CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] GREMBI XHUL3AN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria depositata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 settembre 2023 la Corte d'Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. in anni sette d reclusione ed 60.200,00 di multa, e confermava la condanna ad anni dieci, mesi 8 di reclusione ed €.80.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quali responsabili di del reato di cui all'art.73, DPR 309/90, con l'aggravante dell'ingente quantità, per aver detenuto a fini di spaccio, all'interno del cruscotto dell'auto nonché della propria abitazione g.5.363,18 di cocaina e gr.14.678 di marijuana, suddivisa in varie confezioni e con diverse percentuali di principio attivo dettagliatamente specificate nell'imputazione. Agli imputati era contestata altresì la violazione dell'art. 4, commi 1 e 7, della L.895 del 1967, per aver portato in luogo pubblico un revolver a 6 colpi, di cui 5 inseriti nel tamburo, trasportandola all'interno della propria autovettura in un vano appositamente ricavato nel cruscotto. 3. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati tramite il proprio difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla esclusione della ipotesi della connivenza non punibile in ordine alla condotta di detenzione contestata. La Corte non aveva fatto buon governo delle risultanze processuali, pervenendo a conclusioni illogiche ed apodittiche. Non era emerso da alcun dato probatorio il contributo del Grembi alla azione delittuosa o comunque anche il solo rafforzamento della condotta criminosa del cugino Nistor, posto che un contributo siffatto non poteva certo ricavarsi dalla mera presenza del Grembi sui luoghi in cui si era consumata l'azione delittuosa, Non potevano certamente considerarsi sufficienti la mera coabitazione e la presenza nella vettura ove era stato rinvenuto lo stupefacente. Non era sufficientemente e logicamente motivata la affermata inattendibilità del Nistor che aveva escluso ogni compartecipazione del Grembi nei fatti contestati. Del tutto illogicamente, i giudici di merito avevano invece considerato attendibile il Nistor in ordine alla confessione dei fatti a lui medesimo addebitati. La Corte territoriale non aveva fornito risposta alle plurime argomentazioni di cui ai motivi di appello con i quali erano stati indicati molteplici elementi dai quali desumere che la presenza del Grembi - giunto in Italia da appena un mese e mezzo - era del tutto occasionale e non stabile, risiedendo invece egli a casa del fratello. Inoltre, lo stupefacente non era visibile all'interno dell'abitazione, ma era stato invece accuratamente occultato in luoghi in esclusivo uso al Nistor; stessa considerazione poteva ripetersi per lo stupefacente rinvenuto nell"autovettura, in uso esclusivo al Nistor. Non era certamente idonea ad escludere la connivenza non punibile il fatto che il materiale da confezionamento ed il bilancino fossero riposti in posti accessibili quali i pensili della cucina, essendo, per pacifica giurisprudenza di legittimità, insufficiente a fondare una ipotesi di concorso del familiare convivente il fatto che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare. Non erano emerse condotte idonee a rafforzare il proposito criminoso del Nistor, al contrario, il Grembi aveva sempre tenuto un contegno rispettoso e collaborativo nei confronti degli inquirenti. La Corte territoriale, inoltre, non aveva valutato due sentenze di assoluzione emesse nei confronti del Grembi riguardanti 71 proiettili trovati nell'autovettura nonché altre ipotesi di cessione di stupefacenti ascritte al cugino; e ciò con motivazione manifestamente illogica, posto che la pistola era stata ritrovata nel medesimo vano in cui erano posizionati i proiettili. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il medesimo vizio motivazione in punto di attribuzione della penale responsabilità in ordine al reato di detenzione illegale di armi contestato al capo b). Con il terzo motivo, lamenta il Grembi la carenza di motivazione in ordine alla riqualificazione del ritenuto contributo concorsuale ai sensi dell'art.114 cod. pen. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: non erano stati valutati i motivi di appello, era generico il riferimento alla gravità dei fatti ed era ingiustificatamente stata omessa qualsivoglia valutazione circa lo stato di incensuratezza dell'imputato. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine al fatto avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'ad 80 DPR 309/1990 per la detenzione della marijuana, non essendo stato specificato il dato qualitativo, ed era pertanto errata, in quanto eccessiva, la determinazione della misura dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. In proposito, era incongrua la motivazione spesa dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto come la contestazione dell'aggravante non avesse influito nella determinazione dell'aumento per la continuazione. Con il sesto motivo, deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena per il reato di violazione della legge sulle armi. Non era stato giustificato lo scostamento dal minimo edittale né erano stati motivati gli aumenti per la continuazione, in contrasto con quanto stabilito dalla pronuncia a SU Pizzone. 4. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicazione ( seppur bilanciata con le attenuanti generiche) della aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990, che non era ravvisabile nel caso in esame, non ricorrendo l'ipotesi di valori straordinariamente elevati, non potendosi ricorrere a rigidi automatismi relativi alla individuazione di valori soglia, come stabilito dai giudici di merito. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in caso di concordato in appello non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula dai motivi consentiti. 2. Venendo al ricorso proposto dal Grembi, va rilevato che il primo motivo è infondato. Nel corpo motivazionale dell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte di legittimità, e che qui va ribadito, secondo cui in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Rv. 258186 ; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454; Sez. 6 - n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064 - 01; Sez. 4 -, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244 - 02). Il rafforzamento nel proposito criminoso può consistere anche in atteggiamenti che garantiscano all'autore una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare ( Sez. 4 - , n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244 - 02). 3. La sentenza impugnata, al riguardo, ha indicato significativi elementi da cui emerge certamente la compartecipazione nel reato. Al contrario di quanto rappresentato dalla difesa, l'imputato non era un mero ospite di passaggio nella abitazione occupata dal Nistor, tanto emergendo dalle dichiarazioni dello stesso Grembi, riportate dalle Corte territoriale alla pag.20 della sentenza impugnata. Il predetto, nell'interrogatorio reso in sede di convalida, aveva dichiarato testualmente " io abitavo a Bagnacavallo da Florian, anzi dormivo qualche volta a casa sua e qualche volta da mio fratello Donaldo che però ha la casa piccola, abita in un altro paese". Con deduzione certamente non illogica la Corte desume che il ricorrente fosse solito stare presso il cugino, piuttosto che dal fratello, in ragione delle piccole dimensioni della casa di quest'ultimo. I giudici di merito proseguono ponendo in correlazione detto elemento di fatto con le altre prove acquisite al processo ( le risultanze dei servizi di osservazione della PG che avevano visto il Grembi nell'abitazione il 7 maggio, ossia 15 giorni prima dell'arresto, il ritrovamento di effetti personali ( due spazzolini da denti) riferibili alla presenza di due persone; il possesso delle chiavi di casa dell'appartamento da parte del Grembi al momento dell'arresto), ritenute, con ragionamento deduttivo privo di fratture logiche, non solo come inequivocabilmente deponenti per una stabile ed abituale presenza del ricorrente nella abitazione, ma anche come altrettanto inequivocabile segnale del fatto che il Nistor riponesse la sua fiducia nel Grembi, lasciandogli al disponibilità piena di una abitazione ove era custodita droga di ingente valore economico ed altrettanto ingenti somme di denaro. Tanto premesso, altro elemento valorizzato è la massiccia presenza di stupefacente di tipo marijuana nell'abitazione, non solo all'interno di sacchi chiusi, come si deduce nei motivi di ricorso, ma anche in sacchi aperti ( un sacco con 400 grammi di marijuana era stato trovato in camera da letto), oltre al materiale per il confezionamento (bilancini di precisione, cellophane) riposto all'interno dei pensili della cucina, ove si trovavano anche due confezioni contenenti 1 grammo di cocaina e, all'interno di un mobile sempre in cucina, un sacchetto di cellophane contenente la somma di ventimila euro in contanti. Si sottolinea, al riguardo, che la cucina è notoriamente luogo ove chi abitava in casa poteva avere agevole accesso. La Corte (unitamente al primo giudice, le cui considerazioni in proposito si esaminano secondo i principi della cd doppia conforme) ha così efficacemente argomentato, con un ragionamento logico - deduttivo che regge al vaglio di legittimità, che la presenza non occasionale del ricorrente nell'abitazione del Nistor, il rinvenimento di massicci quantitativi di droga e di ingente quantità di denaro praticamente alla portata dell'odierno ricorrente, il fatto che il predetto ricorrente si fosse trasferito in Italia senza apparenti ragioni, non svolgendo alcuna attività lavorativa e, nonostante ciò, fosse stato trovato in possesso di 350 euro in contanti e due telefoni cellulari, gli inverosimili racconti resi al momento dell'arresto (secondo cui i due erano appena usciti a fare un gito e prendere un caffè, palesemente contraddetti dalle risultanze dei servizi di osservazione) erano tutti elementi deponenti per una piena partecipazione attiva del ricorrente nel reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente. I giudici di merito ben argomentano, da un lato, che certamente la coabitazione non era occasionale ma nemmeno necessitata ( quale nel rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio), risultando invece un volontario trasferimento del Grembi dalla Albania, trasferimento di cui non erano state neppure spiegate le ragioni; che le risultanze probatorie avevano permesso di appurare che la casa ove abitava il Nistor era stata presa in affitto dalla moglie del fratello del Grembi proprio per il cognato, ossia il ricorrente medesimo; che, inoltre, i due erano già stati visti circolare insieme dalla PG nei giorni precedenti all'arresto; che l'affidare le chiavi di casa al cugino, considerando lo stupefacente di ingente valore e il denaro ivi custodito, deponeva al contrario per un rapporto di piena fiducia e piena condivisione tra i due; che la presenza accertata in casa di materiale per pesature e confezionamento della droga indicava inequivocabilmente che l'abitazione era destinata stabilmente allo svolgimento di attività di confezionamento dello stupefacente ivi detenuto. Si tratta, come detto, di affermazioni non manifestamente illogiche e fronte delle quali i motivi si pongono come mere rappresentazioni alternative di versioni fattuali più favorevoli all'imputato, ma inammissibili nella presente sede di legittimità. 4. E' infondato anche il motivo relativo alla asserita contraddittorietà con le due sentenze di assoluzione emesse nei confronti del Grembi riguardanti 71 proiettili trovati nell'autovettura nonché altre ipotesi di cessione di stupefacenti ascritte al cugino. Invero, la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Rv. 245483 - 01). E, sul punto, non è illogico l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale che, quanto ai 71 proiettili, ben evidenzia che si trattava di sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. anteriormente alla acquisizione degli elementi conoscitivi disponibili nel presente processo; mentre, quanto alla assoluzione per l'acquisto di una partita di cocaina da parte del Nistor, la Corte rileva, in maniera altrettanto pertinente, che si tratta di condotta risalente proprio alla sera prima dell'arresto ( avvenuto il 21 maggio), attinente ad una partita di cocaina venduta dal Nistor ad un acquirente, emergente dalle captazioni all'interno della autovettura, fatto per il quale il Grembi era stato assolto perché rimasto silente: anche in questo caso i giudici di merito rimarcano che il fatto, posto in correlazione con il contesto risultante dagli esiti della perquisizione domiciliare e all'interno della vettura, nonché della posizione assunta dal ricorrente, e più sopra esaminata, poteva semmai avvalorare, e non smentire, il ruolo del ricorrente medesimo. 5. Non è neppure manifestamente illogica né contraria ai principi espressi da questa Corte di legittimità l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod pen. Va rammentato che in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, Sentenza n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037 - 01). Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento" (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176 - 01). Non sussiste quindi il vizio lamentato con i motivi di ricorso, avendo il giudice di merito escluso, con motivazione non illogica e conforme ai principi sopra riportato, la marginalità del contributo dell'imputato all'azione criminosa perpetrata in concorso con il cugino. 6. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che il giudice del merito esprime in proposito un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/ 02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Orbene, i giudici di merito hanno richiamato la pericolosità attinente alla immissione sul mercato del massiccio quantitativo di droga, escludendo poi che, a fronte di tali elementi, potesse costituire fattore decisivo lo stato di incensuratezza del'imputato. 7. Infine, risultano congruamente motivati sia lo scostamento da minimo edittale che gli aumenti per la continuazione interna in ordine alla detenzione di kg 14 di marijuana nnochè relativamente alla reato di cui alla L.895 del 1967. In proposito, i giudici di merito hanno richiamato la elevata pericolosità e gravità della condotta in ragione dei consistenti quantitativi detenuti ai fini della immissione sul mercato e del possesso di un'arma da sparo carica di proiettili. Né si coglie alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto congruo l'aumento per la continuazione in relazione alla condotta di detenzione di oltre 14 kg di marijuana, osservando che la determinazione in anni uno e mesi sei di reclusione era proporzionata alla pena base così come fissata, senza che alcuna rilevanza in merito potesse avere l'aggravamento di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309 /1990 contestato anche per la fattispecie di cui all'art. 74, comma 4. 8. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del predetto imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore