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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 03927/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la decisione impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 15 marzo 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui ai capi 1), 2) e 9).

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla competenza territoriale. - il difetto di motivazione quanto alla prova della collaborazione stabile dell'indagato con l'associazione e della coscienza e la volontà di farne parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'incompetenza territoriale.

Deduce il ricorrente che nel procedimento di riesame aveva eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale distrettuale di Milano, in quanto il delitto associativo contestato era sorto e si era manifestato per la prima volta a Milano, come risultava degli atti del processo c.d.

Area 51 allegati alle memorie difensive depositate in sede di riesame.

Ad avviso del ricorrente, la contestazione mossa nel presente procedimento altro non sarebbe che l'individuazione di soggetti rimasti ignoti nell'ambito dell'indagini milanese, nonché la scoperta di ulteriori imputazioni in larga parte commesse in territorio lombardo e, dunque, una sorta di prosecuzione delittuosa in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Si sarebbe, infatti, al cospetto di una unica compagine associativa che opererebbe nel medesimo territorio allargato, con associati parzialmente coincidenti e con modalità operative comuni, in esecuzione di un medesimo disegno associativo, collegato peraltro funzionalmente alla medesima cosca di 'ndrangheta.

L'intervenuta definitività del processo denominato Area 51, dunque, determinerebbe l'attrazione della competenza del presente procedimento a Milano in quanto le Sezioni Unite, nella sentenza n. 27343 del 28 febbraio 2013, hanno ritenuto che lo stato e il grado dei procedimenti non abbiano alcuna ripercussione sull'operatività dei criteri di competenza per connessione.

3. Il motivo di ricorso si rivela infondato.

Il Tribunale di Catanzaro ha applicato la disciplina in materia di criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati associativi (che nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. attraggono la competenza dei reati connessi, quand'anche più gravi: Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp.

G.U.P.

Tribunale Roma, Rv. 276391), dando correttamente rilievo «al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (ex plurimis: Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 2721852; Sez. 2, n. 23211 del 09/06/2014, Morinelli, Rv. 259653 - 01).

In questa prospettiva interpretativa il Tribunale del riesame ha, non certo illogicamente, rilevato che il sodalizio criminoso contestato al capo 1) ha sede nel territorio di Guardavalle in quanto in questo luogo il soggetto di vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], ha dimorato e operato lungo tutto il periodo delle indagini, dal momento della sua scarcerazione (avvenuta in data 31 maggio 2014) sino a quello in cui si era reso latitante (novembre 2020); diversi sodali, pur risiedendo in diversi ambiti territoriali, si sono recati con cadenza mensile in Calabria per approvvigionarsi di sostanza stupefacente; diversi reati fine risultano commessi in territorio calabrese.

4. Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha, inoltre, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa, rilevando che «le imputazioni di reato e la stessa impostazione accusatoria non lasciano emergere alcun elemento indicativo dell'unicità del sodalizio di cui art. 74 d.P.R. 309/90 ovvero anche solo del possibile collegamento tra l'organizzazione con sede nel milanese (per l'esattezza, ad Arluno) e nel calabrese (a Guardavalle e territori limitrofi)».

Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, con motivazione certamente non illogica e conforme al paradigma di legge, ha escluso la medesimezza dei sodalizi associativi sulla base di una pluralità di indici convergenti.

Nella valutazione del Tribunale del riesame, infatti, le uniche affinità tra l'associazione contestata al capo 1) e quella del procedimento di Aduno riguarderebbe alcune modalità di svolgimento del narcotraffico (l'utilizzazione di auto con doppi fondi o dispositivi BlackBerry per le conversazioni tra sodali), che, tuttavia, appaiono frequenti nell'esperienza giudiziaria in questo ambito e non possono certo determinare lo spostamento di competenza.

Non vi è, dunque, coincidenza tra i soggetti indicati come appartenenti ai due sodalizi, essendo solo tre i soggetti in comune tra le due indagini "Molo 13" e "Area 51"; uno di questi era [OSCURATO:PERSONA], che operava, per quanto emerso in fase cautelare, solo con riferimento a operazioni di importazione di sostanza stupefacente, essendo un broker internazionale di droga che ha collaborato con più realtà criminali.

Non sarebbe, inoltre, ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra i fatti commessi nelle due indagini "Molo 13" e "Area 51" e di certo la stessa non potrebbe riguardare indagati diversi da quelli coinvolti in entrambi i procedimenti.

5. Deve, peraltro, rilevarsi che, contrariamente agli assunti difensivi, non è ravvisabile la competenza del Tribunale di Milano neppure facendo ricorso ad una connessione tra le due associazioni.

Pur costituendo, infatti, la connessione criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, in quanto solo alcuni degli stessi risultano essere stati sodali dell'associazione di cui al procedimento Area 51 e, dunque, non potrebbe concretamente operare il criterio di connessione ai fini della competenza territoriale.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, diversamente da quanto ritenuto per il criterio di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha affermato che quello di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti nei due reati (sul punto Sez, U. n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, che ha ribadito il principio, pur giungendo a conclusioni diverse per il caso di nesso teleologico; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519).

6. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e illogica motivazione con riferimento al reato associativo.

Rileva il ricorrente che, secondo il giudice per le indagini preliminari, i gravi indizi della partecipazione del Riitano all'associazione finalizzata al narcotraffico si ricaverebbero dalla commissione di due episodi, uno, peraltro, relativo al traffico di droga leggera (capo 9) e funzionale all'acquisto di cocaina contestato al capo 2).

La difesa, tuttavia, in sede di riesame aveva eccepito che appariva insolita una partecipazione settimanale (e, segnatamente, di appena otto giorni) in un'associazione operante dal 2014 e in permanenza.

Il Tribunale del riesame avrebbe disatteso questa eccezione, richiamando «la qualità dei dialoghi captati» e i continui traffici di sostanza stupefacente; questa motivazione sarebbe, tuttavia, carente, in quanto la prova della partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico non potrebbe essere desunta esclusivamente dalla serialità degli scambi.

L'elemento della qualità dei dialoghi captati sarebbe, peraltro, assolutamente comune a ogni delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non certo specializzante rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74; i ritenuti continui traffici di sostanza stupefacente si riferirebbero, peraltro, al solo episodio di cui al capo 2).

Il Tribunale del riesame non avrebbe, dunque, motivato sulla prova della collaborazione stabile del Riitano al sodalizio, sorretta dalla coscienza e la volontà di far parte dell'associazione.

7. Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, Ermini, Rv. 278471 - 01, con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01; con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771 - 01; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes, Rv. 212682 - 01).

Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva, dunque, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati).

Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali principi distinguendo tra il tempo di osservazione nelle indagini della condotta partecipativa e la durata di tale condotta, che non necessariamente coincidono.Tutt'altro che illogicamente il Tribunale del riesame ha rilevato sul punto che la circostanza che gli elementi indiziari siano stati desunti da conversazioni e chat intercettate nel corso di un periodo temporale di pochi giorni non appare elemento idoneo ad escludere la partecipazione del Riitano al sodalizio, tenuto conto che la qualità dei dialoghi era dimostrativa «dell'esistenza di un rapporto tra l'odierno indagato e gli altri associati prolungato nel tempo, ben consolidato e basato sulla continua realizzazione di importazioni di droga per ingenti quantitativi, poi smerciati sul territorio nazionale».

Un ulteriore elemento di prova senz'altro indicativo dell'appartenenza dell'indagato all'associazione era, inoltre, costituito dalla possibilità di accedere a conversazioni attraverso il medesimo sistema criptato PGP, che era riservato solo alla ristretta cerchia degli associati.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la decisione impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 15 marzo 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui ai capi 1), 2) e 9). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla competenza territoriale. - il difetto di motivazione quanto alla prova della collaborazione stabile dell'indagato con l'associazione e della coscienza e la volontà di farne parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'incompetenza territoriale. Deduce il ricorrente che nel procedimento di riesame aveva eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale distrettuale di Milano, in quanto il delitto associativo contestato era sorto e si era manifestato per la prima volta a Milano, come risultava degli atti del processo c.d. Area 51 allegati alle memorie difensive depositate in sede di riesame. Ad avviso del ricorrente, la contestazione mossa nel presente procedimento altro non sarebbe che l'individuazione di soggetti rimasti ignoti nell'ambito dell'indagini milanese, nonché la scoperta di ulteriori imputazioni in larga parte commesse in territorio lombardo e, dunque, una sorta di prosecuzione delittuosa in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Si sarebbe, infatti, al cospetto di una unica compagine associativa che opererebbe nel medesimo territorio allargato, con associati parzialmente coincidenti e con modalità operative comuni, in esecuzione di un medesimo disegno associativo, collegato peraltro funzionalmente alla medesima cosca di 'ndrangheta. L'intervenuta definitività del processo denominato Area 51, dunque, determinerebbe l'attrazione della competenza del presente procedimento a Milano in quanto le Sezioni Unite, nella sentenza n. 27343 del 28 febbraio 2013, hanno ritenuto che lo stato e il grado dei procedimenti non abbiano alcuna ripercussione sull'operatività dei criteri di competenza per connessione. 3. Il motivo di ricorso si rivela infondato. Il Tribunale di Catanzaro ha applicato la disciplina in materia di criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati associativi (che nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. attraggono la competenza dei reati connessi, quand'anche più gravi: Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp. G.U.P. Tribunale Roma, Rv. 276391), dando correttamente rilievo «al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (ex plurimis: Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 2721852; Sez. 2, n. 23211 del 09/06/2014, Morinelli, Rv. 259653 - 01). In questa prospettiva interpretativa il Tribunale del riesame ha, non certo illogicamente, rilevato che il sodalizio criminoso contestato al capo 1) ha sede nel territorio di Guardavalle in quanto in questo luogo il soggetto di vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], ha dimorato e operato lungo tutto il periodo delle indagini, dal momento della sua scarcerazione (avvenuta in data 31 maggio 2014) sino a quello in cui si era reso latitante (novembre 2020); diversi sodali, pur risiedendo in diversi ambiti territoriali, si sono recati con cadenza mensile in Calabria per approvvigionarsi di sostanza stupefacente; diversi reati fine risultano commessi in territorio calabrese. 4. Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha, inoltre, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa, rilevando che «le imputazioni di reato e la stessa impostazione accusatoria non lasciano emergere alcun elemento indicativo dell'unicità del sodalizio di cui art. 74 d.P.R. 309/90 ovvero anche solo del possibile collegamento tra l'organizzazione con sede nel milanese (per l'esattezza, ad Arluno) e nel calabrese (a Guardavalle e territori limitrofi)». Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, con motivazione certamente non illogica e conforme al paradigma di legge, ha escluso la medesimezza dei sodalizi associativi sulla base di una pluralità di indici convergenti. Nella valutazione del Tribunale del riesame, infatti, le uniche affinità tra l'associazione contestata al capo 1) e quella del procedimento di Aduno riguarderebbe alcune modalità di svolgimento del narcotraffico (l'utilizzazione di auto con doppi fondi o dispositivi BlackBerry per le conversazioni tra sodali), che, tuttavia, appaiono frequenti nell'esperienza giudiziaria in questo ambito e non possono certo determinare lo spostamento di competenza. Non vi è, dunque, coincidenza tra i soggetti indicati come appartenenti ai due sodalizi, essendo solo tre i soggetti in comune tra le due indagini "Molo 13" e "Area 51"; uno di questi era [OSCURATO:PERSONA], che operava, per quanto emerso in fase cautelare, solo con riferimento a operazioni di importazione di sostanza stupefacente, essendo un broker internazionale di droga che ha collaborato con più realtà criminali. Non sarebbe, inoltre, ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra i fatti commessi nelle due indagini "Molo 13" e "Area 51" e di certo la stessa non potrebbe riguardare indagati diversi da quelli coinvolti in entrambi i procedimenti. 5. Deve, peraltro, rilevarsi che, contrariamente agli assunti difensivi, non è ravvisabile la competenza del Tribunale di Milano neppure facendo ricorso ad una connessione tra le due associazioni. Pur costituendo, infatti, la connessione criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, in quanto solo alcuni degli stessi risultano essere stati sodali dell'associazione di cui al procedimento Area 51 e, dunque, non potrebbe concretamente operare il criterio di connessione ai fini della competenza territoriale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, diversamente da quanto ritenuto per il criterio di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha affermato che quello di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti nei due reati (sul punto Sez, U. n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, che ha ribadito il principio, pur giungendo a conclusioni diverse per il caso di nesso teleologico; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519). 6. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e illogica motivazione con riferimento al reato associativo. Rileva il ricorrente che, secondo il giudice per le indagini preliminari, i gravi indizi della partecipazione del Riitano all'associazione finalizzata al narcotraffico si ricaverebbero dalla commissione di due episodi, uno, peraltro, relativo al traffico di droga leggera (capo 9) e funzionale all'acquisto di cocaina contestato al capo 2). La difesa, tuttavia, in sede di riesame aveva eccepito che appariva insolita una partecipazione settimanale (e, segnatamente, di appena otto giorni) in un'associazione operante dal 2014 e in permanenza. Il Tribunale del riesame avrebbe disatteso questa eccezione, richiamando «la qualità dei dialoghi captati» e i continui traffici di sostanza stupefacente; questa motivazione sarebbe, tuttavia, carente, in quanto la prova della partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico non potrebbe essere desunta esclusivamente dalla serialità degli scambi. L'elemento della qualità dei dialoghi captati sarebbe, peraltro, assolutamente comune a ogni delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non certo specializzante rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74; i ritenuti continui traffici di sostanza stupefacente si riferirebbero, peraltro, al solo episodio di cui al capo 2). Il Tribunale del riesame non avrebbe, dunque, motivato sulla prova della collaborazione stabile del Riitano al sodalizio, sorretta dalla coscienza e la volontà di far parte dell'associazione. 7. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, Ermini, Rv. 278471 - 01, con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01; con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771 - 01; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes, Rv. 212682 - 01). Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva, dunque, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali principi distinguendo tra il tempo di osservazione nelle indagini della condotta partecipativa e la durata di tale condotta, che non necessariamente coincidono.Tutt'altro che illogicamente il Tribunale del riesame ha rilevato sul punto che la circostanza che gli elementi indiziari siano stati desunti da conversazioni e chat intercettate nel corso di un periodo temporale di pochi giorni non appare elemento idoneo ad escludere la partecipazione del Riitano al sodalizio, tenuto conto che la qualità dei dialoghi era dimostrativa «dell'esistenza di un rapporto tra l'odierno indagato e gli altri associati prolungato nel tempo, ben consolidato e basato sulla continua realizzazione di importazioni di droga per ingenti quantitativi, poi smerciati sul territorio nazionale». Un ulteriore elemento di prova senz'altro indicativo dell'appartenenza dell'indagato all'associazione era, inoltre, costituito dalla possibilità di accedere a conversazioni attraverso il medesimo sistema criptato PGP, che era riservato solo alla ristretta cerchia degli associati. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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