Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 49407/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 25 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa per due delitti di porto illecito di armi da sparo, accertati il 14 e 15 settembre 2022.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per l'omessa motivazione della sentenza.

Il giudice ha motivato la sentenza solo compilando un modulo prestampato, senza valutare effettivamente la possibile sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Il giudice avrebbe dovuto, invece, rilevare la carenza di prove a suo carico, non potendo la richiesta di una soluzione concordata tra le parti esimerlo dal dovere di accertare se esista un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

L'utilizzo di un modulo prestampato non consente di verificare l'iter logico seguito dal giudicante, e rappresenta una motivazione della sentenza meramente apparente.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017, trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che il ricorrente ha, invece, dedotto un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., vizio peraltro inesistente, dal momento che il giudice ha esposto in modo molto dettagliato le prove a carico dell'imputato, ed ha quindi valutato in concreto, e non attraverso un modulo prestampato, la insussistenza di ragioni per il proscioglimento.

Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.

F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa per due delitti di porto illecito di armi da sparo, accertati il 14 e 15 settembre 2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per l'omessa motivazione della sentenza. Il giudice ha motivato la sentenza solo compilando un modulo prestampato, senza valutare effettivamente la possibile sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. Il giudice avrebbe dovuto, invece, rilevare la carenza di prove a suo carico, non potendo la richiesta di una soluzione concordata tra le parti esimerlo dal dovere di accertare se esista un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. L'utilizzo di un modulo prestampato non consente di verificare l'iter logico seguito dal giudicante, e rappresenta una motivazione della sentenza meramente apparente. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017, trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che il ricorrente ha, invece, dedotto un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., vizio peraltro inesistente, dal momento che il giudice ha esposto in modo molto dettagliato le prove a carico dell'imputato, ed ha quindi valutato in concreto, e non attraverso un modulo prestampato, la insussistenza di ragioni per il proscioglimento. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 49407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris