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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24571/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lavello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la decisione del Tribunale di Vicenza che, in data 13/5/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure formulate costituiscono mera riproposizione di quelle devolute alla Corte di Appello, analiticamente riassunte alle pagg. 7-9, debitamente scrutinate e disattese con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica.

Q9,} La difesa, lungi dallo sviluppare una critica puntuale rispetto alle considerazioni reiettive della sentenza impugnata, si limita a reiterare la tesi in ordine alla pretesa insussistenza degli estremi costitutivi del reato ascritto, in particolare degli artifizi e dell'induzione in errore della società p.o., prescindendo dalla confutazione effettuata dalla Corte di merito e, incorrendo, pertanto in aspecificità del motivo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lavello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/2/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la decisione del Tribunale di Vicenza che, in data 13/5/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate costituiscono mera riproposizione di quelle devolute alla Corte di Appello, analiticamente riassunte alle pagg. 7-9, debitamente scrutinate e disattese con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Q9,} La difesa, lungi dallo sviluppare una critica puntuale rispetto alle considerazioni reiettive della sentenza impugnata, si limita a reiterare la tesi in ordine alla pretesa insussistenza degli estremi costitutivi del reato ascritto, in particolare degli artifizi e dell'induzione in errore della società p.o., prescindendo dalla confutazione effettuata dalla Corte di merito e, incorrendo, pertanto in aspecificità del motivo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris