CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35503_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudicante avrebbe completamente omesso di motivare sul mancato proscioglimento per talune delle cause previste dall'articolo 129 citato; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11426 -26ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3361/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 35503/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35503_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudicante avrebbe completamente omesso di motivare sul mancato proscioglimento per talune delle cause previste dall'articolo 129 citato; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M