Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20161/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo che ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come appello, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere, pronunciando sul prosieguo dell'attività aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Lunaset pubblicità s.r.l. e Lunaset s.r.I., oggetto del decreto di confisca n. 19 del 2020 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la messa in liquidazione delle prime due società ed autorizzato l'esercizio provvisorio della terza allo scopo di preservarne il patrimonio aziendale.

2. Il Tribunale ha dato atto dello svolgimento della verifica sul programma di prosecuzione aziendale di cui all'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 attraverso diverse udienze funzionali alla disamina della relazione programmatica dell'amministratore giudiziario, in contraddittorio con il proposto ed il Pubblico Ministero.

L'amministratore giudiziario ha sostenuto la necessità della messa in liquidazione delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Lunaset pubblicità s.r.I., essenzialmente, a causa delle perdite maturate e della impossibilità di prendere in considerazione ogni proposta di prosecuzione dell'attività aziendale, se non previa ricapitalizzazione delle società, volta a ripianare le perdite subite.

Nel pervenire alle predette conclusioni, il Tribunale ha, dapprima, dato atto del fallimento di ogni interlocuzione tra l'amministrazione giudiziaria e le realtà imprenditoriali facenti capo a Piccirillo, anche per la sostanziale impossibilità di operare delle tre società delle quali ha evidenziato la condizione di «sotto- patrimonializzazione» che ne imporrebbe la liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4 cod. civ.

Sul punto, ha segnalato la previsione di cui all'art. 6 dl. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La norma prevede l'inoperatività della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4, cod. civ. nel caso di perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

E' stata evidenziata l'esistenza di una controversa interpretazione della norma, con particolare riferimento alla nozione di «perdite emerse», ovvero se debba aversi esclusivo riguardo a quelle realizzatesi durante il periodo di pandemia da COVID-19 e a causa della stessa o anche a quelle accertate durante quella situazione, ma realizzatesi negli esercizi precedenti.

La questione è stata reputata di «scarso significato», stante la situazione patrimoniale delle società avviate alla liquidazione per le quali è stata ritenuta carente qualsiasi prospettiva di prosecuzione dell'attività.

I

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltre che per mancanza di motivazione ex art. 125, commi 3 e 9, cod. proc. pen.

In primo luogo, ha rilevato che, diversamente da quanto riportato nella motivazione dell'ordinanza, l'amministratore giudiziario non aveva chiesto la messa in liquidazione delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Lunaset pubblicità s.r.l. ma la prosecuzione della loro attività, per come risultante, in particolare, dalla relazione - istanza 1/2021 del 21 gennaio 2021 nella quale era stata prospettata l'esigenza di una continuità nella gestione aziendale.

A fronte di tale prospettazione, a dire della difesa, si era rivelata «incomprensibile» la richiesta di messa in liquidazione avanzata in udienza.

E' stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 cit. in quanto il Tribunale ha omesso di prendere posizione sull'interpretazione da dare alla norma che, laddove fosse stata interpretata in senso estensivo con riguardo al periodo in cui si sono determinate le perdite (non necessariamente verificatesi nel periodo di pandemia), avrebbe precluso la messa in liquidazione.

In ogni caso, le relazioni dell'amministratore avevano descritto condizioni delle società compatibili con la prosecuzione della loro attività.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto che, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione venga qualificato come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli.

2. Oggetto del procedimento è la verifica del programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che, nel caso di specie, prevede anche la prospettazione della messa in liquidazione di due delle tre società oggetto del provvedimento di confisca in prevenzione.

Il ricorso presentato nell'interesse del proposto ha ad oggetto un primo profilo che afferisce alla mancata esatta individuazione dell'oggetto della relazione dell'amministratore ed un secondo che riguarda la violazione della disciplina emergenziale che ha previsto limiti di operatività della causa di scioglimento dell'art. 2484, comma primo, n. 4 cod. civ.

2.1. Rileva, sul punto specifico in ordine al quale il Procuratore Generale ha svolto considerazioni assolutamente condivisibili, l'arresto per cui «il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod., disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali, è impugnabile dinanzi alla corte di appello» (Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702).

Il principio, pur essendo stato affermato con riguardo all'approvazione del programma di gestione, può trovare applicazione anche alla fattispecie in esame costituita dal provvedimento con il quale il tribunale decide la messa in liquidazione della società.

Peraltro, nel caso già deciso dalla Corte, il provvedimento era consistito nell'approvazione del programma di gestione e nella disposizione della cessazione dell'attività e dell'estinzione della ditta individuale con cancellazione della partita IVA e del codice fiscale, con onere dell'amministratore giudiziario di affidare all'IVG l'incarico di vendere i beni mobili rinvenuti in occasione del sequestro.

2.2. Richiamando i principi generali elaborati da Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, segnatamente con riguardo alle misure patrimoniali, la Corte è pervenuta all'affermazione, anche nella materia di interesse, del principio del doppio grado di impugnazione.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia citata, si sono pronunciate sulla questione dell'impugnabilità del provvedimento del tribunale che abbia rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario sollecitato ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

Nel pervenire alla conclusione della possibilità di proporre appello avverso detto provvedimento, la Corte ha disatteso, in primo luogo, la tesi della ricorribilità per cassazione del richiamato provvedimento.

E' stata esclusa l'applicabilità dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. ritenendo «neutro» il richiamo,operato dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 alle «forme previste» dalla disposizione generale in materia di procedimenti camerali essenzialmente in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, con particolare riguardo al ricorso per cassazione.

Quanto all'appello, invece, le Sezioni Unite hanno indicato una serie di casi in cui, attraverso l'interpretazione analogica, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla individuazione dell'appello quale mezzo di impugnazione attraverso il combinato disposto degli artt. 27 e 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

Proprio tale seconda disposizione è stata individuata quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione».

E' stato, altresì, ritenuto improprio il richiamo all'art. 111, comma 7, Cost. non vedendosi in tema di provvedimenti definitivi in materia di libertà personale.

Le Sezioni Unite non hanno ritenuto di aderire neppure alla tesi della inoppugnabilità (con qualsiasi mezzo) del provvedimento di diniego del controllo giudiziario.

Per quanto rilevante in questa sede, è stato individuato nell'elencazione dell'ad. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 un catalogo «aperto» di provvedimenti avverso i quali è ammissibile la proposizione dell'impugnazione di merito con il mezzo dell'appello.

Si tratta di una disposizione che ha lo scopo di «perseguire un tendenziale completamento del catalogo dei provvedimenti impugnabili in base al criterio del caso analogo.

Si è cioè ampliato e integrato il novero dei provvedimenti in tema di sequestro, confisca e cauzione impugnabili in maniera omogenea, trattandosi di provvedimenti volti a realizzare situazioni ablative assimilabili e dunque da presidiare con identico mezzo di impugnazione».

Il principio generale che la Corte ha inteso enunciare con il predetto arresto è nel senso di individuare l'appello di cui all'ad. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale mezzo di impugnazione «generale» in funzione della individuazione di uno strumento che possa offrire una idonea tutela giurisdizionale attraverso il doppio grado «di merito» per situazioni ugualmente incidenti su diritti patrimoniali.

3. L'orientamento segnalato deve trovare applicazione anche alla materia oggetto del presente procedimento essendo direttamente incidente sui diritti patrimoniali del proposto il provvedimento che dispone la messa in liquidazione di alcune società oggetto di confisca.

Si tratta di provvedimento rispetto al quale deve essere garantito il doppio giudizio di merito che, pur non essendo previsto specificamente dall'ad. 41 d.lgs. n. 159 del 2011, deve ritenersi immanente nel sistema per effetto di una interpretazione estensiva dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 per come suggerita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Analogamente a quanto deciso, peraltro, da Sez. 2, n. 28922 del 2020 in punto di cessazione dell'attività e vendita dei beni, deve ritenersi che anche il provvedimento con il quale venga disposta la messa in liquidazione di società oggetto di confisca sia suscettibile di impugnazione mediante appello.

4. Da quanto esposto, discende che, riqualificata l'impugnazione come appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli affinché provveda, essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo che ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come appello, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere, pronunciando sul prosieguo dell'attività aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Lunaset pubblicità s.r.l. e Lunaset s.r.I., oggetto del decreto di confisca n. 19 del 2020 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la messa in liquidazione delle prime due società ed autorizzato l'esercizio provvisorio della terza allo scopo di preservarne il patrimonio aziendale. 2. Il Tribunale ha dato atto dello svolgimento della verifica sul programma di prosecuzione aziendale di cui all'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 attraverso diverse udienze funzionali alla disamina della relazione programmatica dell'amministratore giudiziario, in contraddittorio con il proposto ed il Pubblico Ministero. L'amministratore giudiziario ha sostenuto la necessità della messa in liquidazione delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Lunaset pubblicità s.r.I., essenzialmente, a causa delle perdite maturate e della impossibilità di prendere in considerazione ogni proposta di prosecuzione dell'attività aziendale, se non previa ricapitalizzazione delle società, volta a ripianare le perdite subite. Nel pervenire alle predette conclusioni, il Tribunale ha, dapprima, dato atto del fallimento di ogni interlocuzione tra l'amministrazione giudiziaria e le realtà imprenditoriali facenti capo a Piccirillo, anche per la sostanziale impossibilità di operare delle tre società delle quali ha evidenziato la condizione di «sotto- patrimonializzazione» che ne imporrebbe la liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4 cod. civ. Sul punto, ha segnalato la previsione di cui all'art. 6 dl. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. La norma prevede l'inoperatività della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4, cod. civ. nel caso di perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. E' stata evidenziata l'esistenza di una controversa interpretazione della norma, con particolare riferimento alla nozione di «perdite emerse», ovvero se debba aversi esclusivo riguardo a quelle realizzatesi durante il periodo di pandemia da COVID-19 e a causa della stessa o anche a quelle accertate durante quella situazione, ma realizzatesi negli esercizi precedenti. La questione è stata reputata di «scarso significato», stante la situazione patrimoniale delle società avviate alla liquidazione per le quali è stata ritenuta carente qualsiasi prospettiva di prosecuzione dell'attività. I 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltre che per mancanza di motivazione ex art. 125, commi 3 e 9, cod. proc. pen. In primo luogo, ha rilevato che, diversamente da quanto riportato nella motivazione dell'ordinanza, l'amministratore giudiziario non aveva chiesto la messa in liquidazione delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Lunaset pubblicità s.r.l. ma la prosecuzione della loro attività, per come risultante, in particolare, dalla relazione - istanza 1/2021 del 21 gennaio 2021 nella quale era stata prospettata l'esigenza di una continuità nella gestione aziendale. A fronte di tale prospettazione, a dire della difesa, si era rivelata «incomprensibile» la richiesta di messa in liquidazione avanzata in udienza. E' stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 cit. in quanto il Tribunale ha omesso di prendere posizione sull'interpretazione da dare alla norma che, laddove fosse stata interpretata in senso estensivo con riguardo al periodo in cui si sono determinate le perdite (non necessariamente verificatesi nel periodo di pandemia), avrebbe precluso la messa in liquidazione. In ogni caso, le relazioni dell'amministratore avevano descritto condizioni delle società compatibili con la prosecuzione della loro attività. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto che, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione venga qualificato come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli. 2. Oggetto del procedimento è la verifica del programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che, nel caso di specie, prevede anche la prospettazione della messa in liquidazione di due delle tre società oggetto del provvedimento di confisca in prevenzione. Il ricorso presentato nell'interesse del proposto ha ad oggetto un primo profilo che afferisce alla mancata esatta individuazione dell'oggetto della relazione dell'amministratore ed un secondo che riguarda la violazione della disciplina emergenziale che ha previsto limiti di operatività della causa di scioglimento dell'art. 2484, comma primo, n. 4 cod. civ. 2.1. Rileva, sul punto specifico in ordine al quale il Procuratore Generale ha svolto considerazioni assolutamente condivisibili, l'arresto per cui «il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod., disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali, è impugnabile dinanzi alla corte di appello» (Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702). Il principio, pur essendo stato affermato con riguardo all'approvazione del programma di gestione, può trovare applicazione anche alla fattispecie in esame costituita dal provvedimento con il quale il tribunale decide la messa in liquidazione della società. Peraltro, nel caso già deciso dalla Corte, il provvedimento era consistito nell'approvazione del programma di gestione e nella disposizione della cessazione dell'attività e dell'estinzione della ditta individuale con cancellazione della partita IVA e del codice fiscale, con onere dell'amministratore giudiziario di affidare all'IVG l'incarico di vendere i beni mobili rinvenuti in occasione del sequestro. 2.2. Richiamando i principi generali elaborati da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, segnatamente con riguardo alle misure patrimoniali, la Corte è pervenuta all'affermazione, anche nella materia di interesse, del principio del doppio grado di impugnazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia citata, si sono pronunciate sulla questione dell'impugnabilità del provvedimento del tribunale che abbia rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario sollecitato ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel pervenire alla conclusione della possibilità di proporre appello avverso detto provvedimento, la Corte ha disatteso, in primo luogo, la tesi della ricorribilità per cassazione del richiamato provvedimento. E' stata esclusa l'applicabilità dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. ritenendo «neutro» il richiamo,operato dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 alle «forme previste» dalla disposizione generale in materia di procedimenti camerali essenzialmente in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, con particolare riguardo al ricorso per cassazione. Quanto all'appello, invece, le Sezioni Unite hanno indicato una serie di casi in cui, attraverso l'interpretazione analogica, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla individuazione dell'appello quale mezzo di impugnazione attraverso il combinato disposto degli artt. 27 e 10 d.lgs. n. 159 del 2011. Proprio tale seconda disposizione è stata individuata quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione». E' stato, altresì, ritenuto improprio il richiamo all'art. 111, comma 7, Cost. non vedendosi in tema di provvedimenti definitivi in materia di libertà personale. Le Sezioni Unite non hanno ritenuto di aderire neppure alla tesi della inoppugnabilità (con qualsiasi mezzo) del provvedimento di diniego del controllo giudiziario. Per quanto rilevante in questa sede, è stato individuato nell'elencazione dell'ad. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 un catalogo «aperto» di provvedimenti avverso i quali è ammissibile la proposizione dell'impugnazione di merito con il mezzo dell'appello. Si tratta di una disposizione che ha lo scopo di «perseguire un tendenziale completamento del catalogo dei provvedimenti impugnabili in base al criterio del caso analogo. Si è cioè ampliato e integrato il novero dei provvedimenti in tema di sequestro, confisca e cauzione impugnabili in maniera omogenea, trattandosi di provvedimenti volti a realizzare situazioni ablative assimilabili e dunque da presidiare con identico mezzo di impugnazione». Il principio generale che la Corte ha inteso enunciare con il predetto arresto è nel senso di individuare l'appello di cui all'ad. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale mezzo di impugnazione «generale» in funzione della individuazione di uno strumento che possa offrire una idonea tutela giurisdizionale attraverso il doppio grado «di merito» per situazioni ugualmente incidenti su diritti patrimoniali. 3. L'orientamento segnalato deve trovare applicazione anche alla materia oggetto del presente procedimento essendo direttamente incidente sui diritti patrimoniali del proposto il provvedimento che dispone la messa in liquidazione di alcune società oggetto di confisca. Si tratta di provvedimento rispetto al quale deve essere garantito il doppio giudizio di merito che, pur non essendo previsto specificamente dall'ad. 41 d.lgs. n. 159 del 2011, deve ritenersi immanente nel sistema per effetto di una interpretazione estensiva dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 per come suggerita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. Analogamente a quanto deciso, peraltro, da Sez. 2, n. 28922 del 2020 in punto di cessazione dell'attività e vendita dei beni, deve ritenersi che anche il provvedimento con il quale venga disposta la messa in liquidazione di società oggetto di confisca sia suscettibile di impugnazione mediante appello. 4. Da quanto esposto, discende che, riqualificata l'impugnazione come appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli affinché provveda, essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il g
Decreto Cassazione n. 20161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris