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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29374/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1997avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;l'[OSCURATO:PERSONA] di Dio del Foro di Catania, che, in difesa dGreco, insiste per l'accoglimento del ricorso;udita l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala, che,in sostituzione tramite delega orale dell'[OSCURATO:PERSONA] delRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna ha condannato ex artt. 110,391-ter, comma terzo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] per avere, in concorso con ClaudioViti e [OSCURATO:PERSONA], indebitamente detenuto ricevuto e utilizzato, mentre eranodetenuti nella casa circondariale di Enna, il telefono cellulare decritto nellaimputazione.2.

Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamentodella sentenza.2.1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel disattendere, senza alcuna motivazione, la richiesta di riaprirel’istruttoria nel dibattimento per esperire una perizia tecnica sul telefono cellularesequestrato e oggetto del reato contestato per accertare il traffico telefonicoeffettivo e non quello desunto dai tabulati telefonici, che non consentono diaccertare con certezza l’uso del telefono.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto e utilizzato iltelefono, mentre risulta che il dispositivo era nascosto in una cella diversa da quellada lui occupata e usato in modo riservato quando le celle erano chiuse.Inoltre, si osserva che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] mancò il dolo relativo al reatocontestatogli perché egli si limitò a chiedere di avvisare i suoi familiari degli oraridelle chiamate ufficialmente concesse dalla Direzione della Casa circondariale diEnna.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nell’escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.trascurando che la vicenda si svolse nel periodo della pandemia Covid 19, sicchél’imputato era condizionato dall’ansia di avere notizia dei suoi familiari e, d’altraparte, non disponeva direttamente del telefono, né lo utilizzava personalmente.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel giustificare il disconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche asserendo che la condotta del ricorrente costituì una «violazionegravissima», ma trascurando che la concessione delle circostanze attenuantigeneriche non presuppone un giudizio di non gravità del fatto.3.

Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge nell’inferiredal fatto che la madre dell’imputato aveva ricevuto una chiamata dal cellulare inoggetto che tale chiamata era stata effettuata dall’imputato.3.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nell’escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. trascurando che una soltanto, comunque, sarebbe la chiamata effettuata dalricorrente.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche con mereclausole di stile e trascurando, anche in questo caso, che una soltanto, comunque,sarebbe la chiamata effettuata dal ricorrente.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nella applicazione automatica della recidiva per la solasussistenza di precedenti penali, senza spiegare perché il reato per il quale siprocede dimostrerebbe una più intensa capacità criminale del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1.

Relativamente ai primi due motivi del ricorso, che possono essereesaminati unitariamente, si rileva che la Corte di appello ha correttamenteosservato che la situazione di compossesso del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] èprovata dalla deposizione degli agenti della Polizia penitenziaria e dall’uso comunedel cellulare risultante dal traffico telefonico, sicché non rileva che il cellulare siastato rinvenuto in una cella diversa di quella (nella stessa sezione) occupata daGreco.Va, al riguardo, ribadito che integra già il delitto ex art. 391-ter, comma terzo,cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente dispone di un apparecchiotelefonico mobile (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289329) e chela detenzione di un cellulare costituisce elemento idoneo a provare la condotta diindebita ricezione del dispositivo, posto che il soggetto agente, essendo in carcere,non può che averne acquisito la disponibilità attraverso una ricezione indebita(Sez. 6, n. 25194 del 19/03/2025, Rv. 288468).Lo stesso ricorrente ammette di avere chiesto ai compagni della detenzionedi servirsi del cellulare per chiamare i suoi familiari con la evidente consapevolezzadella illiceità della sua provenienza e del suo uso e tanto basta per integrarel’elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico.Su questa base, la Corte di appello, con valutazione coerente, haimplicitamente ritenuto non necessaria la rinnovazione del dibattimento, giacchéquesta può disporsi solo quando il giudice la ritenga indispensabile per decidere(Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 273653; Sez. 2, n. 36630 del15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213637).1.2.

Relativamente al terzo e al quarto dei motivi di ricorso, si osserva che laCorte di appello ha esercitato in termini non irragionevoli il suo poterediscrezionale nell’escludere sia la particolare tenuità del fatto che le circostanzecomunque, la pena è stata determinata nel minimo con il beneficio, per laincensuratezza, della sospensione condizionale della pena ─ si colloca nell’ambitodi una condizione di compossesso da parte di tre detenuti che si connotò per unaparticolar gravità, date le numerose chiamate che furono effettate ─ nel maggiornumero proprio da [OSCURATO:PERSONA] (p. 3 della senza di primo grado) ─ tramite il telefonocellulare.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte ha puntualmenterilevato che il cellulare, con utenza intestata alla madre del ricorrente, indicatonelle imputazioni, è stato trovato dentro la stanza occupata da [OSCURATO:PERSONA] e che daitabulati telefonici risultano numerose chiamate provenienti da tale cellulare,mentre, per quanto prima osservato sub

1.1. non è essenziale per laconfigurazione del reato a suo carico che l’imputato abbia materialmenteeffettuato la chiamata.2.2.

Quanto prima osservato sub

2.2. vale a fortiori per il secondo e il terzodei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], giacché la Corte di appello ne ha considerato, acausa dei precedenti penali, il maggior profilo criminale rispetto a [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Relativamente al quarto motivo di ricorso, deve ribadirsi che, qualeaggravamento previsto dalla legge come effetto delle condizioni soggettivedell'imputato, l'aumento di pena per la recidiva facoltativa ex art. 99, commi terzoe quarto, cod. pen. (Sez. 5, n. 711 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245733; Sez.3, n. 13923 del 18/02/2009, Rv. 243505), non comporta un obbligo di specificamotivazione e la motivazione può essere anche implicita (Sez. 6, n. 14937 del14/03/2018, Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130).Tale è nella sentenza della Corte di appello, dove è rimarcata la particolaregravità della condotta caratterizzata dal compossesso del dispositivo illecitamentericevuto e utilizzato con «modalità insidiose» (p. 3-4), mentre è esplicital’evidenziazione della accresciuta pericolosità dei recidivi nella sentenza di primogrado, dove si rimarca che con le numerose chiamate non autorizzate all’esternodella Casa circondariale e con diversi interlocutori gli imputati espressero la loropericolosità sociale «vanificando la misura della detenzione» (p. 4 della sentenzadi primo grado).3.

Dal rigetto dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1997avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;l'[OSCURATO:PERSONA] di Dio del Foro di Catania, che, in difesa dGreco, insiste per l'accoglimento del ricorso;udita l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala, che,in sostituzione tramite delega orale dell'[OSCURATO:PERSONA] delRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna ha condannato ex artt. 110,391-ter, comma terzo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] per avere, in concorso con ClaudioViti e [OSCURATO:PERSONA], indebitamente detenuto ricevuto e utilizzato, mentre eranodetenuti nella casa circondariale di Enna, il telefono cellulare decritto nellaimputazione.2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamentodella sentenza.2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel disattendere, senza alcuna motivazione, la richiesta di riaprirel’istruttoria nel dibattimento per esperire una perizia tecnica sul telefono cellularesequestrato e oggetto del reato contestato per accertare il traffico telefonicoeffettivo e non quello desunto dai tabulati telefonici, che non consentono diaccertare con certezza l’uso del telefono.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto e utilizzato iltelefono, mentre risulta che il dispositivo era nascosto in una cella diversa da quellada lui occupata e usato in modo riservato quando le celle erano chiuse.Inoltre, si osserva che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] mancò il dolo relativo al reatocontestatogli perché egli si limitò a chiedere di avvisare i suoi familiari degli oraridelle chiamate ufficialmente concesse dalla Direzione della Casa circondariale diEnna.2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nell’escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.trascurando che la vicenda si svolse nel periodo della pandemia Covid 19, sicchél’imputato era condizionato dall’ansia di avere notizia dei suoi familiari e, d’altraparte, non disponeva direttamente del telefono, né lo utilizzava personalmente.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nel giustificare il disconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche asserendo che la condotta del ricorrente costituì una «violazionegravissima», ma trascurando che la concessione delle circostanze attenuantigeneriche non presuppone un giudizio di non gravità del fatto.3. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge nell’inferiredal fatto che la madre dell’imputato aveva ricevuto una chiamata dal cellulare inoggetto che tale chiamata era stata effettuata dall’imputato.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nell’escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. trascurando che una soltanto, comunque, sarebbe la chiamata effettuata dalricorrente.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche con mereclausole di stile e trascurando, anche in questo caso, che una soltanto, comunque,sarebbe la chiamata effettuata dal ricorrente.3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nella applicazione automatica della recidiva per la solasussistenza di precedenti penali, senza spiegare perché il reato per il quale siprocede dimostrerebbe una più intensa capacità criminale del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1. Relativamente ai primi due motivi del ricorso, che possono essereesaminati unitariamente, si rileva che la Corte di appello ha correttamenteosservato che la situazione di compossesso del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] èprovata dalla deposizione degli agenti della Polizia penitenziaria e dall’uso comunedel cellulare risultante dal traffico telefonico, sicché non rileva che il cellulare siastato rinvenuto in una cella diversa di quella (nella stessa sezione) occupata daGreco.Va, al riguardo, ribadito che integra già il delitto ex art. 391-ter, comma terzo,cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente dispone di un apparecchiotelefonico mobile (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289329) e chela detenzione di un cellulare costituisce elemento idoneo a provare la condotta diindebita ricezione del dispositivo, posto che il soggetto agente, essendo in carcere,non può che averne acquisito la disponibilità attraverso una ricezione indebita(Sez. 6, n. 25194 del 19/03/2025, Rv. 288468).Lo stesso ricorrente ammette di avere chiesto ai compagni della detenzionedi servirsi del cellulare per chiamare i suoi familiari con la evidente consapevolezzadella illiceità della sua provenienza e del suo uso e tanto basta per integrarel’elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico.Su questa base, la Corte di appello, con valutazione coerente, haimplicitamente ritenuto non necessaria la rinnovazione del dibattimento, giacchéquesta può disporsi solo quando il giudice la ritenga indispensabile per decidere(Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 273653; Sez. 2, n. 36630 del15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213637).1.2. Relativamente al terzo e al quarto dei motivi di ricorso, si osserva che laCorte di appello ha esercitato in termini non irragionevoli il suo poterediscrezionale nell’escludere sia la particolare tenuità del fatto che le circostanzecomunque, la pena è stata determinata nel minimo con il beneficio, per laincensuratezza, della sospensione condizionale della pena ─ si colloca nell’ambitodi una condizione di compossesso da parte di tre detenuti che si connotò per unaparticolar gravità, date le numerose chiamate che furono effettate ─ nel maggiornumero proprio da [OSCURATO:PERSONA] (p. 3 della senza di primo grado) ─ tramite il telefonocellulare.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte ha puntualmenterilevato che il cellulare, con utenza intestata alla madre del ricorrente, indicatonelle imputazioni, è stato trovato dentro la stanza occupata da [OSCURATO:PERSONA] e che daitabulati telefonici risultano numerose chiamate provenienti da tale cellulare,mentre, per quanto prima osservato sub 1.1. non è essenziale per laconfigurazione del reato a suo carico che l’imputato abbia materialmenteeffettuato la chiamata.2.2. Quanto prima osservato sub 2.2. vale a fortiori per il secondo e il terzodei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], giacché la Corte di appello ne ha considerato, acausa dei precedenti penali, il maggior profilo criminale rispetto a [OSCURATO:PERSONA].2.3. Relativamente al quarto motivo di ricorso, deve ribadirsi che, qualeaggravamento previsto dalla legge come effetto delle condizioni soggettivedell'imputato, l'aumento di pena per la recidiva facoltativa ex art. 99, commi terzoe quarto, cod. pen. (Sez. 5, n. 711 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245733; Sez.3, n. 13923 del 18/02/2009, Rv. 243505), non comporta un obbligo di specificamotivazione e la motivazione può essere anche implicita (Sez. 6, n. 14937 del14/03/2018, Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130).Tale è nella sentenza della Corte di appello, dove è rimarcata la particolaregravità della condotta caratterizzata dal compossesso del dispositivo illecitamentericevuto e utilizzato con «modalità insidiose» (p. 3-4), mentre è esplicital’evidenziazione della accresciuta pericolosità dei recidivi nella sentenza di primogrado, dove si rimarca che con le numerose chiamate non autorizzate all’esternodella Casa circondariale e con diversi interlocutori gli imputati espressero la loropericolosità sociale «vanificando la misura della detenzione» (p. 4 della sentenzadi primo grado).3. Dal rigetto dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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