CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce - ricorrente - E Ing. [OSCURATO:PERSONA] edile [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti del 26.2.2017in calce. - controricorrente - avverso la sentenza 3736/2016 del 8.3.2016 della Corte di Appello di Roma non notificata pronuciata nel giudizio n. 6552/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Pag. 1 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di procedura di evidenza pubblica, registrata il 2.8.2002, n. 2099, veniva stipulato tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa del geom. [OSCURATO:PERSONA] un contratto di appalto con il quale a detta ditta veniva affidata, per il corrispettivo di € 262.070,37 al netto del ribasso ed oltre 5.061,28 per oneri sicurezza, la realizzazione di lavori indicati come “Interventi silvo- pastorali”, opere tutte previste dal progetto PS33/P18 finanziato dall’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno. Interveniva, inoltre, progetto di variante delle originarie previsioni progettuali. I lavori venivano conclusi il 26.04.2005 e positivamente collaudati, nonostante che la data, originariamente fissata dal contratto fosse il 5.2.2004 (durata complessiva 18 mesi). Tuttavia, durante lo svolgimento dei lavori, erano state disposte molteplici sospensioni per vari motivi, con la conseguente impossibilità di ultimare le opere nei termini preventivamente concordati nel contratto d'appalto. 2. Il controricorrente ing. Cimino, pertanto, adiva la Camera Arbitrale dei contratti pubblici di Roma con domanda di arbitrato ex art 56 del capitolato speciale per sentir determinare gli importi dovuti per le molteplici sospensioni, così come individuate nella riserva n. 1 del I SAL; accertare l’entità dei sovraprezzi spettanti per le mutate condizioni dei lavori, così come individuate nella riserva n.2, ed, infine, accertare i compensi per i lavori ulteriori eseguiti (riserva n.3). Nel giudizio arbitrale si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle istanze di controparte. Dopo l’espletamento di CTU in data 21.11.2011 veniva depositato il lodo che accoglieva in parte le domande relative alle reserve nn. 1, 2 e 3 e condannava il Comune al pagamento della complessiva somma di € 117.000, ponendo a carico del Comune stesso 1/3 delle spese ed onorari del giudizio ed il restante a carico della impresa Cimino. Le spese di CTU erano ripartite al 50%. 3. Con atto del 17-19.11.2012 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo dinanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo la sua dichiarazione di nullità e l’accoglimento dell’eccezione di tardività delle reserve, formulate soltanto in sede Pag. 2 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di approvazione del I SAL. Chiedeva, inoltre, di porre a totale carico dell’impresa Cimino le spese, gli onorari e il compenso CTU del giudizio arbitrale, oltre a quelle relative al grado di appello. L’impresa si costituiva chiedendo il rigetto delle istanze attoree. La Corte di Appello di Roma ritenne fondata l’eccezione sulla tardività della formulazione delle reserve, dichiarò assorbiti i rilievi delle reserve nn.2 e 3, ma respinse il motivo di contestazione relativo ai lavori ulteriori ritenendo che all’impresa spettassero i relativi compensi. 4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricorre nei confronti della predetta decisione relativa all’impugnazione di un lodo arbitrale reso in materia di contratto di appalto di opere con atto affidato a due motivi: 1° Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 DPR 554/1999; degli artt. 2041 e 2042 c.c.; dell’art. 112 c.p.c.; 2° Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 814 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. La parte intimata ing. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], perché inammissibile e infondato. Ha spiegato, inoltre, ricorso incidentale per: 4.1 annullare l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3636/2016 limitatamente al capo ove ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza per tardiva formulazione delle riserve relative ai danni derivati dalle sospensioni e riprese lavori già proposta in sede arbitrale; 4.2 annullare la predetta sentenza limitatamente al capo in cui ha ritenuto fondato il quinto motivo di impugnazione sulla erroneità sulle statuizioni sulle spese. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 aprile 2022. Le parti hanno presentato memoria: quella di parte controricorrente è pervenuta solo il 21.4.2022 e quindi tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con i due motivi il ricorrente Comune evidenzia che la Corte di Appello di Roma: Pag. 3 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 5.1 nel ritenere infondato il quarto motivo d’impugnazione, sostenendo che i lavori ulteriori sarebbero stati ratificati a causa della mancata contestazione e della successiva accettazione delle opere eseguite, ha sostanzialmente violato l’art. 134 DPR n.554/1999, poiché al limite l’impresa avrebbe potuto formulare domanda di ingiustificato arricchimento che non era stata mai formulata; non avrebbe, inoltre, in ogni caso calcolato il ribasso d’asta sui lavori ulteriori che erano stati quantificati sulla base del solo prezziario; 5.2 pur accogliendo in parte i motivi di impugnazione del ricorrente avrebbe, contraddittoriamente, posto le spese di funzionamento del giudizio arbitrale e gli onorari dovuti al 50% a carico del ricorrente e non più ad 1/3, compensando le spese del giudizio di impugnazione. 6. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale evidenziando che la Corte di Appello di Roma: 6.1 avrebbe omesso di considerare che le riserve formulate riguardavano una richiesta di risarcimento del danno per fatti colposi o dolosi del committente che aveva sospeso i lavori per ovviare a precedenti sue mancanze ed inattività progettuali, protraendo la sospensione illegittimamente secondo quanto asserito dallo stesso CTU in sede arbitrale. In tali casi, il controricorrente sosteneva che la sede delle riserve sarebbe il registro di contabilità e non sarebbe soggetta al requisito della tempestività collegato inderogabilmente ai soli aumenti del costo dell’appalto per consentire all’amministrazione di vagliare fondatezza e entità degli aumenti richiesti; 6.2. avrebbe inoltre errato nella ripartizione delle spese ed onorari poiché nulla andava posto a carico del controricorrente. 7. Il primo motivo del ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. In materia di appalto di opere pubbliche, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica, solo, nel caso, in cui si tratti di variazioni o addizioni disposte dalla P.A. nei limiti di legge, ovvero riconosciute indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo e sempreché l'importo totale dell'opera, compresi i lavori extra contratto, rientri nei limiti di spesa approvata (ex multis Cass., n. 2312/2016). Cosicchè le variazioni introdotte unilateralmente dall'appaltatore, quando risultino indispensabili Pag. 4 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 all'esecuzione dell'opera e siano state riconosciute meritevoli di collaudo, Data pubblicazione 11/05/2022 sono legittime sempre che l'importo totale dell'opera rientri nei limiti delle spese approvate (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 2007, n.5278; 17 maggio 2006, n. 11501). L'art. 342, comma 2, l. n. 2248 del 1865, all. F, ha sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, ma ha fatta salva l’ipotesi che le variazioni fossero indispensabili per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposto di cui all'art. 103 r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate (Cass., 1, n.9570/2017): In tal caso, infatti, l'appaltatore − sempre che ne abbia fatto riserva − ha diritto ad una controprestazione monetaria determinata sulla base, non già dei principi dell'indebito arricchimento, ma dei prezzi contrattuali o, in mancanza, dei prezzi determinati a norma degli artt. 21 e 22 del richiamato r.d. n. 350/1895 (Cass., n. 7282/1995). Invero questa Corte ha da tempo precisato (Cass., 13432/2003; Cass., 12681/2004; Cass. 12985/2009) che "i lavori addizionali …. non previamente autorizzati …. possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate" (Cass., n. 29988/2020). La Corte d’appello ha accertato che le condizioni richieste fossero documentalmente emerse e tale giudizio non è sindacabile in questa sede. 8. Il secondo motivo del ricorso è fondato. La Corte ha disposto una reformatio in peius sulla ripartizione delle spese processuali facendo sì che l’impugnazione in parte (e in parte significativa) vittoriosa del Comune producesse un effetto per esso sfavorevole sul riparto delle spese di arbitrato. 9. Quanto ai motivi del ricorso incidentale del controricorrente il primo Pag. 5 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 motivo è inammissibile per errata indicazione della norma violata. Il controricorrente evoca una violazione dell’art. 342 c.p.c. che disciplina la forma dell’appello. Nella parte espositiva del motivo il controricorrente si sofferma esclusivamente sul merito della doglianza non facendo in alcun modo emergere quale sarebbe la violazione di una regola di diritto lamentata sulla quale la Corte dovrebbe esprimersi, in ipotesi diversa dall’enunciato art.342 c.p.c. Nulla si potrebbe evincere egualmente dalla memoria, presentata fuori termine perché pervenuta il 21.4.2022. Il secondo motivo che riguarda la ripartizione delle spese ed onorari, secondo il quale nulla avrebbe dovuto essere posto a carico del controricorrente, ha natura meramente consequenziale. 10. In conclusione la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata. Conseguentemente, decidendo nel merito ai sensi dell’art.384, comma 2, ultima parte, c.p.c., poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, regola la spese del giudiuzio arbitrale, ponendo a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 1/3 delle spese ed onorari del giudizio arbitrale ed il restante a carico della impresa Cimino e ripartisce le spese di conbsulenza tecnica d’ufficio, così come deliberato nel giudizio arbitrale. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, che grava sulla parte controricorrente e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, regola la spese del giudizio arbitrale, e pone a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] un terzo delle spese ed onorari del giudizio arbitrale ed il restante a carico della impresa Cimino; ripartisce le spese di consulenza tecnica al 50% così come deliberato nel giudizio arbitrale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese a favore del Pag. 6 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1756/2017 Numero sezionale 1739/2022 Numero di raccolta generale 15057/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 ricorrente liquidate nella somma di € 5.000,00 per compensi per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del controricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 7 a 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0