CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 00029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto correggersi dell'errore materiale e condannarsi alle spese sostenute da RELLA Pasquale. v". Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza n. 38930 del 12 settembre 2023, questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili COGNETTI Vincenzo e COGNETTI Riccardo avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/10/2022, con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Trani di assoluzione di RELLA Pasquale dal reato di cui all'art. 589, cod. pen., ai danni di COGNETTI Fabio; che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto o percettivo, avendo omesso di disporre in ordine alla richiesta di condanna delle parti civili soccombenti alle spese in favore di RELLA Pasquale, come da richiesta formulata all'udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso del foro di Roma, comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del RELLA; visti la nota 14 settembre 2023, con la quale il Consigliere relatore ha segnalato l'errore al Presidente titolare della Quarta Sezione penale e il conseguente provvedimento con il quale è stato disposto provvedersi in udienza dopo la pubblicazione; visto il parere del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale con condanna alle spese sostenute da RELLA Pasquale; ritenuto che - in tema di correzione di errori materiali - ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto (sez. 5, n. 36037 del 14/7/2022, M., Rv. 283772- 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art.130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità; Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705-01, in cui si è affermato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130, cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice); che, pertanto, deve procedersi in tal senso, con pronuncia di condanna delle parti civili ricorrenti anche al pagamento delle spese sostenute da RELLA Pasquale nel giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro tremila, oltre accessori come per legge; vista la nota spese depositata nell'interesse del RELLA con riferimento alla presente procedura di correzione dell'errore materiale; considerato, peraltro, che - nel caso di specie - la procedura di correzione è stata attivata dallo stesso ufficio; ritenuto, conseguentemente, che non possa procedersi alla liquidazione, in favore di RELLA Pasquale, delle spese relative alla presente procedura di correzione dell'errore materiale, come da nota spese depositata, difettando, per come sopra evidenziato in relazione alla natura obbligatoria della presente procedura, ogni profilo contenzioso e, quindi, ogni valutazione in ordine alla soccombenza di una delle parti; P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 38930 pronunciata dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione all'udienza del 12 settembre 2023 nel proc. n. 12780/23, nel senso che dopo la parola "ammende" deve leggersi ", nonché alla rifusione delle spese sostenute da RELLA Pasquale per questo giudizio di legittimità liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Nulla per le spese di questa procedura. Deciso il 12 dicembre 2023. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] «ente [OSCURATO:PERSONA]