’immobile, ha operato attraverso la consulenza di parteuna ricostruzione della situazione patrimoniale della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] cheparte proprio dai redditi del primo, inutilizzabile, pertanto, ai fini richiesti poichéfacente leva su redditi che già in sede di cognizione, con decisione definitiva,sono stati ritenuti provento dei traffici usurari di [OSCURATO:PERSONA], c) non rilevano levicende cautelari di altri beni, d) il fatto che il bene immobile fosse intestato aduna società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], oltre a non trovare sostegno nelladocumentazione in atti dalla quale emerge che la donna si è resa formalmenteacquirente in proprio del bene (e, d’altra parte, se fosse esatta la premessacadrebbe la stessa legittimazione della ricorrente in proprio a chiedere larestituzione di un bene della società), non è di alcuna utilità per la difesa,essendo processualmente accertato, con efficacia di giudicato, che l’istante,come da lei stessa sostenuto nel relativo procedimento penale (nel quale eraassolta infatti dalla ricettazione), era una mera testa di legno di [OSCURATO:PERSONA], reale edunico gestore della società, con la conseguente infondatezza di qualsiasi pretesarestitutoria, per non avere mai concorso la [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto del bene né averemai avuto sullo stesso alcun potere di fatto, essendone la mera fittiziaintestataria attraverso la società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].2.All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dellaPariota al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equodeterminare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendole condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13giugno 2000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettatol’opposizione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento del 13/03/2025, col quale era rigettata la richiesta intesa adottenere la revoca della confisca dell’immobile intestato alla suddetta e destinatoad abitazione familiare, sito al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, acquistato il 10febbraio 2004 per il prezzo di euro 286.000,00, confisca disposta in forza dicondanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA], compagno e convivente della suddetta,per delitti di usura e di estorsione commessi fino al 2007 (la [OSCURATO:PERSONA] venivaassolta dal delitto di ricettazione commesso in data 26 giugno 2007, unico reatocontestatole).2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreper cassazione, deducendo violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. e viziodi motivazione.Lamenta la difesa, con il primo motivo di impugnazione, che l’ordinanzaemessa in sede di opposizione ha reiterato il contenuto di quella opposta e nonha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], prima compagna e poi consorte di [OSCURATO:PERSONA] per usura e intestataria dell’immobile destinato ad abitazione difamiglia, di cui chiede la restituzione, assolta dal reato di ricettazione contestatonello stesso processo, avesse una propria disponibilità economica, comedimostrato dalla consulenza tecnica di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], e avesse, quindi,potuto acquistare il bene con la propria provvista lecita.Col secondo motivo di ricorso il difensore si duole che la Corte territorialeabbia ritenuto non significativi i dissequestri compiuti in sede cautelare di alcunibeni (in quanto considerati non riconducibili ad azioni illecite), invece rilevanti aifini della definizione del contesto in cui la coppia ha operato.La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Entrambi i motivi di impugnazione, invero, sono generici e aspecifici, afronte di un’ordinanza che evidenzia che a) il complesso dei redditi dei coniugi astento consentiva di coprire le rate del mutuo relativo all’immobile confiscato enon vi era adeguata giustificazione dell’acquisto dell’immobile se non con iproventi occulti e illeciti da attività usuraria per cui [OSCURATO:PERSONA] risulta essere statocondannato con decisione irrevocabile, b) la difesa, anziché fornire un prospettodelle occupazioni e, quindi dei guadagni della sola [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero statiinvestiti nell’acquisto dell’immobile, ha operato attraverso la consulenza di parteuna ricostruzione della situazione patrimoniale della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] cheparte proprio dai redditi del primo, inutilizzabile, pertanto, ai fini richiesti poichéfacente leva su redditi che già in sede di cognizione, con decisione definitiva,sono stati ritenuti provento dei traffici usurari di [OSCURATO:PERSONA], c) non rilevano levicende cautelari di altri beni, d) il fatto che il bene immobile fosse intestato aduna società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], oltre a non trovare sostegno nelladocumentazione in atti dalla quale emerge che la donna si è resa formalmenteacquirente in proprio del bene (e, d’altra parte, se fosse esatta la premessacadrebbe la stessa legittimazione della ricorrente in proprio a chiedere larestituzione di un bene della società), non è di alcuna utilità per la difesa,essendo processualmente accertato, con efficacia di giudicato, che l’istante,come da lei stessa sostenuto nel relativo procedimento penale (nel quale eraassolta infatti dalla ricettazione), era una mera testa di legno di [OSCURATO:PERSONA], reale edunico gestore della società, con la conseguente infondatezza di qualsiasi pretesarestitutoria, per non avere mai concorso la [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto del bene né averemai avuto sullo stesso alcun potere di fatto, essendone la mera fittiziaintestataria attraverso la società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].2.All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dellaPariota al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equodeterminare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendole condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13giugno 2000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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